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Tra diritto e libert` a: il rapporto con l’impresa

3.3 La partecipazione cooperativa come paradigma

3.3.4 Tra diritto e libert` a: il rapporto con l’impresa

L’articolo 41 rientra a pieno titolo nella cosiddetta Costituzione economica, individuan-do un generale principio liberale (“L’iniziativa economica privata `e libera” recita il pri-mo comma e, al netto del dibattito sulla nozione di iniziativa economica, risulta in-negabile il riconoscimento di un diritto economico privato di libert`a) e ponendolo in relazione con limiti e prospettive170. Mentre la prospettiva, indicata al terzo comma, di indirizzo e coordinamento a fini sociali appare oggi depotenziata dall’abbandono delle istanze di programmazione economica e dall’ormai strutturale riduzione dell’interven-to statale171, pi`u complesso risulta invece il discorso sui limiti della libert`a di impresa, stante la tensione nel bilanciamento tra essa e posizioni costituzionalmente protette.

Lo svolgimento della libert`a di iniziativa privata `e infatti subordinato al rispetto di valori generali, come l’utilit`a sociale, sia personalistici come sicurezza, libert`a e di-gnit`a172. Avendo questi ultimi un autonomo presidio costituzionale173, il secondo com-ma dell’articolo 41 non pu`o leggersi come una mera dichiarazione ideale, n´e come una norma di indirizzo rivolta esclusivamente al legislatore, ma ha valore cogente anche tra privati e, dunque, nella dinamica contrattuale tra imprenditore e lavoratore.

In questo senso sembra porsi anche l’interpretazione del giudice delle leggi. La Corte Costituzionale, in materia di salute e sicurezza, afferma in particolare come “la

168Adriana Apostoli, La dignit`a sociale come orizzonte della uguaglianza nell’ordinamento costituzionale,

in costituzionalismo.it, 2019, 3, 10.

169Massimo Cavino, Dignit`a e Costituzione: la centralit`a del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana, in Gian Paolo Dolso (a cura di), Dignit`a, eguaglianza e Costituzione, EUT, 2019, 12.

170Come si `e gi`a avuto modo di accennare SUPRA 2.1.

171Per quanto tale tendenza potrebbe riemergere nella gestione dei fondi per la ricostruzione socio-economica dopo la pandemia, in caso di ricorso all’intelligente pragmatismo su cui Federico Caff`e, La crisi

del welfare state come riedizione del “crollismo”; in In difesa del welfare state, Rosenberg & Sellier, 1986, 19.

172Massimo D’Antona, La reintegrazione nel posto di lavoro. Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, Cedam, 1979, citato in Lavoro@Confronto, 2014, 2.

cogenza dei valori espressi dall’art. 41 della Costituzione - secondo il quale l’iniziati-va economica pril’iniziati-vata non pu`o svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert`a, alla dignit`a umana - `e certamente tale da giustificare una valutazione negati-va, da parte del legislatore, dei comportamenti dell’imprenditore che, per imprudenza, negligenza o imperizia, non si adoperi, anche al di l`a degli obblighi specificamente san-zionati, per ridurre l’esposizione al rischio dei propri dipendenti174”. Del pari, sulla disciplina dello jus variandi, la Consulta specifica come “in virt`u del precetto costitu-zionale di cui all’art. 41 della Costituzione, il potere di iniziativa dell’imprenditore non pu`o esprimersi in termini di pura discrezionalit`a o addirittura di arbitrio, ma deve es-sere sorretto da una causa coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento ed in ispecie non pu`o svolgersi in contrasto con l’utilit`a sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert`a ed alla dignit`a umana175”.

Il valore cogente del limite costituzionale all’iniziativa economica privata risulta tuttavia depotenziato dalle pronunce della giurisprudenza di legittimit`a in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nell’ambito del quale sembra ricono-scersi un potere imprenditoriale discrezionale, non sindacabile se non per esplicita violazione della normativa ordinaria, in particolare relativa alla tutela dei lavoratori176. Tale interpretazione non pu`o che derivare da una tendenza normativa che ha am-pliato il potere discrezionale del datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa, sulla spinta di una pretesa libert`a di licenziare, il cui corollario risiederebbe nella minimizzazione del rischio di incorrere in sanzioni, specie quando esse costituiscano un risarcimento in forma specifica177. Pur senza giungere all’ipotesi di previsione di un firing cost178, che anzi sembra potersi escludere alla luce delle censure della Consulta agli automatismi del cosiddetto Jobs act179, la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, pri-ma, e la disciplina del nuovo contratto a tutele crescenti, poi, hanno sostanzialmente ridotto lo spazio della riparazione satisfattiva del danno attraverso la ricostituzione del rapporto di lavoro, prevedendo, prima, e aumentando, poi, i casi di tutela meramente monetaria in caso di licenziamento illegittimo.

La discrezionalit`a imprenditoriale discende dunque principalmente dalla scelta le-gislativa di privilegiare le ragioni datoriali rispetto alla protezione del lavoratore estro-messo con licenziamento illegittimo. Al netto della dichiarata ragionevolezza di tali normative, si deve comunque osservare che “l’estromissione dal posto di lavoro,

quan-174Corte Cost. 312/1996, corsivo aggiunto. 175Corte Cost. 103/1989

176Ex multis Cass. civ., sez. lav., 3 maggio 2017, n. 10699; Cass. civ., sez. lav., 7 dicembre 2016, n.

25201; Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 2016, n. 17091; Cass. civ., sez. lav., 21 luglio 2016, n. 15082. 177Adalberto Perulli, Il controllo del giudice nei licenziamenti economici in Italia, Francia e Spagna, in Marcello Pedrazzoli, La disciplina dei licenziamenti in Europa, Franco Angeli, 2014, 253 ss.

178Pietro Ichino, Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in RIDL, 2002, I, 473 ss. 179La nota sentenza C. Cost. 194/2018 riconosce infatti, relativamente alla liquidazione forfettizza-ta e sforfettizza-tandardizzaforfettizza-ta di un’indennit`a ancorata all’unico parametro dell’anzianit`a di servizio, senza alcuna discrezionalit`a giudiziale, “l’inidoneit`a dell’indennit`a medesima a costituire un adeguato ristoro del con-creto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente”.

do ne sia stata accertata l’illegittimit`a, configura una violazione dell’obbligo di com-portamento che l’art. 41 Cost. impone all’imprenditore, ed `e un illecito che ha tutte le caratteristiche del danno [...]: per questo non va solo risarcito, prima di tutto deve cessare180”. La riduzione delle ipotesi di reintegrazione del lavoratore, dunque di una tutela in forma reale del suo diritto al lavoro, e a un lavoro dignitoso come delineato nel contenuto dalle norme del Titolo III, sembra ridurre il valore costituzionale del lavoro. Come si `e avuto modo di osservare, infatti, il principio lavorista, basato sul concetto di dignit`a sociale, eleva il lavoro da mera attivit`a economica per il sostentamento perso-nale e familiare a strumento di sviluppo persoperso-nale e partecipazione sociale181. Peraltro, la specialit`a del lavoro e la sua dimensione irriducibile a un rapporto di scambio sinal-lagmatico tramite la fissazione di un prezzo e la dinamica liberista nella fase di recesso emerge anche sul piano sociologico ed economico, dal momento che “la forza lavoro `e l’unica merce che richiede la presenza del venditore al momento del consumo182.

Se allora la disciplina giuridica pare tendere verso l’assimilazione del rapporto di lavoro agli scambi commerciali, riconoscendone la componente di obbligazione corri-spettiva ma riducendone la funzione sociale, un ritorno del valore umano del lavoro pare potersi intravedere nelle dinamiche relative alla responsabilit`a sociale di impresa. Per responsabilit`a sociale di impresa, o Corporate Social Responsability (CSR)183, si intende “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate184”.

Sebbene tali pratiche abbiano una “diversa genesi filosofico-politica”, sembra pos-sibile riconoscere come le loro finalit`a “non [siano] antitetiche ai valori di fondo che costellano l’orizzonte giuslavoristico, bens`ı [presentino] visibili affinit`a con essi185”. Si `

e notato come, pur essendo il fenomeno della responsabilit`a sociale di impresa “un fenomeno che nasce e appartiene al mercato”, non appartenga esclusivamente a esso, dal momento che “pur parlando la lingua del mercato, rinvia a una grammatica e a una sintassi che non si lasciano interamente iscrivere nel codice delle comunicazioni economiche186”. Si tratta, in estrema sintesi, di una tendenza imprenditoriale, da un lato considerata irrazionale o utopistica, a seconda che i critici provengano dal mondo liberista187 o che si siano distinti per la critica al capitalismo estrattivo188, dall’altro, efficace strumento informale di equilibrio tra economicit`a e sostenibilit`a.

180Massimo D’Antona, La reintegrazione nel posto di lavoro. Art. 18 dello Statuto di lavoratori, in Bruno Caruso, Silvana Sciarra (a cura di), Opere. Vol. III. Scritti sul diritto del lavoro, Giuffr`e, 2000, 117.

181Su cui si dir`a meglio INFRA 3.3.5.

182Gian Primo Cella, Introduzione, in Jean Daniel Reynaud, Sociologia dei conflitti di lavoro op. cit., 5. 183Si preferisce in questa sede evitare il, pur diffuso, acronimo italiano RSI, legato a infelici ricorsi storici. 184Cos`ı il Libro Verde della Commissione europea del 18 luglio 2001, intitolato Promuovere un quadro

europeo per la responsabilit`a sociale delle imprese.

185Riccardo Del Punta, Responsabilit`a sociale dell’impresa e diritto del lavoro, in Lav. dir., 2006, 1, 42.

186Giuseppe Conte, L’impresa responsabile, Giuffr`e, 2018, 2-3.

187Milton Friedman, The Social Responsability of Business is to Increase Its Profits, in The New York Times

Magazine, 13 settembre 1970.

188Luciano Gallino, L’impresa irresponsabile, Einaudi, 2005, che pure non appare contrario alla Csr in s´e, come sostenuto, oltre che nel volume citato, anche in Luciano Gallino, La responsabilit`a sociale dell’impresa. Il caso Olivetti, in Parolechiave, 2014, 1, 201-214..

Per limitare la pur breve analisi all’impatto dell’impresa sociale alla tutela del la-voro, `e necessario guardare alla sua dimensione interna. Possono infatti distinguersi, nelle prassi di CSR, una dimensione esterna, relativa al rapporto con la comunit`a, alla questione ambientale, alla tutela dei diritti umani189, e una dimensione interna, relati-va all’ambiente lavorativo, assicurando dunque le migliori condizioni ambientali nella fase di esecuzione della prestazione, in termini di salute e sicurezza ampiamente intese, normalmente attraverso gli strumenti di welfare aziendale190.

Di particolare interesse appare il collegamento tra la responsabilit`a sociale di im-presa e gli strumenti di coinvolgimento, partecipazione e cogestione dei lavoratori al-l’azienda191: se infatti la corporate social responsability si basa sulla teoria degli sta-keholder192, dunque sulla valorizzazione di tutti gli interlocutori nel perseguimento dei profitti aziendali e delle istanze sociali, i lavoratori rappresentano (o dovrebbero rappresentare) degli attori fondamentali nelle dinamiche dell’impresa.

I lavoratori possono avere interessi sostanziali eguali se non maggiori a quelli degli azionisti [dal momento che] essi non solo ricevono un salario dall’impresa da cui dipendono, ma dedicano alla stessa anche gran parte della loro vita quotidiana. Le decisioni che vengono prese dall’azienda pos-sono influire [...] sulle condizioni economiche dei lavoratori [e] sullo stato di salute, sul tempo e sull’energia che possono dedicare alla famiglia e alle altre attivit`a ricreative, e persino sul loro senso di dignit`a morale in quanto esseri umani193.

In questa visione, cauta e integrata, di responsabilit`a sociale di impresa, che pare rinvigorire la prospettiva di coordinamento a fini sociali di cui al terzo comma del-l’articolo 41 della Costituzione, e che, se non altro, rispetta i limiti di utilit`a sociale e sicurezza, libert`a e dignit`a del secondo comma nell’esercizio di attivit`a economica privata, riemerge allora un concetto di partecipazione costituzionalmente inteso, che rappresenta il fine e il mezzo di attuazione della pari dignit`a sociale, architrave della Repubblica democratica fondata sul lavoro.