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Dichiarazione infedele, fraudolenta ed incompleta.

CAPITOLO 2 I CASI PATOLOGIC

2.3 Le tipologie di violazione

2.3.2 Dichiarazione infedele, fraudolenta ed incompleta.

La finalità principale, che il contribuente intende perseguire per mezzo delle fattispecie oggetto di studio in questo paragrafo, risulta essere la volontà di sottrarre materia imponibile all'erario agendo direttamente sul contenuto della dichiarazione e ottenendo dunque un indebito vantaggio fiscale; la differenza fra di esse sta nel modo con cui l'obiettivo illecito appena descritto viene raggiunto.

a) Dichiarazione infedele: il riferimento normativo risulta essere l'articolo 4 comma 1 D.Lgs 10 Marzo 2000 n. 74 “ fuori dai casi previsti agli articoli 2 e 3 (dichiarazione

fraudolenta), è punito con la reclusione da uno a tre anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore effettivo od elementi passivi inesistenti...” Come possiamo capire dal disposto appena citato, la

dichiarazione infedele risulta essere una dichiarazione regolarmente presentata, ma nella quale vengono evidenziati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello realmente conseguito o elementi passivi sia fittizi oppure per un ammontare superiore a quello effettivo; da questa operazione scaturisce dunque un'imponibile inferiore a quello che regolarmente dovrebbe risultare, con la conseguenza che le imposte calcolate sul medesimo risultano essere più basse del dovuto, permettendo al contribuente di ottenere un vantaggio fiscale non dovuto. Come vedremo successivamente, tale reato è molto simile a quello della dichiarazione fraudolenta, il discrimine tra i due è rappresentato dal fatto che, in questo caso, il contribuente non è soggetto ad obblighi di natura contabile e dunque per porre in essere il fatto illecito non è costretto a violare gli stessi.

b) Dichiarazione fraudolenta: fra le tre fattispecie in esame è senz'altro quella più grave e per questo punita con sanzioni molto più severe. Come precisato inizialmente, il fine ultimo è quello di sottrarre materia imponibile all'Erario, ottenendo un vantaggio fiscale indebito; in questo caso però, ciò che rende la situazione ben più grave rispetto alle altre, è il modo con cui si raggiunge tale obiettivo, ovverosia attraverso una struttura ed una serie di operazioni molto più complesse che comportano la violazione di altre norme, come per esempio quelle relative ad obblighi contabili. In questo senso dobbiamo fare riferimento alle norme di cui all'articolo 2 del D.lgs 10 Marzo 2000 “E' punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque al fine di

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi...”. Come è possibile capire dal disposto

normativo, nel suo atteggiamento il contribuente si avvale di mezzi idonei per il raggiungimento dello scopo illecito, ed è proprio questo che configura l'elemento della

frode, ovvero un comportamento aggiuntivo che porta il soggetto alla violazione di ulteriori disposizioni di legge, come per esempio il divieto di falsa fatturazione espressamente sancito dall'articolo 8 del D.Lgs 74/2000. Gli elementi presi in considerazione nella locuzione “fatture o altri documenti” riguardano numerosi esempi tra i quali possono essere citati, oltre (ovviamente) alle fatture per operazioni inesistenti:

• Fatture per operazioni effettivamente effettuate, ma per le quali viene indicato un importo diverso rispetto a quello realmente pattuito,

• Fatture per operazioni realmente eseguite, ove però uno dei soggetti indicati (generalmente il fornitore) risulta essere diverso da quello che ha realmente portato a termine l'operazione; in questo modo si può parlare di inesistenza soggettiva che da origine alle c.d. Frodi carosello.

Procedendo nella nostra analisi, all'articolo 3 del medesimo D.Lgs si afferma “E'

punito con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque al fine di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie od avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi...”. Nell'articolo 3 si contempla quale ulteriore elemento illecito, la

violazione di obblighi contabili a cui sono sottoposti determinati soggetti passivi, violazione che consente, quindi, di giungere ad una falsa rappresentazione della situazione reddituale del contribuente. Possiamo concludere dicendo che la maggiore gravità della fattispecie in esame, risulta derivare dal fatto che il contribuente, prima di redigere la dichiarazione, pone in essere una serie di comportamenti illeciti (che configurano la frode) che culminano e trovano la massima rappresentazione nella definitiva redazione di una dichiarazione non veritiera e per l'appunto fraudolenta. c) Dichiarazione incompleta: la dichiarazione incompleta è quella dichiarazione nella

quale viene omessa una fonte reddituale, dunque la base imponibile sulla quale applicare le relative aliquote risulta essere inferiore a quella effettiva così come, a cascata, anche le imposte dovute. Tale fattispecie, a differenza di quelle esaminate

precedentemente, è punita in maniera più lieve, non sono previste infatti sanzioni penali, ma solo amministrative in misura proporzionale al maggiore ammontare dovuto all'Erario verificato in sede di accertamento dall'Ufficio. Tale trattamento “di favore” è dovuto in quanto a differenza della dichiarazione infedele, ed a maggior ragione della dichiarazione fraudolenta, il contribuente non non pone in essere ulteriori azioni illecite per raggiungere il fine evasivo, quindi la pena per tale violazione non può essere simile a quelle precedenti, ciò dovuto anche dal fatto che vi è mancanza di una struttura posta in essere appositamente per ottenere un indebito vantaggio fiscale.