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La dignit` a come parametro del lavoro

3.3 La partecipazione cooperativa come paradigma

3.3.3 La dignit` a come parametro del lavoro

Il Titolo III pare declinare, nei Rapporti economici a cui `e rubricato, i principi fonda-mentali dell’impianto costituzionale. Dunque innanzitutto, strutturalmente, `e possibile cogliere l’anteriorit`a del concetto di lavoro a quello della sua organizzazione attraverso il capitale: sistematicamente, allora, troviamo innanzitutto le norme dedicate ai diritti dei lavoratori (artt. 35-40) e, solo successivamente, la tutela delle libert`a di impresa (anche cooperativa), di propriet`a e di risparmio (artt. 41-47). Sebbene da tale ante-riorit`a non possa certamente desumersi una priorit`a valoriale del lavoro sul capitale, sembra comunque potersi intravedere la riconferma del principio lavorista che, pur assurto al livello di fondamento costituzionale, continua a dipanarsi nell’ambito delle dinamiche economiche del nuovo ordinamento socialdemocratico.

Quanto alle norme specificatamente rivolte ai lavoratori, pu`o rilevarsi una distin-zione basata sul dualismo tra il principio personalista e quello di pluralismo sociale: la prima parte di tali norme prevede infatti diritti, tutele, protezioni per il lavoratore e la lavoratrice individualmente definiti, al pi`u accostati alle formazioni sociali di base, co-me la famiglia151, gli articoli 39 e 40, invece, prevedono, attraverso l’affermazione della libert`a sindacale e del diritto di sciopero, posizioni giuridiche a esercizio collettivo, che trovano espressione nella lettura sinergica tra individuo e comunit`a.

Occorre precisare che, mentre il lavoro inteso come fondamento della Repubbli-ca democratiRepubbli-ca e come diritto di libert`a e come dovere sociale presenta un’accezione ampia152, il lavoro tutelato nella prima parte del Titolo III riguarda una situazione

149Stefano Rodot`a, Il diritto privato nella societ`a moderna, Il Mulino, 1971, 15.

150Ubaldo Prosperetti, Sul diritto al lavoro, in Giur. it., 1953, IV, c. 182

151Il riferimento `e in particolare alla commisurazione della retribuzione ex art. 36 Cost. su cui INFRA. 152Ex multis, Paolo Barile, Diritti dell’uomo e libert`a fondamentali, Il Mulino, 1984, 105.

socio-giuridica antitetica all’esercizio dell’impresa153. Il riferimento per la tutela giu-slavoristica `e tradizionalmente individuato nel lavoro dipendente154, anche se appare opportuno ampliare la nozione di lavoratore secondo la Costituzione materiale, dunque con riferimento alla debolezza socio-economica del lavoratore, a prescindere dal tipo contrattuale alla base del suo rapporto di lavoro155.

Il dettato costituzionale, d’altronde, non specifica il legame tra tutela e tipo con-trattuale, che dunque rappresenta una scelta discrezionale, per quanto storicamente fondata, del legislatore156. Nel sottolineare come tale tutela del lavoro sia da inten-dersi “in tutte le sue forme ed applicazioni”, l’articolo 35 sembra riprendere la declina-zione liberale del dovere di concorrere al progresso della societ`a, che `e s`ı un dovere dell’individuo che per`o lo esercita “secondo le proprie possibilit`a e la propria scelta”.

Nelle diverse previsioni del Titolo III `e possibile trovare, con una carica di concretez-za economica, i principi fondamentali alla base della struttura costituzionale. Previsioni come il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite, cos`ı come la libert`a di emi-grazione, confermano l’anteriorit`a dell’individuo, del suo benessere psico-fisico e della sua libert`a rispetto agli interessi economici anche in ambito lavorativo. La parit`a tra lavoratori e lavoratrici, sul piano dei diritti e della retribuzione, risponde al principio egualitario, sul piano formale, mentre, sul piano sostanziale, il principio egualitario, combinato al principio di solidariet`a, emerge nella previsione di speciale protezione per la lavoratrice madre e il lavoro dei minori, oltre che nel fondamento costituziona-le alcostituziona-le politiche di previdenza e assistenza. La medesima funzione di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, architrave della struttura costituzionale, emerge nella specifica previsione del diritto alla formazione e all’elevazione professionale.

Del pari, anche le previsioni relative alla libert`a sindacale e al diritto allo scio-pero sembrano concorrere a “un progetto generale di democrazia sociale fondato sul riconoscimento del pluralismo e del conflitto come strumenti di emancipazione dei soggetti pi`u deboli e di affermazione, appunto, della piena libert`a ed eguaglianza dei lavoratori-cittadini, oltre gli ostacoli di ordine economio e sociale che le limitano157”.

In quanto affermazione di diritti sociali, gran parte delle previsioni appaiono co-me norco-me programmatiche, per le quali `e richiesto un attivismo dei pubblici poteri, a cominciare dall’approntamento di specifiche discipline per definire le diverse tutele. Il noto caso della mancata attuazione della seconda parte dell’articolo 39158 mostra tut-tavia come conviva, con la necessaria riserva circa la disciplina specifica, un nucleo di

153Che trova gi`a tutela ex art. 41 Cost., come sostenuto da diversi commentatori, tra cui Massimo Severo Giannini, Rilevanza costituzionale del lavoro, in RGL, 1942, 1-2, 3.

154Enrico Gragnoli, Sub art. 4 Cost., in Mario Grandi, Giuseppe Pera (diretto da), Commentario breve alle

leggi sul lavoro, Cedam, 2009, 20.

155Simone Varva, Art. 4, in Riccardo Del Punta, Franco Scarpelli (a cura di), Codice Commentato del

Lavoro, Wolters Kluwer, 2019, 170-171.

156Sulla cui analisi e opportunit`a si torner`a INFRA 3.3.6.

157Franco Scarpelli, Art. 39, in Riccardo Del Punta, Franco Scarpelli (a cura di), Codice Commentato del

Lavoro op. cit., 208.

principi precettivi, validi ed efficaci al netto dell’azione (o inazione) del legislatore or-dinario. Cos`ı `e precettivo il principio di libert`a e pluralismo sindacale, pur in assenza di un’idonea legge sulla rappresentanza. Natura precettiva `e riconosciuta in dottrina159e giurisprudenza160alla parit`a di genere per diritti e retribuzione a parit`a di lavoro: dun-que la disposizione costituzionale `e rivolta s`ı prioritariamente al legislatore, che deve darne attuazione, ma pu`o essere fonte di situazioni soggettive direttamente azionabili. Efficacia giuridica precettiva ha inoltre l’articolo 36, chiave di volta del rapporto di lavoro161. Si tratta, per l’appunto, di una norma precettiva immediatamente ap-plicabile162, che fissa un concetto di retribuzione giusta, in quanto proporzionata e sufficiente. Si `e notato come questo definizione duale sia costituita da un’obbligazione corrispettiva, legata alle dinamiche del rapporto di lavoro e direttamente commisurata alla quantit`a e qualit`a del lavoro prestato, e un’obbligazione sociale163, che affran-ca il lavoro dalla dimensione meramente economiaffran-ca dello saffran-cambio tra prestazione e controprestazione, riportando l’attivit`a al suo valore costituzionale.

Si tratta dunque di una norma che “esalta l’umanit`a del lavoro, contro la sua diffusa interpretazione di merce o strumento materiale164”, accostando alla dinamica sinallag-matica la categoria della sufficienza, una sufficienza che per il lavoratore `e ancorata al diritto di assicurare a s`e e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Emerge ancora chiaramente il rapporto di funzionalit`a tra diritti sociali e diritti di libert`a: il livello mi-nimo della retribuzione non `e fissato sulla soglia di sussistenza, bens`ı sulla possibilit`a di esistenza libera dal bisogno e dalla paura165.

Accanto al concetto di libert`a `e affiancato quello di dignit`a. Si `e osservato come la complementariet`a tra libert`a e uguaglianza, tra diritti inviolabili e dovere di solidariet`a, rappresenti una “vera e propria costituzionalizzazione” della dignit`a166.

La rivoluzione dell’eguaglianza, mai davvero compiuta, l’eredit`a difficile, la promessa inadempiuta del secolo breve, `e oggi accompagnata dalla rivo-luzione della dignit`a. Insieme hanno dato vita a una nuova antropologia, che mette al centro l’autodeterminazione delle persone, la costruzione del-le identit`a individuali e collettive, i nuovi modi d’intendere i legami sociali e le responsabilit`a pubbliche167.

159Carlo Esposito, La giusta retribuzione femminile, in MGL, 1959, 286. 160Corte Cost. 17/1987.

161Cos`ı Tiziano Treu, Art. 36, in Giuseppe Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli - Soc. ed. Foro It., 1979, 73.

162Cass. civ., sez. Seconda, 12 maggio 1951, n. 1184; Cass. civ., sez. Seconda, 21 febbraio 1952, n. 461; Cass. civ., sez. Seconda, 17 dicembre 1953, n. 3730; Cass. civ., sez. Seconda, 5 novembre 1955, n. 3601; per una disanima su dottrina e giurisprudenza, si veda Lorenzo Giasanti, Art. 36, in Riccardo Del Punta, Franco Scarpelli (a cura di), Codice Commentato del Lavoro op. cit., 183-184.

163Luigi Zoppoli, La retribuzione, in Pietro Curzio, Luigi Di Paola, Bartolomeo Romei (diretto da), Diritti

e doveri nel rapporto di lavoro, Giuffr`e, 2018, 338.

164Alberto Bertolino, L’attivit`a economica, funzioni e forme organizzative del lavoro, in Piero Calamandrei,

Alessandro Levi, Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Barbera, 1950, 425.

165Cos`ı due delle libert`a fondamentali per la pace durevole della citata Carta Atlantica del 1941. 166Stefano Rodot`a, La rivoluzione della dignit`a, Jovene, 2013, 20.

La dignit`a, il cui nucleo si riconosce nell’essenza umana degli individui, si declina quindi anche in senso sociale, permettendo cos`ı “di combinare armoniosamente la deri-vazione liberale e la prospettiva sociale della nuova forma di Stato e, insieme ad esse, le due dimensioni, rispettivamente formale e sostanziale del principio di uguaglianza168”. Diversamente da costituzioni coeve come la Grundgesetz tedesca, che definisce la dignit`a, ponendola come premessa dei diritti inviolabili, la Carta italiana valorizza il profilo sociale della dignit`a. Le ragioni di questa scelta caratterizzante risiederebbero “essenzialmente nella affermazione della natura di progetto di emancipazione sociale assunto dalla nostra Costituzione169”. In tal senso pu`o infatti notarsi come il concetto di dignit`a sia utilizzato soltanto per tre articoli del testo costituzionale: l’articolo 3, che garantisce pari dignit`a sociale a tutti i cittadini; l’articolo 36, che appunto assicura un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia; l’articolo 41, che pone la dignit`a umana come limite per la libert`a di iniziativa economica privata.