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USO IN DEROGA DEL FARMACO VETERINARIO NEGLI OVI-CAPRINI LIMITI ED OPPORTUNITÀ NELLA LOTTA ALLE PARASSITOS

G. RE

Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Torino. Parole chiave: Capre, farmaco veterinario, uso in deroga

PARASSITOSI DEGLI OVI-CAPRINI

L’allevamento ovi-caprino spesso prevede l’utilizzo del pascolo: di conseguenza, le parassitosi gastrointestinali hanno maggiore incidenza (Lund e Algers, 2003). La pratica del pascolamento se da un lato permette ai caprini di esprimere il loro naturale comportamento (effetto positivo sul benessere), dall’altro rappresenta un fattore di rischio data la continua esposizione degli animali alle larve infestanti degli elminti intestinali (Rahmann e Seip, 2006). Il parassitismo gastrointestinale nelle capre permane come una problematica peculiare ed ineliminabile, andando a costituire uno dei fattori sanitari limitanti più rilevanti (Cabaret et al., 2002). Le conseguenze sanitarie di tali parassitosi sugli animali allevati possono essere molto variabili, con ripercussioni economiche anche rilevanti. Le infestazioni da strongili gastrointestinali nel lungo periodo hanno nella capra un impatto depressivo sulla produzione (Hoste et al., 2005) e determinano la produzione di latte di qualità più scadente (Rinaldi et al., 2007), con minore contenuto in grasso, proteina e lattosio, di conseguenza meno idoneo alla trasformazione.

Le strongilosi vanno pertanto tenute costantemente sotto controllo mediante l'applicazione di oculate misure di profilassi adeguate alle peculiari condizioni di ciascun allevamento. Col termine strongilosi gastrointestinale (SGI) si identifica un'elmintosi sostenuta dalla contemporanea presenza di diversi generi e specie di nematodi gastrointestinali che determinano una situazione unitaria riconducibile ad un’unica entità nosologica. Non vi è dubbio che essa sia la parassitosi più diffusa nell'allevamento degli ovini e dei caprini, soprattutto se allevati in modo brado oppure semibrado. Comune nei piccoli ruminanti la contemporanea presenza di 3-4 generi e di diverse specie che colonizzano i diversi tratti dell'apparato digerente, anche se sempre più frequentemente si osservano, anche nel nostro Paese, elmintosi sostenute esclusivamente da un unico genere.

Superfluo ricordare che il controllo delle SGI non può essere basato esclusivamente sull'utilizzo di moderni ed efficaci antiparassitari, ma deve sempre prevedere una corretta gestione dell'ambiente (pascolo, ecc.) in cui gli animali vivono.

Alla luce delle precedenti considerazioni appare chiaro pertanto che l’utilizzo di farmaci antiparassitari e vaccini in particolar modo, possa essere uno strumento importante nell’allevamento ovino e caprino. Tuttavia, mentre per la specie ovina risultano un gran numero di specialità medicinali registrate, nella specie caprina il medico veterinario si trova spesso nella condizione di dover utilizzare il farmaco veterinario in deroga con tutte le problematiche derivanti. DEFINIZIONE DELL’USO IN DEROGA

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n.193

Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti 1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile puo', in via eccezionale, sotto la propria responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento: a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a): 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano; 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione; c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria. 2. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1, devono essere comprese negli allegati I, II, e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di

attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non puo' essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce. Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n. 2377/90 possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi, purché' presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria. 3. Ove venga impiegato un medicinale veterinario omeopatico i cui principi attivi sono inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90, il tempo di attesa è ridotto a zero. 4. Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui al presente articolo quali l'identificazione del proprietario e degli animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. 5. Il Ministero della salute indica ai soggetti responsabili le prescrizioni necessarie per l'importazione, la distribuzione, la vendita e l'informazione relativa ai medicinali autorizzati in un altro Stato membro di cui e' stata autorizzata la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi del comma 1, fatte salve le eventuali altre disposizioni comunitarie.

USO IN DEROGA NEI CAPRINI

Data la scarsa presenza in commercio, ad oggi, di farmaci registrati nella specie caprina, recentemente è stato formulato un quesito al Ministero della Salute in merito all’utilizzo del farmaco veterinario negli ovi-caprini.

Il quesito, elaborato dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari, chiedeva al Ministero di chiarire se in merito alla somministrazione nella specie caprina, di farmaci registrati solo per ovini si ricadesse o meno nell’uso in deroga prevedendo l’opportuna prescrizione. Inoltre è stato chiesto se ciò valesse anche per i vaccini con tempi di sospensione zero o se, come per i bufalini le specie si potessero ritenere assimilabili per tutti i farmaci senza cadere nell’uso in deroga e applicando gli stessi tempi di sospensione.

Tale richiesta trova motivazione nell’oggettiva difficoltà di chiarire la situazione alla luce della vigente normativa e delle circolari ministeriali esistenti.

Infatti:

a) la nota del 28/7/2003 “Mancata determinazione degli LMR nella specie bufalina” del Ministero della Sanità rispondendo ad un quesito in merito alla specie bufalina, chiarisce il comportamento da adottare per tutte le specie di ruminanti “minori”. La nota indica chiaramente che, cosi come i bufalini, tutte le specie minori di ruminanti possono essere assimilate alla specie maggiore del bovino in base al parere EMEA/CVMP/477/03:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulator y_and_procedural_guideline/2009/10/WC500005159.pdf.

La nota del MdS conclude dunque che i tempi di sospensione da applicare, per i ruminanti “minori” sono gli stessi che per i ruminanti “maggiori” ossia bovini. L’utilizzo del medicinale va fatto sotto la responsabilità del medico veterinario;

b) la nota del 2/1/2007 “utilizzo dell’Ossitocina nel settore bufalino” in merito ad un quesito specifico sull’ossitocina, esplicita come la possibilità di assimilare i bufalini ai bovini per i TA sia dovuta solo al fatto che l’ossitocina non necessitando di LMR per i bovini può essere usata allo stesso modo nei bufalini, concludendo questa

CONGRESSO NAZIONALEXXII

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CUNEO

13 - 16 settembre 2016

volta come per qualsiasi altro farmaco invece l’estensione non sia possibile;

c) la nota del 15/4/2009 “uso in deroga del farmaco veterinario CRONOGEST A spugne tipo capra” pur non essendo riferita ai tempi di sospensione evidenzia come pur essendo ammesso l’uso in deroga sugli ovini questo va fatto secondo i criteri dell’art. 11 del DLgs 193/06 ossia evidentemente con il rispetto dei TS ivi indicati; d) la nota del 1/12/2009 “Medicinali veterinari destinati alla specie bufalina”, ultima in ordine di tempo ma riferita solo ai bufalini, riportando il parere dell’EMEA che include la specie

bufalina negli LMR di quella bovina conclude sia che tutti i farmaci somministrabili ai bovini lo sono anche ai bufalini e che lo sono anche i Tempi di sospensione.

La risposta del Ministero, articolata ed esauriente nella disamina delle precedenti note Ministeriali in merito, ha chiarito la questione e motivato la risposta. Nello specifico, il Ministero non ha ritenuto di considerare la specie caprina rispetto a quella ovina, pur essendo una specie minore, alla stessa stregua della specie bufalina nei confronti di quella bovina.

Infatti nel Reg. UE 37/2010 la specie ovina e caprina sono distinte con possibile presenza di LMR differenti tra le due specie e/o determinazione di LMR pe runa sola della due specie.

Pertanto le due specie, per la nostra legislazione, non possono essere ritenute assimilabili per tutti i medicinali veterinari, inoltre devono essere applicate le restrizioni previste dagli articoli 9 e 11 del DLgs 193/06 inerenti l’utilizzo in deroga dei farmaci veterinari in animali produttori di alimenti di origine animale e non.

USE OF VETERINARY DRUG IN SHEEP AND GOATS KEY WORDS: SHEEP, GOATS, VETERINARY DRUGS. BIBLIOGRAFIA

1) Lund V. , Algers B. 2003. Research on animal health and welfare in organic farming—a literature review. Livestock Production Science 80: 55–68.

2) Rahmann G., Seip H. (2006). Alternative strategies to prevent and control endoparasite diseases in organic sheep and goat farming systems – a review of current scientific knowledge. In: Rahmann, Gerold (Ed.) Ressortforschung für den Ökologischen Landbau 2006, Sonderhefte der Landbauforschung Völkenrode, no. 298: 49-90.

3) Cabaret J., Bouilhol M., Mage C. (2002). Managing helminths of ruminants in organic farming. Veterinary Research 33 (5): 625-640.

4) Hoste H, Torres-Acosta J.F., Paolini V., et al. (2005).

Interactions between nutrition and gastrointestinal infections with parasitic nematodes in goats. Small Ruminant Research 60 (1-2): 141-151.

5) Rinaldi L, Veneziano V, Cringoli G. (2007). Dairy goat production and the importance of gastrointestinal strongyle parasitism. Trans R Soc Trop Med Hyg. 101 (8):745-746.

S.I.P.A.O.C.

Società Italiana di Patologia e Allevamento degli Ovini e dei Caprini

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Società Italiana di Patologia e Allevamento

degli Ovini e dei Caprini

MONITORAGGIO PARASSITOLOGICO E ANTIELMINTICO-RESISTENZA NEGLI OVINI E

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