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3.2.1 – Rimborso della partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso: 1) mediante acquisto da parte degli altri soc

Nel documento Il recesso del socio dalla S.r.l. (pagine 96-98)

proporzionalmente alle loro partecipazioni

Dopo aver determinato il valore della quota del socio il legislatore prevede, come prima ipotesi di rimborso della partecipazione, l’acquisto della partecipazione da parte degli altri soci314.

Solo nel caso in cui i soci rimanenti non accettino di acquistare le quote dei soci recedenti si è previsto di dar luogo al rimborso tramite le altre modalità. In altri termini questa prima modalità di rimborso possiamo dire che sia quella da preferirsi sotto tutti gli aspetti:

- per gli altri soci che non vedono annacquare la propria partecipazione e non subiscono l’entrata di un nuovo socio nella società;

- per la società che mantiene integro il proprio patrimonio sociale (anche se ripartito fra un numero inferiore di soci);

- per i creditori sociali che vedono conservata l’intera loro garanzia patrimoniale.

La norma precisa che l’acquisto da parte di tutti i soci rimanenti debba avvenire in proporzione alla loro partecipazione, al fine di evitare che il rimborso si traduca in un’alterazione della quota di partecipazione di ciascun socio315.

Però, dato che i soci possono addirittura accordarsi per la cessione della quota del recedente in favore di un terzo, si deve comunque ritenere che sia possibile l’acquisto per quote diverse o in favore solo di alcuni soci, se gli stessi lo abbiano deciso all’unanimità.

In altre parole, la proporzionalità è la condizione prevista dalla legge, ma non sembra tuttavia che debba essere escluso l’acquisto da parte di un solo socio, o di più

314 MAGLIULO F., Il recesso e l’esclusione, op. cit., p. 233, sottolinea che, in questa ipotesi, il termine

“rimborso assume un significato più economico che giuridico, atteso che il denaro ricevuto dal recedente

appare pur sempre il corrispettivo di una vendita della propria quota, laddove il rimborso in senso tecnico dovrebbe invece essere legato alla restituzione di somme versate alla società e pertanto provenienti dal patrimonio di questa”.

315 ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI TRE VENEZIE, op. cit., p. 20, che rinvia a

LANZIO L., Il recesso del socio di S.r.l., in Soc., n. 2, 2004, p. 155 ss. Inoltre, si può notare che la norma in esame è coerente con quanto disposto all’art. 2481-bis c.c., in tema di aumento di capitale, perché:

- l’aumento spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute;

- di regola la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci non può essere sottoscritta dagli altri soci o terzi se ciò non è consentito dalla decisione di aumento;

- l’aumento non può essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi se ciò non è previsto dall’atto costitutivo e quindi sulla base del’unanime volontà dei soci.

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soci, in misura diversa dalla loro partecipazione sociale, purché ciò venga operato con l’assenso unanime dei soci316.

Questa possibilità appena accordata alla S.r.l. la caratterizza dalla S.p.A., in quanto, in quest’ultimo tipo societario, si prevede che gli amministratori debbano offrire il opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute e che coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste “non optate”: solo nel caso in cui i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori potranno collocarle presso i terzi (ex art. 2437-quater c.c.).

Ne deriva che nella S.p.A. sarà possibile che, anche senza il consenso unanime dei soci, le quote “non optate” vengano collocate presso altri soci o terzi.

Nella S.r.l., invece, non ha senso parlare di diritto di opzione o prelazione poiché solo il consenso di tutti i soci può portare alla collocazione della quota del receduto in misura diversa da quella proporzionale o presso terzi317.

Un altro aspetto della norma da chiarire è capire se il socio receduto abbia l’obbligo di “cedere” la propria quota per consentire il pagamento del controvalore a titolo di rimborso, o se la dichiarazione di recesso comunicata alla società abbia esplicato per intero i suoi effetti (quindi che il socio receduto non sia costretto a cedere la sua quota)318.

A tal riguardo, ed in coerenza con quanto osservato nel secondo capitolo, si può ritenere che sia da privilegiare la tesi che sostiene che il socio rimanga tale fino al

316 STASSANO G. – STASSANO M., op. cit., p. 60; MAGLIULO F., Il recesso e l’esclusione, op. cit., p.

234; MALTONI M., Il recesso e l’esclusione nella nuova società a responsabilità limitata, op. cit., p. 314; CARESTIA A., Sub Art. 2473 c.c., op. cit., p. 150. Seppur in altri termini, TANZI M., op. cit., p. 1544, sottolinea che, con riferimento a questa prima modalità di rimborso, questa “tecnica di rimborso

non sarebbe possibile, qualora uno di essi non intenda acquistare, anche soltanto in parte, a meno che consenta agli altri di subentrargli e di non rispettare la percentuale a ciascuno spettante. L’interpretazione parrebbe trovare conferma nell’omessa previsione, a favore dei soci acquirenti, della facoltà di far propria la quota di partecipazione rimasta senza compratore, quale si rinviene nell’art. 2437-quater, co. 3, c.c., in tema di s.p.a.”.

In senso contrario, LECIS C. in ACQUAS B. e LECIS C., op. cit., p. 220; BERTOLOTTI A., op. cit., p. 965 ss.; GALLETTI D., Sub artt. 2437 - 2437-sexies, op. cit., p. 1913, che paragona la ratio sottesa a questa modalità di rimborso a quella sottesa al diritto di opzione; VALLASCIANI S. , op. cit., p. 156, per il quale la procedura proposta dal legislatore non potrà essere validamente perfezionata se anche un solo socio si rifiuta di acquistare nella misura spettategli. Infatti, secondo l’Autore, la terminologia usata dal legislatore non indica che le partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso siano semplicemente offerte in opzione agli altri soci, ma ne prevede un vero e proprio acquisto. Nello stesso senso CALLEGARI M., op. cit., p. 257 ss., il quale ritiene che, “in assenza di un esplicito accordo, l’acquisto

non potrà essere effettuato solo da alcuni degli altri soci o senza il rispetto del criterio di proporzionalità”.

317 MAGLIULO F., Il recesso e l’esclusione, op. cit., p. 234, nota 49, ritiene che si tratti di una rigidità

connessa all’esigenza di tutelare il carattere personalistico della S.r.l.

318 Strettamente connessa con questa questione vi è la problematica della decorrenza degli effetti del

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momento della liquidazione della sua quota: infatti, finché non sarà avvenuto il rimborso, il recedente conserverà la qualità di socio e avrà diritto a partecipare alle decisioni dei soci da adottare medio tempore. In altre parole, sarà proprio il socio stesso ad intervenire con un atto di cessione che consentirà il rimborso del valore della propria partecipazione319.

3.2.2 – Rimborso della partecipazione per la quale è stato esercitato il

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