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2.3.6 – f) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo

Nel documento Il recesso del socio dalla S.r.l. (pagine 51-53)

Per opinione comune, l’introduzione di tale fattispecie si correla alla possibilità – oggi positivamente riconosciuta – di configurare ulteriori cause di recesso mediante previsione statutaria.

In relazione a tale innovazione disciplinare, la fattispecie in commento si configura – come è stato osservato – come tipico strumento di reazione del socio di fronte alla decisione maggioritaria che abbia come effetto l’eliminazione di una determinata ipotesi convenzionale di exit e mira ad evitare che la sfera di tutela originariamente riconosciuta al socio venga compressa, senza il consenso di quest’ultimo169.

166 FRE’ G., op. cit., p. 708 ss. Nello stesso senso DELLI PRISCOLI L., op. cit., p. 103; ACQUAS B. in

ACQUAS B. e LECIS C., op. cit., p. 38, il quale sostiene che “la disposizione in parola si giustifica con

la evidente finalità del legislatore, del codice civile del 1942 e della riforma del legislatore, di impedire che i soci possano veder disciplinato il loro rapporto con la società e la organizzazione stessa della società medesima alla stregua di un ordinamento diverso da quello italiano, da essi conosciuto, e di veder regolamentati gli strumenti di tutela per loro approntati secondo gli istituti anche processuali del diritto vigente nel Paese ove la società ha deliberato di stabilire la propria sede legale”.

167 VENTORUZZO M., I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio, in Riv. soc.,

2005, p. 320 ss.

168 STASSANO G. – STASSANO M., op. cit., p. 20-21.

169 CIACCIA N., op. cit., p. 191. Secondo PAOLUCCI M.G., op. cit., p. 111, nota 363, “questa fattispecie

sostanzialmente raddoppia i casi di recesso convenzionalmente previsti nello statuto, dal momento che ogni ulteriore causa di recesso introdotta dai soci attribuisce loro il potere di uscire dalla società in due differenti ipotesi: nel caso previsto dallo statuto e nel caso in cui la relativa clausola venga successivamente rimossa”; GRUPPO DI STUDIO EUTEKNE, op. cit., p. 41, secondo cui “la medesima disposizione si preoccupa di stabilire che, qualora i soci si avvalgano di tale facoltà, la successiva modificazione dell’atto costitutivo che comporta l’eliminazione di una delle cause di recesso “volontarie” costituisce a sua volta un presupposto di recesso (inderogabile) per i soci che non hanno

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Quest’ipotesi di recesso mira dunque a controbilanciare eventuali colpi di mano da parte della maggioranza che si prefigga la finalità di limitare le ipotesi di recesso a quelle legali escludendo quelle che siano state frutto di una scelta negoziata in precedenza dai soci170.

In altre parole, la ratio di questa ipotesi è quella di “impedire alla maggioranza

assembleare di alterare l’ampiezza dell’exit, incidendo su modifiche introdotte a livello statutario, senza che il singolo socio possa operare una personale valutazione sulla convenienza a restare in società, una volta varati i presupposti per recedere”171.

Un’ulteriore problematica potrebbe sorgere se fosse necessaria esclusivamente l’eliminazione di una causa convenzionale oppure se bastasse una modifica o limitazione di essa per far scaturire il diritto di recesso172.

A riguardo, è stato sostenuto che la questione debba essere interpretata da un punto di vista strettamente letterale: infatti, la disposizione in oggetto sembrerebbe far riferimento esclusivamente all’eliminazione delle fattispecie statutarie di recesso, non già a tutte le modifiche, anche significative, delle condizioni di esercizio del diritto. Sicché il socio resterebbe privo di adeguata tutela di fronte a deliberazioni che pure avrebbero l’analogo effetto di modificare sostanzialmente (e ridimensionare) il contenuto del recesso.

Pertanto, “onde non vanificare la ratio della norma, quanto meno nell’ambito delle

s.r.l., sembra preferibile – e possibile, diversamente da quanto si argomenta in relazione alle s.p.a. – adottare un’interpretazione estensiva”173.

acconsentito a detta modificazione”; nello stesso senso ASSONIME, circolare n. 68 del 22 dicembre

2005, Il diritto di recesso nella società per azioni, in Soc., 2005, p. 8.

170 LECIS C. in ACQUAS B. e LECIS C., op. cit., p. 169. Seppur in altri termini, ZANARONE G., Della

società a responsabilità limitata. Artt. 2462 - 2474, op. cit., p. 785; REVIGLIONO P., op. cit., p. 137;

ANNUNZIATA F., op. cit., p. 443; VENTORUZZO M., Recesso da società a responsabilità limitata e

valutazione della partecipazione del socio recedente, op. cit., p. 443, nota 29; GALLETTI D., Sub. Artt. 2473, op. cit., p. 1904, sostiene che “la causa di recesso per eliminazione di clausole in materia di exit è ovviamente limitata alla sola ipotesi delle previsioni statutarie, non avendo il legislatore fatto ricorso, in materia di s.r.l., a norme di default che consentano l’uscita dalla società”; dello stesso avviso

MAGLIULO F., Il recesso e l’esclusione, op. cit., p. 203, il quale sostiene che “l’insopprimibilità delle

cause di recesso legali può con sicurezza desumersi anche dal fatto che l’art. 2473 c.c. attribuisce il diritto di recesso ai soci non assenzienti all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e nulla dice circa un’eventuale modificazione dell’atto costitutivo che abbia ad oggetto la soppressione di cause legali di recesso, lasciando intendere che una siffatta modificazione non sarebbe affatto possibile”.

171 CALLEGARI M., op. cit., p. 223 ss.

172 ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI TRE VENEZIE, op. cit., p. 6. 173 CALLEGARI M., op. cit., p. 223 ss.; DI CATALDO V., op. cit., p. 228.

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Quindi, sembrerebbe potersi affermare che non sia necessaria esclusivamente l’eliminazione della causa statutaria, ma che sia sufficiente anche una modifica sostanziale di quest’ultima per esercitare il diritto di recesso.

Nella realtà, infatti, si potrebbero creare delle situazioni “pericolose” nelle quali la maggioranza, pur di raggiungere i propri scopi, sarebbe disposta ad aggirare qualsiasi clausola convenzionale, col rischio di inficiare ovviamente gli interessi dei soci dissenzienti. Il legislatore, inserendo l’ipotesi che consente di recedere in caso di eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo, ha fatto sì che questa situazione non possa più sorgere.

2.3.7 – g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale

Nel documento Il recesso del socio dalla S.r.l. (pagine 51-53)