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Le sanzioni D.lgs 471/97 e modifiche successive

CAPITOLO 2 I CASI PATOLOGIC

2.3 Le sanzioni D.lgs 471/97 e modifiche successive

A conclusione del presente capitolo sembra opportuno analizzare quali siano le sanzioni connesse alle violazioni precedentemente descritte; il riferimento normativo risulta essere il D.lgs 471/97 ed,i relativi aggiornamenti apportati allo stesso tramite il D.Lgs 258/2015, con il quale è stato modificato l'impianto relativo alle sanzioni amministrative ed, in misura minore, quello inerente alle sanzioni penali. E' importante capire quale sia la struttura sanzionatoria predisposta dal legislatore, poiché i regimi di favore, ai quali può accedere il contribuente tramite gli istituti deflattivi, così come con il ravvedimento operoso, vanno ad agire proprio su di essa, consentendo una riduzione, in presenza di determinate condizioni e comportamenti dello stesso soggetto, delle pene ordinariamente previste.

Dai paragrafi di cui sopra è possibile comprendere che nel sistema tributario sono presenti due tipologie di sanzioni, ovverosia, quelle amministrative e quelle penali. Le prime generalmente consistono in una somma di denaro che può appartenere ad una delle seguenti fattispecie:

• può variare tra un minimo ed un massimo, la definizione della sanzione in tale contesto deve seguire dei criteri di stampo personalistico; tra di essi rientrano: la gravità del fatto commesso, il comportamento tenuto dal contribuente per l'attenuazione delle conseguenze, la sua condizione economica, i precedenti fiscali.

• può essere pari ad una frazione o ad un multiplo del tributo cui si riferisce la violazione,

• può essere stabilita in misura fissa.

In taluni casi possono essere previste le c.d pene accessorie come per esempio: la sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento di attività commerciale, la sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per i professionisti, l'interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche, l'interdizione dalla carica di amministratore delegato, sindaco o revisore di società di capitali.

Nell'ordinamento tributario attuale, il principio guida o, per meglio dire, ispiratore è quello della “personalità”, la sanzione, dunque, deve punire il trasgressore, avendo rilievo quindi l'elemento soggettivo. Questo sistema ha sostituito quello che vigeva precedentemente e che considerava la sanzione come elemento di natura risarcitoria, in questo senso era previsto, addirittura, che in caso di morte del soggetto che aveva commesso il fatto illecito, l'obbligo di pagare si trasferisse in capo agli eredi.

Nel corso del tempo e, per la precisione, con il D.L 30 Settembre 2003, l'attuale visione ha subito una radicale trasformazione inerentemente gli illeciti delle società e degli enti con personalità giuridica; si afferma, infatti, nel dettato normativo: “ Le

sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società e enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. In questo

senso, quindi, è venuta meno la possibilità di colpire i soggetti che hanno agito in maniera illecita per conto di una società od un ente con personalità giuridica, conducendo dunque il sistema sanzionatorio ad avere una sorta di doppio binario, ove uno viene applicato alle società od enti con personalità giuridica e l'altro a tutti gli altri soggetti. Continuando con la nostra analisi è opportuno fare riferimento all'articolo 3 del D.Lgs 18 Dicembre 1997 il quale afferma: “ Nessuno può essere assoggettato a

sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione ed esclusivamente nei casi considerati dalla legge”. Ivi vengono delineati

quelli che sono i principi che consentono all'Ufficio di assoggettare un contribuente al procedimento sanzionatorio; essi sono sostanzialmente tre:

2. la legge deve essere entrata in vigore prima della violazione, 3. la legge deve prevedere sia il fatto che la sanzione ad esso relativa.

Ai commi 2 e 3 si definisce il principio del favor rei: comma 2 “se la sanzione è stata

irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di indebito”.

Comma 3 “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le

leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. I commi

appena citati prendono in esame due situazioni tra loro abbastanza simili. Nel primo caso (comma 2), l'illecito commesso dal contribuente cessa di essere tale in forza di una nuova normativa (abolitio criminis), con la conseguenza che il comportamento in oggetto non è più punito dalla legge e dunque è prevista la cessazione del pagamento della sanzione (se il provvedimento di irrogazione non è divenuto definitivo), ma non è concessa la restituzione di alcuna somma, se l'estinzione del debito è avvenuta in parte. Il comma 3, invece, analizza la fattispecie in cui il fatto commesso dal soggetto passivo continui ad essere considerato contrario alla normativa vigente, ma grazie ad una revisione della stessa è punito con una pena di più lieve entità, di modo che ( se il provvedimento di irrogazione non è divenuto definitivo) viene applicata quest'ultima. Il processo di irrogazione della sanzione avviene ad opera dell'Ufficio o dell'Ente competente tramite avviso di accertamento o di rettifica motivati pena la nullità; nel caso di carente, omesso e ritardato pagamento, il procedimento che rileva ai fini sopra esposti risulta essere l'iscrizione a ruolo. In questo caso l'agenzia delle entrate iscrive le somme da riscuotere (a ruolo per l'appunto) in base ad un titolo sia essa la dichiarazione oppure l'avviso di accertamento; la prima rappresenta il titolo nella formazione del documento in oggetto nei casi di:

• mancato versamento di somme che risultano essere dovute in base alla liquidazione fatta nella stessa dichiarazione,

• somma riscuotibile maggiore di quella liquidata o versata risultante da controlli formali od automatici,

Dopo aver delineato brevemente il sistema delle sanzioni amministrative nell'ordinamento tributario sembra opportuno, per una più semplice comprensione dell'istituto del ravvedimento operoso nonché dei suoi benefici, analizzare nel dettaglio quale sia l'importo delle sanzioni previste per i casi patologici precedentemente descritti.

SANZIONI AMMINISTRATIVE5

MATERIA VIOLAZIONE SANZIONE

Versamenti diretti

Omessi o ritardati

versamenti diretti ( saldo, acconto, periodici)

30% dell'imposta dovuta. Se versamento effettuato con un ritardo entro 15 gg sanzione ridotta 1/5 per ciascun giorno di ritardo

Imposte dirette

Omessa dichiarazione

• Dal 120 a l240 % delle imposte dovute con un minimo di 258 €

• da 250 € a 1000 € se non sono dovute imposte • se si posseggono redditi prodotti all'estero le precedenti sanzioni sono aumentate di 1/3 Dichiarazione infedele • Dal 90% al 180% della maggiore imposta o differenza di credito utilizzata

• se posseduti redditi all'estero sanzione aumentata 1/3

Mancata ottemperanza a richieste da parte di uffici finanziari o GdF

Da 258 a 2065 €

Con il D.lgs 158/2015 sono state apportate modifiche e novità al precedente impianto sanzionatorio; nella tabella sono riportate le nuove percentuali di riferimento, di seguito provvederemo ad elencare brevemente gli ulteriori cambiamenti: