• Non ci sono risultati.

2.5 – I termini per l’esercizio del recesso

Nel documento Il recesso del socio dalla S.r.l. (pagine 76-78)

Come per le modalità, anche con riferimento ai termini per l’esercizio del diritto di recesso nulla è stato previsto dal legislatore in tema di S.r.l.

E’ inevitabile, dunque, che anche in questo caso, come successo in precedenza con riguardo alle modalità di esercizio del recesso, sorgano dei dubbi inerenti alla possibilità di applicazione analogica della disciplina dettata dall’art. 2437-bis c.c.

Per coerenza con quanto stabilito nel precedente paragrafo, si deve pervenire che la norma dettata per la S.p.A. trovi applicazione anche nella S.r.l., con la conseguenza che il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro quindici giorni dall’iscrizione nel

renderla oralmente agli amministratori. In ogni caso pare necessario che il socio esprima la propria volontà in modo in equivoco ed opportuno che essa trovi evidenza documentale al fine della prova di essere stata effettivamente manifestata nei termini prescritti e, quindi, di evitare una contestazione di esercizio tardivo”.

In giurisprudenza, Cass., 3 gennaio 1998, in Soc., 1998, n. 12, p. 773; App. Milano, 13 maggio 2003, in

Soc., 2004, p. 622, è stata ammessa addirittura la forma della consegna della dichiarazione di recesso a

mani presso la sede della società destinataria, di cui sia ovviamente possibile fornire la prova in modo certo ed inequivoco.

255 LECIS C. in ACQUAS B. e LECIS C., op. cit., p. 190; ZANARONE G., Della società a

responsabilità limitata. Artt. 2462 - 2474, op. cit., p. 816.

256 CARESTIA A., Sub Art. 2473 c.c., op. cit., p. 147; DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e

credito per la liquidazione della quota, op. cit., p. 1380, sottolinea inoltre che, eventuali ritardi o

inconvenienti successivi alla spedizione della comunicazione, non arrecherebbero alcun pregiudizio al socio recedente.

In senso contrario, ma con riferimento alla precedente normativa contenuta nell’art. 2437, in giurisprudenza, Cass., 3 novembre 1998, n. 12, si era affermato che, entro il termine breve di tre giorni previsto dall’art. menzionato, la dichiarazione di recesso doveva essere portata a conoscenza della società e non soltanto inviata dal recedente; nello stesso senso Trib. Roma, 11 maggio 2005, n. 10720.

77

Registro delle Imprese257 della delibera che lo legittima, ovvero, trattandosi di un fatto diverso da una delibera, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio258.

La presenza di un termine finale entro il quale esercitare il recesso è necessaria non tanto per dare certezza ai rapporti giuridici sottesi all’istituto della prescrizione (il recesso rientra tra i diritti derivanti dai rapporti sociali, quindi si prescrive in cinque anni ex art. 2949 c.c.), quanto perché la permanenza sine die della società nell’incertezza circa l’esercizio o meno del recesso potrebbero pregiudicarne l’operatività, anche a danno dei terzi259.

Dunque, con riferimento ai termini di esercizio del diritto di recesso per la S.r.l., anche se il legislatore non ha previsto nulla di puntuale come nella S.p.A., si tende a fare ricorso all’art. 2437-bis c.c. quando la struttura della S.r.l. lo permette, tenendo comunque presente che il legislatore ha espressamente disciplinato alcune fattispecie; infatti:

257 Si nota però che non tutte le decisioni che legittimano il recesso nella S.r.l. sono soggette ad iscrizione

nel registro delle Imprese; il riferimento è alle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti personali. In questi casi, si tende a far decorrere i quindici giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. In proposito, si veda TANZI M., op. cit., p. 1537.

258 MASTURZI S., op. cit., p. 89; VENTORUZZO M., Recesso da società a responsabilità limitata e

valutazione della partecipazione del socio recedente, op. cit., p. 454 ss.; STELLA RICHTER M., op. cit.,

p. 408; CARESTIA A., Sub Art. 2473 c.c., op. cit., p. 147; ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, op. cit., p. 260; REVIGLIONO P., Il recesso nella società a responsabilità limitata, op. cit., p. 296 ss.; ZANARONE G., Della società a responsabilità limitata. Artt. 2462 - 2474, op. cit., p. 811. In termini diversi, STASSANO G. – STASSANO M., op. cit., p. 45, secondo i quali i termini previsti per la presentazione della comunicazione di recesso possono “essere diversi rispetto a quelli previsti dal codice

per la società per azioni, ma è da ritenere che possono essere più estesi ma non più restringenti di questi ultimi”. LECIS C. in ACQUAS B. e LECIS C., op. cit., p. 191, che rinvia a BIANCHI G., Il diritto di recesso nella società a responsabilità limitata, in Soc., 2007, p. 940, il quale sostiene invece che l’atto

costitutivo può fissare un termine diverso da quello indicato nella disciplina della S.p.A., ma sottolinea inoltre che una riduzione troppo drastica, tale da ostacolare l’esercizio del recesso, non sarebbe consentita, mentre l’estensione del termine, oltre a quelli fissati per la S.p.A., sarebbe da evitare per non protrarre lo stato di incertezza provocato dalla pendenza del recesso.

Un’opinione meno rigida è quella di VALLASCIANI S., op. cit., p. 146 ss., il quale, in mancanza di previsione sui termini di esercizio del recesso, sostiene l’esistenza di tre soluzioni:

1) non prevedere alcun limite temporale, adeguandosi al silenzio del legislatore;

2) ricorrere in via analogica ai termini stabiliti per il recesso nella s.p.a., ossia: quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittime e trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del recedente, quando il fatto che consente il recesso è diverso da una deliberazione;

3) esercitare il diritto in esame, se derivante dall’adozione di una delibera, entro il termine per la sua impugnazione.

Contrari all’applicazione analogica, AGRUSTI G. e MARCELLO R., op. cit., p. 570, i quali affermano che “per quel che concerne il termine entro il quale esercitare il recesso, anche qui la legge rimette tutto

alla disciplina statutaria in mancanza della quale il socio potrà esercitare senza limiti di tempo il proprio diritto di recesso. Sotto un profilo strutturale, va preliminarmente ricordato che il termine non rappresenta un requisito essenziale, ma meramente accidentale, dell’istituto del recesso, come messo in evidenza sia da parte della dottrina civilistica sia da parte della dottrina commercialistica”.

259 REVIGLIONO P., Il recesso nella società a responsabilità limitata, op. cit., p. 294 ss.; ZANARONE

78

- nelle società contratte a tempo indeterminato il diritto di recesso potrà esercitarsi in qualsiasi momento; il socio dovrà dare un preavviso di centoottanta giorni (prolungabile fino ad un anno, se previsto dallo statuto tale maggior termine);

- in presenza di clausole di intrasferibilità o gradimento (ex art. 2469 c.c.), qualora l’atto costitutivo neghi la trasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, può prevedersi un termine non superiore a due anni dalla sottoscrizione o dalla costituzione, della società, prima del quale il recesso non può essere esercitato;

- nel caso previsto dall’art. 34, sesto comma, d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 5, cioè, quando il recesso è accordato ai soci assenti o dissenzienti in fase di modifiche dell’atto costitutivo che introducano o sopprimano clausole compromissorie, il termine per l’esercizio è fissato in novanta giorni e inizia a decorrere dall’iscrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci260.

Nel documento Il recesso del socio dalla S.r.l. (pagine 76-78)