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2.6 – L’efficacia del recesso

Nel documento Il recesso del socio dalla S.r.l. (pagine 78-81)

La questione dell’efficacia del recesso, anche se è già stata trattata brevemente nel primo capitolo, merita una particolare attenzione perché è importante capire quando il socio smette di essere tale e diventa un mero creditore della società.

Innanzitutto il legislatore della riforma nulla dice circa il momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio recedente per effetto della dichiarazione di recesso da parte dello stesso.

La dichiarazione con la quale il socio comunica alla società il proprio recesso ha natura di atto unilaterale recettizio per opinione comune261.

Il momento in cui, a seguito del recesso, il socio perde il suo status ovvero l’individuazione del momento in cui il socio, che ha comunicato la propria intenzione di recedere, deve considerarsi fuoriuscito dalla società è invece tema d’indagine costante sul quale non v’era concordia di opinioni già prima della riforma.

Infatti, come già detto precedentemente, sulla questione relativa all’individuazione del momento in cui cessa lo status di socio si sono delineate sostanzialmente due posizioni:

260 CARESTIA A., Sub Art. 2473 c.c., op. cit., p. 147.

261 DE ANGELIS L., Diritto commerciale. Manuale Monduzzi, op. cit., p. 307, afferma infatti che “la

dichiarazione di recesso è - per consolidato insegnamento della dottrina e della giurisprudenza - un atto unilaterale recettizio”.

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a) una prima afferma che il socio perde il suo status socii non nel momento della consegna alla società della comunicazione della volontà di recedere, ma solamente nel momento della liquidazione della quota posseduta del recedente262;

b) una seconda posizione, invece, sostiene che la perdita dello status socii avvenga semplicemente nel momento della consegna alla società della dichiarazione di recesso da parte del socio recedente263.

Una prima lettura della questione potrebbe indurre a sostenere la seconda posizione, in quanto la dichiarazione di recesso, avendo natura di atto unilaterale recettizio, produce l’effetto del rimborso della partecipazione dalla data del ricevimento da parte della società. Da questa data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sarebbero perciò sospesi, conservando il socio recedente

262 DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, op. cit., p. 1384;

CALANDRA BUONAURA V., op. cit., p. 308; MASTURZI S., op. cit., p. 90; afferma che “sino al

riscatto della partecipazione o alla riduzione del capitale conseguente al suo annullamento, direi che il recedente conservi intatto lo status socii. Argomentando dalla struttura capitalistica delle s.r.l. e, in specie, dalla considerazione che la posizione di socio è in funzione della partecipazione al capitale e, per essa, della titolarità di una frazione rappresentativa dello stesso, solo al trasferimento della partecipazione o al suo annullamento conseguente alla riduzione del capitale - e non anche alla comunicazione della volontà di sciogliere il vincolo societario - ricondurrei lo scioglimento del vincolo sociale e, per ciò stesso, la cessazione della qualità di socio”. In altri termini, CALLEGARI M., op. cit.,

p. 249, e CIACCIA N., op. cit., p. 211 ss., sostengono che il recesso da S.r.l. sia una fattispecie a formazione progressiva che si conclude con la liquidazione della quota al socio receduto. Una posizione diversa è quella di PARMIGGIANI S., op. cit., p. 538 ss., secondo cui dall’esercizio del recesso deriva non l’immediata cessazione della condizione del socio, bensì un diritto del recedente ad ottenere l’estromissione dalla società, nonché un effetto sospensivo, medio tempore, del rapporto sociale: in altri termini tale rapporto entrerebbe, all’atto della comunicazione, in una “fase di quiescenza” che può successivamente risolversi in un venir meno retroattivo della qualità di socio, oppure nella sua riviviscenza.

In giurisprudenza, Trib. Pavia, 25 agosto 2008, in Giur. comm., 2009, II, p. 1218 (sent. del giudice monocratico), ha affermato che nel tempo intercorrente tra il valido esercizio del diritto di recesso e la liquidazione della quota, il socio di s.r.l. recedente resta titolare dei diritti sociali non incompatibili con la dichiarazione di recesso e per l’esercizio dei quali vanti un concreto interesse ad agire, anche relativo al pericolo che dal depauperamento del patrimonio sociale derivi un rischio attuale per l’effettivo rimborso della quota oggetto di recesso; nello stesso senso Cass., 19 marzo 2004, n. 5548, in Foro it., 2004, I, c. 2798.

263 DOMENIGHINI A., op. cit., p. 683 ss.; TANZI M., op. cit., p. 1538; MALTONI M., Il recesso e

l’esclusione nella nuova società a responsabilità limitata, in Not., 2003, p. 311; AGRUSTI G. e

MARCELLO R., op. cit., p. 571-572; DI LIZIA A., Il diritto di recesso: casi legali e

convenzionali,modalità di esercizio e di rimborso, in La riforma delle società. Aspetti applicativi a cura di

BORTOLUZZI, Torino, 2004, p. 410 ss., sostiene che la comunicazione di recesso produce la sospensione immediata degli effetti della partecipazione, con la conseguenza che dalla data di consegna non si potrebbero più chiedere né i versamenti ancora dovuti al socio recedente, né questi potrebbe partecipare alle decisioni dei soci.

In giurisprudenza, Trib. Roma, 11 maggio 2005, in Soc., 2006, p. 55. Trib. Pavia, 25 agosto 2008, op. cit., p. 1218 (sent. del trib. in forma collegiale), ha sostenuto che “il socio di s.r.l. che ha validamente

manifestato la volontà di recedere dalla compagine sociale non è più attivamente legittimato all’esercizio dei diritti sociali inerenti alla quota oggetto di recesso, ancorché, nel caso concreto, sussista l’interesse ad agire”.

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esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.

Una simile conclusione, però, non sembrerebbe accettabile per due ragioni:

a) innanzitutto, il quarto comma dell’art. 2473 c.c., prevede che il rimborso della quota del recedente possa avvenire mediante l’acquisto da parte degli altri soci o di un terzo concordemente individuato. Poiché questo acquisto presuppone necessariamente la titolarità della partecipazione in capo al recedente, e che esso si perfezionerà sicuramente dopo la data di ricevimento da parte della società della dichiarazione di recesso, risulta facile concludere che al momento di tale comunicazione non si è ancora prodotto l’effetto della perdita dello status socii del recedente: questa perdita, infatti, produrrà i suoi effetti, ai sensi dell’art. 2470 c.c., primo comma, solamente una volta depositato nel Registro delle Imprese l’atto di acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o del terzo264;

b) in secondo luogo, l’ultimo comma dell’art. 2473 c.c., prevede per la società lo ius poenitendi: in sostanza, si tratta del potere per l’assemblea decidere di revocare la delibera che legittima il recesso, ovvero di deliberare lo scioglimento della società, in modo tale da rendere il recesso non più esercitabile o, se è già stato esercitato, privo di efficacia. In proposito si sottolinea che, a differenza della S.p.A. nella quale è previsto un termine per l’esercizio dello ius poenitendi di novanta giorni, per la S.r.l. nulla è stato previsto265.

Per concludere, alla luce di quanto appena esposto, si può ritenere valida la soluzione per la quale il socio rimane tale finché non termina il procedimento di liquidazione della quota di sua spettanza, in quanto lo status socii rimarrà in capo allo

264 ZANARONE G., Della società a responsabilità limitata. Artt. 2462 - 2474, op. cit., p. 821, sostiene

inoltre che, in caso di mancato acquisto da parte dei soci o di un terzo della quota del recedente, la società dovrà provvedere al rimborso con l’utilizzo delle riserve disponibili e, in mancanza, mediante riduzione del capitale sociale: nel primo caso, la partecipazione rimarrà dunque in capo al recedente fino all’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’accrescimento della quota degli altri soci o del terzo; nel secondo caso, invece, rileverà il momento in cui la delibera di riduzione del capitale sociale diventerà efficace, ai sensi dell’art. 2482 c.c., per mancanza di opposizione dei creditori entro novanta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

265 DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, op. cit., p. 1384;

PAOLUCCI M.G., op. cit., p. 122. In senso contrario, ENRIQUES L. - SCIOLLA A. - VAUDANO A.,

op. cit., p. 768; REVIGLIONO P., Il recesso nella società a responsabilità limitata, op. cit., p. 324 ss.,

secondo i quali, nel silenzio dell’atto costitutivo, sarebbe applicabile analogicamente alla S.r.l. la disposizione dell’art. 2437-bis c.c., terzo comma, dove si prevede, in materia di S.p.A., che l’impedimento all’esercizio del recesso o l’inefficacia del recesso già esercitato si producano solo se revoca o scioglimento siano deliberati entro novanta giorni.

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stesso in primo luogo perché per cedere la partecipazione agli altri soci o ad un terzo ci vuole la titolarità di quest’ultima, ed in secondo luogo perché la società, mediante il potere dello ius poenitendi, può ritornare sulle proprie decisioni attraverso la revoca della delibera che ha legittimato il recesso o lo scioglimento della società stessa: in questo modo è agevole concludere che il socio conserverà il proprio status finché non avrà ottenuto il rimborso della sua quota266.

Nel documento Il recesso del socio dalla S.r.l. (pagine 78-81)