CAPITOLO 2 I CASI PATOLOGIC
3. Entro termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo in cui è stato commesso l'illecito, oppure entro un anno dalla realizzazione del
3.2.4 Le cause patologiche e la riduzione delle sanzion
Da quanto detto sino a questo momento, è possibile comprendere come il ravvedimento operoso sia un istituto che consente di raggiungere una pluralità di benefici, sia dal lato dello Stato, poiché permette a questo di recuperare la materia imponibile ed il relativo gettito fiscale sottratto alle sue casse in maniera illecita, sia dal lato del contribuente, il quale sana la sua posizione ottenendo uno sconto della pena pecuniaria ordinariamente prevista per determinati reati. In questo paragrafo andremo proprio ad analizzare il beneficio a cui può accedere il soggetto passivo che decide di regolarizzare il rapporto tributario tramite lo strumento oggetto del nostro studio; tale analisi verrà svolta in riferimento alle imposte dirette, ma nulla cambia in 13 Giovannini - “Il nuovo ravvedimento operoso: il “Fisco amico” e il “condono permanente” - "il fisco” n.4 -
relazione alle altre tipologie di tributo che è possibile considerare. I casi patologici che dovremo considerare sono i seguenti:
1. Omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione;
2. errori od omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo;
3. errori od omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo; 4. omessa o tardiva presentazione della dichiarazione.
Dobbiamo tener presente che, come riportato al comma 2 dell'articolo 13 del D.lgs 472/97: “2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente
alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.” Dunque la regolarizzazione della posizione fiscale
del contribuente avviene mediante il pagamento di tre elementi distinti, ovverosia il tributo o la sua differenza (quando dovuti), la sanzione ed infine gli interessi moratori.
DEFINIZIONE TRAMITE RAVVEDIMENTO OPEROSO:
tributo (se dovuto) + sanzione ridotta + interessi moratori = importo totale
Come è facile comprendere il legislatore, nel tentativo di incentivare l'utilizzo del presente strumento, ha potuto operare esclusivamente sulla riduzione delle sanzioni.
1. omesso od insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di
saldo: la regolarizzazione della presente violazione può avvenire pagando una
sanzione ridotta rispetto a quella ordinariamente prevista, pari al 30% dell'importo non versato. Il beneficio a favore del contribuente varia in maniera inversamente proporzionale rispetto al periodo che trascorre dalla data di commissione della violazione a quella di estinzione della stessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Avremo dunque le seguenti percentuali:
◦ 1/8 (ovverosia 3,75%) se la regolarizzazione si perfeziona entro 30 giorni dalla data di commissione della violazione;
presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
◦ Se il contribuente ha esercitato l'opzione per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo, le eventuali violazioni in oggetto relative alle singole rate mensili, sono regolarizzabili entro: a) 30 giorni dal termine previsto per ogni singola rata mensile;
b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
2. Errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo: in questo caso parliamo delle violazioni formali e meramente formali
(invitiamo il lettore a fare riferimento al paragrafo 2.1), in una siffatta situazione, unitamente al ravvedimento operoso, lo strumento con il quale sanare la condizione in cui si trova il contribuente risulta essere la dichiarazione integrativa (che tratteremo nel proseguo dell'elaborato):
◦ non verrà applicata alcuna sanzione, se la dichiarazione integrativa viene presentata entro 3 mesi dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione oggetto di correzione;
◦ al contrario di quanto avviene al punto precedente, viene applicata una sanzione di 1/6 del minimo (ricordiamo che per queste tipologie di violazioni le sanzioni sono stabilite in misura fissa da un minimo ad un massimo), se viene superato il periodo di 3 mesi sopra indicato.
3. Errori ed omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo: il riferimento per la regolarizzazione tramite l'istituto del ravvedimento
operoso, risulta essere quello indicato alla lettera b) dell'articolo 13 del D.lgs 472/97, a differenza della situazione precedente in tale situazione parliamo di violazioni sostanziali. Anche in questo caso facciamo riferimento alla data di presentazione della dichiarazione integrativa per l'operazione di risanamento della situazione illecita in cui versa il contribuente. Il termine entro il quale deve essere inviato all'Ufficio tale documento, affinché sia data la possibilità di usufruire dei vantaggi prescritti al comma 1 sub b), è quello relativo al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno nel corso del
quale è stata prodotta la dichiarazione da correggere.
4. Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione: questa situazione patologica deve essere analizzata sotto molteplici punti di vista, che riassumeremo come segue:
• la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine ordinario può essere regolarizzata secondo quanto disposto dall'articolo 13 comma 1 lettera d) del D.lgs 472/97. La condizione che deve essere rispettata è rappresentata dal fatto che il documento in oggetto non deve essere presentato con ritardo superiore ai 90 gg.
• L'omesso versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione tardiva può essere regolarizzato ai sensi delle lettere a) o b) del sopra menzionato articolo. La sanzione ordinaria prevista è del 30%, che può essere ridotta ad 1/8, qualora la regolarizzazione avviene entro il termine di 90 giorni dalla data di commissione della violazione; ad 1/6 se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
• Gli errori e le omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, relativi ad una dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, possono essere regolarizzati ai sensi della lettera b) comma articolo 13 1 D.lgs 472/97. Tale tipologia di violazione quindi, può essere sanata eseguendo il pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nella quale è stata commessa la violazione, la pena pecuniaria in questo caso sarà ridotta ad 1/6 del minimo.
In conclusione ci sembra doveroso, per una visione d'insieme più chiara, fare un breve riassunto di quanto descritto in questi paragrafi.
Il principio della tax -compliance, intesa come maggiore collaborazione tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ha caratterizzato gli interventi normativi del legislatore degli anni '90. Come prima azione, per quanto riguarda ciò che rappresenta l'oggetto del nostro studio, possiamo individuare la regolamentazione,
tramite l'articolo 14 della Legge 29/12/1990, di un regime di favore nei confronti dei soggetti passivi che hanno commesso atti o fatti illeciti in materia fiscale; questa fase, come definita precedentemente, può essere considerata a detta di chi scrive “ fase embrionale”, nella quale si tracciano quegli elementi che, sviluppati, consentiranno di lì a breve di definire la nascita dell'istituto del ravvedimento operoso. La normazione definitiva di quest'ultimo avviene con l'articolo 13 del D.lgs 472/97, in esso sono chiari i riferimenti alla legge poc'anzi citata, ovverosia gli aspetti fondamentali dell'articolo 14 sono ripresi, ampliati e sviluppati in un'ottica di allineamento sempre maggiore con le riforme che hanno investito l'intero sistema tributario, ed in particolar modo la struttura sanzionatoria dello stesso. Il ravvedimento operoso quindi, può essere considerato come uno degli strumenti principi e di massima espressione di quella ricercata e nuova impostazione che il legislatore ha voluto attribuire al rapporto contribuente – Amministrazione finanziaria; con esso infatti, il soggetto passivo che non adempie regolarmente all'obbligazione tributaria, può sanare di sua sponte tale situazione, senza che sia necessario un intervento sia di controllo che di correzione proveniente dall'alto.
Il ravveduto quindi, diventa una figura che, non solo riconduce il suo operato all'interno di schemi normativamente previsti ma, inoltre, coadiuva e si sostituisce (in parte) all'Ufficio nell'azione a quest'ultimo spettante.