L’esercizio del recesso attribuisce al socio recedente il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione283 in proporzione del patrimonio sociale, ma la liquidazione non avviene più in base al patrimonio netto risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio, come succedeva in passato284, bensì tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.
Da una prima lettura della norma dettata dal terzo comma dell’art. 2473 c.c. si possono sostanzialmente ricavare due considerazioni:
1) la prima è inerente all’espressione “valore di mercato della partecipazione”. Nonostante il legislatore non sia stato chiaro nella stesura del testo della norma in oggetto, in quanto da una prima lettura si potrebbe intendere che il valore di mercato debba essere riferito alla singola partecipazione, si deve ritenere che il rimborso debba essere eseguito tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale285: da ciò deriva che il valore della
283 Come espressamente previsto dal terzo comma dell’art. 2473 c.c. Inoltre, la legge delega (Legge del 3
ottobre 2001, n. 366, art. 3, lettera f) dispone che oltre a tutelare il diritto del socio ad un equo rimborso, va salvaguardato anche il capitale della società e gli interessi dei creditori.
284 Nella precedente disciplina il rimborso della quota avveniva in proporzione del patrimonio sociale
risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio: in questo modo il rimborso era difficilmente corrispondente al valore effettivo della quota del socio receduto perché i valori erano per lo più riferiti al costo storico dei cespiti aziendali e non tenevano conto dell’avviamento. Il risultato di una simile valutazione, effettuata in tal modo per salvaguardare l’integrità del capitale sociale, era penalizzante per il socio receduto perché lo privava degli incrementi di patrimonio verificatisi dopo la chiusura dell’ultimo bilancio d’esercizio. In questo senso, CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, op. cit., p. 486.
285 DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, op. cit., p. 1380;
ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, op. cit., p. 260; STELLA RICHTER M., op. cit., p. 411, nota 69; CARESTIA A., Sub Art. 2473 c.c., op. cit., p. 148; MAGLIULO F., Il recesso e l’esclusione, op. cit., p. 226; ZANARONE G., Della società a responsabilità limitata. Artt. 2462 - 2474, op. cit., p. 829. Alla stessa conclusione giungono CALLEGARI M., op. cit., p. 251, e ANNUNZIATA F., op. cit., p. 520, in base all’argomento per cui la partecipazione potrebbe avere in concreto un valore di mercato quasi nullo, per cui il riferimento dell’espressione “valore di mercato” è al patrimonio sociale e non alla singola partecipazione. Una posizione critica è quella di STASSANO G. – STASSANO M., op. cit., p. 55, i quali sostengono che non è chiaro se il legislatore abbia inteso riferirsi al valore di mercato della quota oppure a quello del patrimonio sociale: infatti, nel primo caso si tratterebbe di un criterio ben “curioso” perché si farebbe riferimento ad un bene, ossia la quota, privo di un mercato secondario, sì che il valore di mercato potrebbe talvolta essere molto vicino allo zero; e che anche nel secondo caso, comunque, il criterio potrebbe risultare in definitiva di non facile applicazione, non essendo agevole l’individuazione del valore di mercato del patrimonio sociale.
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partecipazione da rimborsare sarà sostanzialmente una frazione del medesimo patrimonio.
Si fa dunque riferimento al valore di mercato del patrimonio sociale, ma poiché il patrimonio nel caso specifico è costituito da un’azienda, la determinazione del suo valore di mercato non può prescindere dalla considerazione delle prospettive reddituali dell’impresa e anche dell’avviamento286, indipendentemente dai limiti della sua iscrivibilità a bilancio ai sensi dell’art. 2426 c.c. 287
In proposito, si osserva che il criterio del valore di mercato sia sì imprescindibile ma non esclusivo, in quanto nel testo della norma si trova la locuzione “tenendo conto”, e non un’espressione più precisa, come è ad esempio la locuzione “facendo esclusivo riferimento a tale valore”. Ciò sta a significare che si è autorizzati (non obbligati) a tener conto anche di altri elementi per la valutazione della partecipazione del recedente: il riferimento è a quei criteri di valutazione finanziari, reddituali, patrimoniali o misti che, in base alla teoria e alle prassi economiche, meglio esprimono il valore “effettivo” del patrimonio sociale, e che si presentano particolarmente utili in imprese medio - piccole, come la S.r.l., dove non sempre è facile riscontrare prezzi di mercato288.
2) la seconda considerazione fa invece riferimento “al momento” nel quale debba essere stabilito il valore della partecipazione del socio receduto. In altre parole si tratta di capire se per la valutazione rilevi il momento
286 Per CAGNASSO O., La società a responsabilità limitata, op. cit., p. 160, l’avviamento costituisce un
problema nel procedimento di valutazione della quota.
287 GALLETTI D., Sub. Artt. 2473, op. cit., p. 1911; MASTURZI S., op. cit., p. 143 ss.; VENTORUZZO
M., Recesso da società a responsabilità limitata e valutazione della partecipazione del socio recedente,
op. cit., p. 442; REVIGLIONO P., Il recesso nella società a responsabilità limitata, op. cit., p. 376.
Secondo CALANDRA BUONAURA V., op. cit., p. 291 ss., il valore di mercato non andrebbe riferito neanche agli elementi che compongono il patrimonio sociale in quanto si riterrebbe in tal modo che la norma abbia voluto fare riferimento ad un criterio di fair value applicato ai singoli elementi che compongono il patrimonio. Secondo l’Autore, la soluzione preferibile dunque sarebbe quella che riferisce il valore di mercato all’intera azienda di proprietà della società nella prospettiva di un’ipotetica cessione: entrerebbero quindi in gioco gli usuali criteri utilizzati nella valutazione aziendale in caso di cessione. Nello stesso senso TANZI M., op. cit., p. 1542. Per MAGLIULO F., Il recesso e l’esclusione, op. cit., p. 226, la valutazione dell’avviamento nella S.r.l. fa sorgere una profonda differenza rispetto alla S.p.A. Infatti, l’Autore sostiene che per la S.r.l. l’avviamento abbia una notevole rilevanza nella liquidazione della quota del socio receduto; mentre per la S.p.A., nella Relazione ministeriale si afferma che “in questo
caso potrà tenersi conto, se statutariamente indicato, anche, ad esempio, dell’avviamento”: da ciò si
suppone che per la S.p.A. l’avviamento sia irrilevante.
288 ZANARONE G., Della società a responsabilità limitata. Artt. 2462 - 2474, op. cit., p. 830;
STASSANO G. – STASSANO M., op. cit., p. 56; VENTORUZZO M., Recesso da società a
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dell’invio della dichiarazione di recesso o il momento nella quale quest’ultima viene portata a conoscenza della società289.
Nonostante siano state mosse diverse critiche sul punto, si deve ritenere che rileva, ai fini della valutazione della partecipazione, il momento nella quale tale dichiarazione giunga a conoscenza della società, in quanto la riforma non ha privato il recesso del suo carattere di negozio unilaterale recettizio290.
Sulla base delle considerazioni sopradette, il riformato art. 2473 c.c., terzo comma, stabilendo precisamente che la liquidazione deve essere effettuata tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso, consente di non tenere conto delle perdite verificatesi successivamente, facendo in modo che la valutazione non sia soggetta a delle artificiose sottovalutazioni penalizzanti il socio recedente.
Da ciò deriva che, per una tempestiva valutazione della quota, si dovrà procedere all’elaborazione di un bilancio ad hoc291 che dovrà riferirsi ad una situazione patrimoniale aggiornata che tenga conto anche dell’avviamento ed in genere di tutti gli elementi del patrimonio, in quanto la partecipazione deve essere valutata secondo il suo valore di mercato292.