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L’impianto sociale della Costituzione

3.3 La partecipazione cooperativa come paradigma

3.3.1 L’impianto sociale della Costituzione

A fondamento della struttura costituzionale vengono tradizionalmente individuati di-versi principi. Lasciando da parte, per le citate ragioni, i principi di autonomia122 e di

119Ugo Mattei, Alessandra Quarta, Punto di svolta op. cit., 24. 120Stefano Rodot`a, Il diritto di avere diritti op. cit., 9.

121Ibidem. Interessante la riportata dichiarazione del 15 aprile 1866 del Guardasigilli Giuseppe Pisanelli

che, nel prevedere diritti civili per gli stranieri all’articolo 3 del codice civile del 1865, ottimisticamente prospettava un’esportazione di tale principio di apertura dell’ordinamento “poich´e le tendenze dei tempi nuovi altamente invocano la solidariet`a dell’umana famiglia”.

integrazione sovranazionale, possono distinguersi sette principi fondamentali: demo-cratico, personalista, pluralista, egualitario, solidaristico, lavorista.

Il principio democratico emerge gi`a nella definizione dell’ordinamento, in apertura della Carta: l’Italia `e infatti descritta come una Repubblica democratica. Tuttavia, come `

e stato notato, “pochi termini di uso comune appaiono cos`ı incerti quanto quello di democrazia123”, dunque occorre chiarire che per principio democratico si intende sia l’appartenenza della sovranit`a al popolo, sia la limitazione della stessa “nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Tale principio, infatti, acquista il proprio “significato pi`u autentico soltanto alla luce degli altri principi fondamentali” ossia “nella misura in cui gli strumenti di esercizio della sovranit`a popolare risultino conformati e limitati da una legge superiore che riconosca e garantisca i principi di libert`a e di eguaglianza124”.

Il principio democratico si declina in senso procedurale e in senso sostanziale. Sotto il primo profilo, si inseriscono tutti gli strumenti relativi alla funzione eletto-rale (come il diritto di voto e il diritto di associazione in partiti) e alla rappresentativit`a nelle istituzioni125. Si `e dunque talora sovrapposta, al principio democratico, la strut-tura parlamentare: tale sovrapposizione, quando intesa come esaustiva del principio democratico, `e stata peraltro indicata come una ragione della cosiddetta crisi della democrazia126. La compiuta attuazione del principio democratico sul piano procedu-rale non pu`o dunque esaurirsi nel semplice concorso elettorale alla formazione delle istituzioni centrali, bens`ı nella previsione di strumenti di partecipazione effettiva.

Il principio della sovranit`a popolare riuscir`a ad ottenere concretezza ed effettivit`a solo quando la partecipazione dei singoli alla politica generale si effettui seguendo un processo che passi attraverso una molteplicit`a di gradi intermedi, fra loro collegati, in modo che quelli di grado inferiore siano ordinati come condizionanti e preparatori degli altri pi`u elevati, in una progressione che giunga fino all’organizzazione centrale dello Stato127 Sul piano sostanziale, inoltre, i limiti alla sovranit`a popolare sono rinvenibili nei diritti fondamentali, cos`ı impedendosi forme di dittatura della maggioranza. Dunque la sovranit`a popolare alla base del principio democratico si esplica nelle forme, elettorali e istituzionali, e nei limiti, di contenuto, previsti dalla Costituzione stessa.

L’esplicazione dei diritti, che funge da limite alla sovranit`a (e da qualificazione del principio democratico), si basa sul principio personalista128, che deve essere letto in combinazione con il principio pluralista. Se infatti, da un lato, il nuovo ordinamento

123Hans Kelsen, Essenza e valore della democrazia, Giappichelli, 1979 (prima ed. 1920), 105. 124Alessandro Morelli, Le trasformazioni del principio democratico, in Consulta online, 2015, 1, 195. 125Di norma, il tema della rappresentanza e della rappresentativit`a si ricollega al potere legislativo, ma si ritiene di segnalare le riflessioni in materia di democratizzazione della gestione amministrativa, su cui Paolo Mezzanotte, Principio democratico e partecipazione alla decisione pubblica, in Federalismi.it, 32, 2020.

126Hans Kelsen, La Democrazia, il Mulino, 1995, 155-157.

127Costantino Mortati, Art. 1, in Giuseppe Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi

fondamentali, Zanichelli, 1975, 49.

si caratterizza per la centralit`a dell’individuo, tale concezione non sfocia in individuali-smo129, dunque, dall’altro lato, `e riconosciuta la dimensione sociale del singolo, senza che essa esaurisca l’essenza dell’individuo130.

Nella dimensione sociale dell’individuo sembrano innestarsi anche i principi egua-litario, solidaristico e lavorista: nonostante l’intento classificatorio, infatti, tra i diversi principi esiste una relazione di mutuo condizionamento, in cui i confini concettuali ri-sultano sfumati tra le diverse funzioni. Se infatti il principio di uguaglianza si esplica in senso formale con il diritto di pari dignit`a e di uguaglianza davanti alla legge, in senso sostanziale il medesimo principio rappresenta la necessit`a di un trattamento di-spari degli individui, a garanzia (o, meglio, con il fine) della giustizia sociale, cos`ı, da un lato, tutelando le differenze e, dall’altro, opponendosi alle disuguaglianze131.

Tuttavia, l’opposizione alle disuguaglianze richiede la costanza del principio di so-lidariet`a. Tale principio si esplica in particolare attraverso il concetto di dovere, inteso sia in senso generale, come esplicitato al secondo comma dell’articolo 2, sia declinato in diversi ambiti, tra cui nel dovere di contribuzione economica tramite il sistema di tassazione. L’approccio solidaristico rappresenta una delle novit`a delle costituzioni an-tifasciste132, con cui si evidenzia una connessione funzionale e biunivoca tra diritti di libert`a e diritti sociali133: il principio di solidariet`a, alla base dei diritti sociali, rende effettivo l’esercizio dei diritti di libert`a, altrimenti svuotati dalle disuguaglianze134.

In dottrina `e stato peraltro osservato come il concetto di dovere135, da un lato, e lo stesso principio di solidariet`a136, dall’altro, abbiano ricevuto scarsa attenzione. Tale tendenziale svalutazione pare anche attribuibile a uno slittamento del concetto di so-lidariet`a da paradigma di sistema a diretto legame con i diritti137. Pi`u in generale, il principio di solidariet`a, collegato ai doveri, sconta i problemi ermeneutici legati a tale categoria giuridica: non mancano, infatti, nel dibattito in Assemblea costituente, le di-scussioni relative alla natura di tali doveri; da un lato, sono previsti doveri giuridici, i quali devono essere azionati tenendo conto dei principi di uguaglianza e razionalit`a (si pensi al citato dovere contributivo, che deve fondarsi sul criterio di progressivit`a,

na-129Sebbene si sia notato come la tensione tra individuo e societ`a appaia ormai schiacciata verso le libert`a del singolo, come sostenuto in Francesco Pallante, Per scelta o per destino? La Costituzione tra individuo e

comunit`a, Giappichelli, 2018, 153 ss.

130Ex multis, Norberto Bobbio, L’et`a dei diritti, Einaudi, 1997.

131Luigi Ferrajoli, Principia juris. Vol. II, Laterza, 2007, 587. 132Invero gi`a presente nella Costituzione di Weimer del 1919.

133Per citare la terminologia della Carta Atlantica del 1941 sulle quattro libert`a fondamentali per la pace durevole, pu`o evidenziarsi come, mentre le libert`a di (di parola e di culto) possano essere assicurate con

la semplice astensione da atti arbitrari, le libert`a da (dal bisogno e dalla paura), nelle quali si intravede il

germe dei diritti sociali necessitino invece di mezzi pratici per essere soddisfatte.

134Tra cui, ex multis, Piero Calamandrei, L’avvenire dei diritti di libert`a, in Francesco Ruffini, Diritti di libert`a, Nuova Italia, 1946; Norberto Bobbio, L’et`a dei diritti op. cit.

135Filippo Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Vita e pensiero, 1999, 210 ss.

136Adriana Apostoli, La svalutazione del principio di solidariet`a. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia, Giuffr`e, 2012; Stefano Rodot`a, Solidariet`a. Un’utopia necessaria, Laterza, 2014.

137Cos`ı, con riferimento alla formulazione della Carta europea dei diritti fondamentali, Emanuele Rossi,

turale corollario del principio di uguaglianza sostanziale), dall’altro sono posti doveri morali, sulla cui attualit`a (e attuabilit`a) incombe la questione relativa alla distinzione o connessione tra diritto e morale, che in filosofia del diritto si traduce nella continua tensione tra giuspositivismo e giusnaturalismo138. Su questa dinamica tra dichiarazio-ne d’intenti etica, a tratti ideologica, e previsiodichiarazio-ne del dato giuridico positivo si indichiarazio-nesta un principio originale ed estremamente complesso: il principio lavorista.