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La tutela individuale nel lavoro cooperativo

1.3 La figura del socio lavoratore

1.3.1 La tutela individuale nel lavoro cooperativo

L’intervento normativo del 2001 descrive la disciplina applicabile al socio lavoratore, prevedendo un collegamento funzionale tra il rapporto associativo e quello di lavoro.

Il rapporto di lavoro, che `e ulteriore rispetto alla qualit`a di socio e con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali183, pu`o essere di tipo su-bordinato, o autonomo, o di diverse forme. Il legislatore, probabilmente anche per il processo di detipizzazione del lavoro in discussione all’epoca184, sembra dunque aver voluto lasciare aperta la qualificazione della posizione individuale del socio, preveden-do che la subordinazione non fosse altro che una tra le possibili opzioni per declinare la prestazione lavorativa dell’associato. In tal senso, quindi, la legge 142 del 2001 pone le regole di base relative a diritti e tutele del socio lavoratore, precisa gli effetti di natura fiscale e previdenziale relativi ai rapporti di lavoro cooperativo e rimanda agli effetti giuridici previsti dalla normativa generale, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore nell’organizzazione sociale cooperativa.

Nella definizione dei diritti del socio lavoratore, la riforma sul lavoro cooperativo prevede che si applichino le norme dello Statuto dei lavoratori. In particolare, per i soci che abbiano instaurato un rapporto di lavoro non subordinato, l’applicazione `e limitata alle norme in materia di libert`a di opinione, divieto di indagini sulle opinioni e discrimi-nazione185. Se invece il rapporto di lavoro instaurato con il socio `e di tipo subordinato, il richiamo ai diritti individuali previsti dalla legge 300/1970 `e integrale, con la sola eccezione dell’articolo 18, relativo ai rimedi contro il licenziamento ingiustificato186.

In tema di licenziamento, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito come la duplicit`a dei rapporti influisca sulle modalit`a di recesso. La ratio per la quale non si applichereb-be al socio la disciplina dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che all’epoca pre-vedeva come unico rimedio al licenziamento ingiustificato la reintegrazione nel posto di lavoro, sembra risiedere nella volont`a di evitare che un istituto previsto come tutela del singolo nell’impresa capitalistica finisca per imporre la permanenza nella compa-gine sociale di un socio che non abbia i titoli per evitare il recesso. Non `e mancata peraltro la riflessione che ha evidenziato come l’evoluzione della disciplina sui licenzia-menti, e in particolare la riforma del 2012 dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la renda maggiormente idonea all’applicazione al socio lavoratore, dal momento che il legislatore intendeva “evitare la ricostituzione autoritativa del rapporto di lavoro187” attraverso la reintegrazione che, nel testo vigente, rappresenta una soluzione residuale in caso di licenziamento illegittimo.

Dalla giurisprudenza di legittimit`a ormai pressoch´e costante, sembra quindi riba-dita la prevalenza funzionale del rapporto sociale sul rapporto di lavoro. In tal senso,

183Ex art. 1 co. 3 L. 142/2001.

184Carlo Smuraglia, Lavoro e lavori: subordinazione, collaborazioni non occasionali, lavori in cooperativa, in Lav. Giur., 2001, 1031 ss.

185Si applicano quindi i soli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

186Delle modifiche operate dalla legge 30/2003 in materia di diritti collettivi si dir`a INFRA 1.3.2. 187Trib. Bologna, 22 marzo 2013, est. Sorgi.

il licenziamento costituisce un fatto riconducibile al rapporto di lavoro, che in s´e non ha impatto sul legame associativo; per converso, come confermato dalla giurispruden-za188, la delibera di esclusione del socio provoca automaticamente il suo licenziamento, perch´e il rapporto associativo `e presupposto di quello ulteriore di lavoro.

Nei giudizi relativi all’espulsione e al licenziamento del socio lavoratore, l’effetti-vit`a della partecipazione sociale si pone come presunzione della genuinit`a del lavoro cooperativo, e dunque dell’applicabilit`a del (pi`u scarno) corpus di tutele. In assenza di rapporto associativo, al contrario, opera la presunzione di sussistenza di un normale rapporto di lavoro di tipo subordinato, a cui si applica interamente la normativa ge-nerale invece della sola legge 142/2001189. L’onere della prova circa l’esistenza del rapporto associativo grava peraltro sulla societ`a, non sul socio, in virt`u del principio di prossimit`a della prova e in considerazione del fatto che, pur essendo la cooperativa formalmente convenuta nel processo, rappresenta sostanzialmente l’attore nell’evento scatenante190: il licenziamento contro cui ricorre il socio lavoratore discende infatti dalla delibera di espulsione, dunque da un’azione della societ`a.

La duplicit`a dei rapporti viene quindi in rilievo proprio con riguardo alla fase del-l’estinzione del rapporto di lavoro. Non si applica la tutela della reintegrazione o, comunque, il rimedio previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in presenza dell’estinzione contestuale del rapporto sociale. Se infatti tra rapporto sociale e rappor-to di lavoro intercorre un collegamenrappor-to unilaterale, dall’espulsione del socio lavorarappor-tore dalla compagine discende automaticamente l’estinzione del rapporto di lavoro ulteriore rispetto al rapporto associativo.

Come precisato anche dalla lettura ministeriale all’indomani della riforma191, esi-stono due distinte possibilit`a di estinzione del rapporto di lavoro. Il primo caso `e la risoluzione del rapporto di lavoro senza la contestuale estinzione di quello associativo, a cui si applica la disciplina relativa alla tutela tipica del rapporto di lavoro. Il secondo caso `e quello con cui la cooperativa risolve sia il rapporto di lavoro, sia quello associa-tivo. Bisogna tuttavia ricordare come l’espulsione del socio segua la disciplina fissata dall’articolo 2533 del codice civile, che prevede ragioni tassative di esclusione del socio. Nel primo caso, con la risoluzione del rapporto di lavoro in costanza del legame sociale, vige il “principio pi`u generale per il quale un licenziamento non accompagnato da esclusione `e regolato per intero dal diritto del lavoro192”, anche (e soprattutto) con riguardo a forme, procedure e rimedi contro il licenziamento illegittimo193. Vicever-sa, il venir meno del rapporto associativo deve essere preliminarmente impugnato, nel caso in cui si ritenga l’estinzione del rapporto (rectius dei rapporti) ingiustificata, per ragioni societarie o giuslavoristiche. Ben pu`o avvenire, e anzi spesso avviene, che

l’uni-188Come Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 2015, n. 2802. 189Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3043.

190Come osservato in Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 2017, n. 4402.

191Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 giugno 2002, n.34.

192Enrico Gragnoli, Collegamento negoziale e recesso intimato al socio-lavoratore, in Lav. Giur., 2007, 450. 193Sulle questioni relative al rito applicabile alle controversie si dir`a INFRA 1.3.3.

co rapporto che si intende risolvere sia quello di lavoro (specie in ambiti di cooperative poco genuine): in tal caso, la societ`a pu`o limitarsi a una delibera di espulsione del socio, cos`ı travolgendo anche il rapporto di lavoro (secondo il brocardo simul stabunt vel simul cadent194). A prescindere da eventuali intenti elusivi, sembra opportuno se-gnalare come l’inadempimento del rapporto di lavoro stipulato dal socio possa rivelarsi spesso grave inadempimento del contratto sociale, ragione legittima di esclusione del socio195: dal principio di inscindibilit`a tra i due rapporti, e dal collegamento negoziale unilaterale, deriva che basta la delibera di esclusione, e quindi di estinzione del rap-porto associativo, per la cessazione di diritto del raprap-porto di lavoro speciale196, come peraltro sembrerebbe emergere dalla modifica dell’articolo 5, comma 2, della legge 142/2001197, secondo cui “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio” nel rispetto delle regole civilistiche e statutarie. Ne deriva tuttavia un raffor-zamento degli oneri di comunicazione della delibera da parte della societ`a: `e necessario che essa contenga le ragioni specifiche dell’esclusione, a pena di inefficacia198.

In caso di contestuale esclusione e licenziamento, qualora non sia impugnato l’atto societario, il socio lavoratore si vedr`a preclusa la tutela reale, non tanto perch´e non si applichino i rimedi giuslavoristici, quanto perch´e la decisione societaria `e nel frattempo divenuta definitiva, non pi`u tangibile da un’azione giudiziaria. In questo senso depon-gono le numerose pronunce della giurisprudenza di legittimit`a che statuiscono come unico possibile rimedio, in caso di omessa impugnazione della delibera di esclusione, la sola tutela risarcitoria per il socio lavoratore illegittimamente espulso e licenziato199. Si applica invece una tutela ripristinatoria qualora, a seguito di idonea impugna-zione, venga dichiarata l’illegittimit`a della delibera societaria. L’annullamento della delibera di esclusione, in virt`u del citato collegamento negoziale tra rapporto associati-vo e di laassociati-voro, traassociati-volge anche licenziamento, rendendolo priassociati-vo di effetti e ricostituendo il rapporto di lavoro200.

Particolarmente interessanti sembrano essere gli orientamenti, in dottrina come in giurisprudenza, che affermano la necessit`a che il giudice valuti l’impugnazione della delibera di esclusione tenendo conto sia dell’effettivit`a (o meno) del rapporto associa-tivo, cos`ı potendo svelare casi di falsa cooperazione e quindi applicare la tutela del

194Con qualche differenza grafica riproposto sul tema in Amedeo Bassi, Principi generali op. cit., 53. 195Si veda Lucio Imberti, Il socio lavoratore di cooperativa op. cit., 227

196Marco Tremolada, Relazioni tra rapporto sociale e rapporto di lavoro, in Luca Nogler, Marco Tremolada, Carlo Zoli (a cura di), La riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa op. cit., 374-375. Analogamente, Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9916; in senso contrario, Cass. civ., sez. lav., 5 ottobre 2016, n. 19918.

197A opera dell’art. 9, L. 14 febbraio 2003, n. 30.

198A tale conclusione `e giunta la sentenza Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 2016, n. 24795, che ha giudicato irrilevante la conoscenza aliunde del contenuto della delibera e applicato la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 St. lav.; analogamente anche Cass. civ., sez. lav., 01 aprile 2016, n. 6373.

199Ex multis Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 2019, n. 8386; Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2019, n. 8224;

Cass. civ., sez. lav., 3 settembre 2018, n. 21566; Cass. civ., S.U., 20 novembre 2017, n. 27436; Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2016, n. 3836.

200In tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 15 gennaio 2020, n. 707; Cass. civ., sez. lav., 4 giugno 2015, n. 11548; Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 2015, n. 1259.

lavoro subordinato201, sia della necessit`a di un adeguato bilanciamento degli interessi, sia sul piano associativo, sia su quello della tutela e promozione del lavoro in cui, come acutamente osservato, “essenzialmente si rispecchia la funzione sociale di questa forma di mutualit`a202”.