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2.6.1 – La revoca del recesso

Nel documento Il recesso del socio dalla S.r.l. (pagine 81-83)

Con il comma quinto dell’art. 2473 c.c. il legislatore ha previsto che il recesso possa essere privo di efficacia quando:

- la società revoca la decisione che legittima il socio a recedere; oppure quando

- la società delibera lo scioglimento anticipato.

Innanzitutto si evidenza che la disciplina dell’inefficacia del recesso è uguale a quella stabilita per la S.p.A., con l’unica differenza che per la S.r.l. non è previsto nessun termine entro il quale possa essere decisa la revoca della delibera legittimante il recesso: per cui, in mancanza di riferimenti normativi, questa evidente lacuna sembra potersi colmare con riferimento alla disposizione per la quale la società, per rendere inefficace il recesso, debba intervenire entro un termine non superiore ai centoottanta giorni dalla comunicazione di recesso267.

266 DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, op. cit., p. 1384,

sottolinea inoltre che “ad analogo risultato si ritiene debba giungersi anche nelle ipotesi in cui la causa

di recesso non risieda in una delibera assembleare, bensì in un altro fatto previsto dall’atto costitutivo o dalla legge, sia esso ascrivibile al comportamento della società (ad esempio, il compimento di operazioni comportanti, anche in linea di fatto, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o un rilevante mutamento dei diritti dei soci) o di soggetti esterni a questa (ad esempio, della società o dell’ente esercente su di essa attività di direzione e coordinamento)”. In proposito, si ricorda che se il recesso non

dipende da una delibera, il termine per l’esercizio del diritto in questione è di trenta giorni da quello in cui il socio sia venuto a conoscenza dell’evento che lo abbia legittimato a recedere.

267 DE ANGELIS L., Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, op. cit., p. 1384.

Più critico è CARESTIA A., Sub Art. 2473 c.c., op. cit., p. 152, secondo cui la disciplina dell’efficacia del recesso è una disciplina incompleta, in quanto il legislatore non ha indicato né un termine entro il quale è possibile procedere alla revoca della delibera, né ha chiarito la posizione del socio recedente prima e per effetto della revoca. Sicuramente è da respingere la tesi proposta da GALLETTI D., Sub. Artt. 2473, op.

cit., p. 1915, per il quale la società può senza limiti temporali operare con effetti preclusivi del recesso.

In giurisprudenza, Lodo arb. Milano, 10 marzo 2006, in Soc., 2007, p. 745, è stato sostenuto che se il legislatore non ha indicato per la s.r.l. il termine di novanta giorni per la revoca della delibera legittimante il recesso, ha comunque mantenuto espressamente quello, tassativo e non prorogabile neppure statutariamente, di centoottanta giorni per la liquidazione della quota del recedente, con ciò significando che, in mancanza di questa, il procedimento concesso alla società per definire bonariamente la posizione del socio recedente ha termine e sorge in favore del recedente stesso il diritto di agire per la liquidazione della quota in via contenziosa. Sulla questione, in carenza di opinioni giurisprudenziali, merita di essere segnalata la posizione per la quale, nell’ipotesi in cui il socio di s.r.l. abbia esercitato il diritto di recesso, in ragione dell’intervenuta proroga del termine di durata della società ad una data successiva

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Si evidenzia poi che già in passato, sulla possibilità di revocare la delibera legittimante il recesso del socio dissenziente, si era pronunciata favorevolmente la dottrina più autorevole con riferimento alle ipotesi di recesso previste dal precedente art. 2437 c.c., precisando che tale possibilità non pregiudicava l’interesse del socio, perché non lo costringeva ad uscire dalla società, ed anzi realizzava la funzione propria del recesso, quella cioè di costituire un limite al potere della maggioranza, indotta in tal caso dalla minoranza a rivedere le proprie scelte268.

In sostanza, con la revoca della decisione che legittima il recesso, il legislatore ha dato la possibilità ai soci di maggioranza di tornare sui loro passi269 e di evitare i possibili effetti destabilizzanti dell’exit per la società270.

In altre parole, la possibilità di revocare la delibera che legittima il recesso pone un limite al diritto del socio all’exit la cui soddisfazione rimane anteposta all’interesse alla conservazione e allo sviluppo dell’impresa e dei suoi creditori.

Inoltre, si osserva che la facoltà di revocare la delibera legittimante il recesso abbia un notevole impatto per il socio271: infatti, revocando la delibera, il socio si trova in una posizione “scomoda”, nel senso che da una parte egli vorrebbe uscire dalla società ma dall’altra quest’ultima gli nega la possibilità di fuoriuscita.

Ne deriva così che il rapporto che si apre tra il socio receduto e la società successivamente alla comunicazione di recesso è necessariamente caratterizzato dall’incertezza, tanto che la sua dichiarazione di recesso deve considerarsi risolutivamente condizionata alla successiva revoca272.

all’aspettativa di vita dei soci, la società può rendere inefficace il recesso, ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., attraverso la successiva delibera con la quale, senza revocare la precedente, si introduca un diverso termine di durata, risultando sostanzialmente soddisfatto l’interesse protetto dalla norma che legittima il recesso; in questo senso App. Trento, 22 dicembre 2006, in Soc., 2007, p. 1478, con nota di PICARONI E.

268 GRIPPO G., op. cit., p. 179; FRE’ G., La società per azioni, sub art. 2437, op. cit., p. 771.

269 Si potrebbe desumere che la possibilità concessa dal legislatore alla maggioranza di ritornare sui propri

passi (cosiddetto ius poenitendi) sia una sorta di bilanciamento al maggior favor che è stato accordato al socio che recede dal resto della disciplina sul recesso. In proposito, TANZI M., op. cit., p. 1539, ha parlato di una sorta di ripensamento del legislatore.

270 Secondo DE ANGELIS L., Diritto commerciale. Manuale Monduzzi, op. cit., p. 307, la società

eserciterà presumibilmente lo ius poenitendi quando “si veda raggiunta da una notevole copia di

dichiarazioni di recesso suscettibili di esporla ad un gravoso esborso pecuniario per liquidare le quote dei soci recedenti, che potrebbe, al limite, compromettere l’equilibrio patrimoniale e finanziario”.

271 VALLASCIANI S., op. cit., p. 147, sostiene che la revoca della delibera non annulla il recesso

esercitato per effetto del suo contenuto, se ha comunque prodotto effetti sostanziali coerenti con esso, come ad esempio il compimento di atti finalizzati al perseguimento del differente oggetto sociale dapprima deliberato e poi revocato.

272 LECIS C. in ACQUAS B. e LECIS C., op. cit., p. 196, il quale rinvia a ZAGRA G., Termine di revoca

della delibera che ha legittimato il recesso nella s.r.l., in Soc., 2007, p. 752. GALLETTI D., Sub. Artt. 2437, op. cit., p. 1553 ss., ponendosi il problema della restituzione alla società di quanto ricevuto a titolo

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