CAPITOLO 2 I CASI PATOLOGIC
3. per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, una specifica ipotesi di ravvedimento, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine
3.4 Ravvedimento e dichiarazione correttiva ed integrativa
Nell'ultima parte del presente capitolo andremo ad analizzare il rapporto che vi è tra la dichiarazione correttiva ed integrativa, e l'istituto del ravvedimento operoso, capendo da prima quali siano le caratteristiche, le particolarità e le differenze tra i due documenti dichiarativi, e successivamente come essi si inseriscono all'interno del processo di fruizione dell'istituto oggetto del nostro studio.
33 Circolare mensile per l'impresa – Febbraio 2016.
3.4.1 La dichiarazione correttiva
Come descritto nel primo capitolo, il sistema fiscale italiano si fonda sul c.d. Principio di autotassazione, o autoliquidazione; pertanto in base a ciò, il contribuente è chiamato a calcolare l'importo dei tributi da pagare in relazione all'ammontare del suo reddito imponibile. Non di rado può capitare che nell'esplicare i propri obblighi il soggetto passivo possa compiere errori nella compilazione della dichiarazione, andando ad inficiare in questo modo il risultato della base imponibile e di conseguenza il connesso importo dell'obbligazione tributaria. Altrettanto frequentemente quest'ultimo si accorge dei medesimi errori solo dopo che la dichiarazione dei redditi è stata presentata all'Agenzia delle entrate; in un siffatto scenario, l'amministrazione finanziaria, concede al contribuente di porre rimedio a tale situazione tramite l'utilizzo di due diversi strumenti:
1. La dichiarazione correttiva; 2. la dichiarazione integrativa.
“In giurisprudenza è consolidato l'orientamento che afferma la emendabilità della
dichiarazione, in quanto la dichiarazione, non essendo atto avente natura negoziale o dispositiva, rappresenta una mera esternazione di scienza e di giudizio; essa è, pertanto, rettificabile allorquando il dichiarante intenda far valere errori commessi nella sua redazione e che comportano un prelievo indebito”35.
La dichiarazione correttiva “consiste in quella dichiarazione che corregge eventuali
errori od omissioni nella compilazione quando ancora i termini per la presentazione sono in corso”.36Le caratteristiche che riguardano delineano questo documento sono sostanzialmente due, e devono essere contemporaneamente presenti:
1. Avere inviato in precedenza altra dichiarazione;
2. Avere necessità di rettificare la dichiarazione di cui al punto precedente a causa della rilevazione di errori.
Gli errori che vengono corretti mediante tale strumento possono essere sia a favore che a sfavore del contribuente, dunque nel primo caso parliamo di “correttiva a favore”, risultando da essa una minor imposta od un maggior credito a vantaggio del
35 Istituzioni di diritto tributario, di Francesco Tesauro undicesima edizione.
36 Lelio Cacciapaglia – Diana Perez Corradini – Matilde Fiammelli, Maggioli - “Il nuovo ravvedimento operoso” - 2016 – Rimini – pp 184, 185
contribuente. In questo caso sarà concessa a quest'ultimo una duplice possibilità, ovverosia quella di chiedere il rimborso oppure usufruire del credito nell'anno successivo. Nella seconda ipotesi, invece, parleremo di “correttiva a sfavore”, poiché il risultato della stessa condurrà ad una maggiore imposta o ad un minor credito; in questo senso il contribuente dovrà versare le somme dovute, “ma non sarà sottoposto
a sanzione alcuna”37, proprio perché l'invio della stessa dichiarazione correttiva avviene nei termini di presentazione.
Per procedere all'invio di una dichiarazione correttiva è necessario eseguire determinati passi38:
1. compilare la nuova dichiarazione barrando la casella “correttiva se non sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione;
2. controllare tramite determinati pacchetti software la nuova dichiarazione; 3. inviare la dichiarazione senza alcun riferimento a quella precedentemente
inviata.
3.4.2 La dichiarazione integrativa
L'altro documento che abbiamo precedentemente menzionato e la cui redazione risulta essere necessaria se il contribuente vuole sanare la propria posizione fiscale è la c.d. dichiarazione integrativa. Quest'ultima si differenzia da quella correttiva analizzata nel paragrafo precedente, poiché “consiste, invece, in quella dichiarazione che corregge
eventuali errori od omissioni commessi nella compilazione quando i termini per la
presentazione sono ormai scaduti”39. Innanzitutto occorre precisare che tale strumento non deve essere confuso con la dichiarazione tardiva, poiché quest'ultima viene presentata per la prima volta in ritardo, senza dunque, che sia stato inoltrato in precedenza alcun modello che necessiti di rettifica.
Anche in questo caso vi è la possibilità di effettuare le seguenti modifiche
1. dichiarazione integrativa a favore del contribuente, in tale situazione, “sanzione alcuna è dovuta per l'integrazione che ha originato la presentazione
37 Www.forexinfo.it
38 Tratto da assistenza.agenziaentrate.gov.it
39 “Il nuovo ravvedimento operoso” - Lelio Cacciapaglia – Diana Perez Corradini – Matilde Fiammelli – 2016 – Rimini pp 186
di una seconda dichiarazione”40;
2. dichiarazione integrativa a favore dell'Amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa di cui al punto sub 2), viene data la possibilità al contribuente di trasmetterla all'Agenzia delle entrate entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, ciò inoltre si combina con quanto previsto dalle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.
Non possiamo dire, al contrario, che vi sia chiarezza per quanto concerne la disciplina circa lo scenario descritto al punto sub 1). Infatti, seguendo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria il contribuente ha a disposizione, per correggere il proprio errore, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, ed oltre tale termine è data la possibilità al soggetto di presentare un'istanza di rimborso nel termine di 48 mesi. Di altro avviso invece sembra essere la dottrina: “ Seguendo un radicale orientamento dottrinale, avallato sempre più spesso
dalla giurisprudenza, il contribuente potrebbe presentare, anche oltre il termine stabilito e fino allo spirare dei termini di accertamento, una dichiarazione integrativa
a favore.”41
Allo stato attuale il rischio di un contenzioso tra contribuente ed amministrazione finanziaria sembra inevitabile; ciò alla luce anche della circolare 31/E del 201442, con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che è data la possibilità di correggere errori anche oltre i termini per l'integrativa a favore, tramite la riliquidazione autonoma delle varie dichiarazioni da emendare le cui risultanze vengono esposte nell'integrativa relativa all'ultimo periodo dichiarato.
Infine, in materia generale di dichiarazione integrativa, facendo riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione, per la precisione la sentenza 25.10.2002, n. 15063 delle Sezioni Unite civili della Corte43, si afferma che tramite la dichiarazione integrativa si consente una generale possibilità di rettificare o ritirare in tutto od in parte, la dichiarazione dei redditi, e questo per le seguenti ragioni:
40 “Il nuovo ravvedimento operoso”, Lelio Cacciapaglia – Diana Perez Corradini – Matilde Fiammelli – 2016 – Rimini – pag. 184
41 “la dichiarazione integrativa” Stefano Biancalana - www.fisco7.it - - 25/16/2016 -
42 “Commento alle novità fiscali” Circolare 31/E – Rossella Orlandi – 2014 – Roma – pag. 32 43 Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile - Sentenza - 25 ottobre 2002, n. 15063 - Roma – pp. 1- 4
1. per sua natura di atto non negoziale e non dispositivo, recante una mera