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Diritto co muni ta rio e li miti del mercato

Il s ist ema comu nit ario, s eco ndo p art e d el la dott rin a, muo v e d al pri ncipio del c. d. <fal liment o del mer cat o> 103. L’i dea s ottos tante al di ritto com unit ario è ch e il lib ero espl icarsi del le vol ont à i ndi vidu ali non con du ce all a stabilit à del si st ema econo mico con co rrenzial e, ciò rend e, dunq ue, i ndis pens ab ile un i nt ervento dall ’est erno per in dirizzare il sistema v erso un perco rso d a cui , in ass enza d i co rretti vi, svi ereb be. Tal e in terv ent o cui si è ap pena fatto riferim ent o, t rov a svol gimento secon do du e di fferenti di rezioni , dist in guendo tra un in terv ento n ei con tratti d ei co ntratti d ei co nsum at ori e un int ervento n ei co ntratti d’im pres a. E’ b en e ri co rd are, in fatt i, ch e il diri tto com u nitario , con

riferim ent o all a materia con trattu al e 104, si era in un p ri mo temp o occup at o d ei set to ri inerenti l a circol az ion e d ei beni d i co nsumo e di al cun e catego rie di s ervizi, rivo l gend o, d unqu e, precip ua att enzion e al la tutel a d el con sum ato re 105, per po i est en d ere l’amb ito d ell a rego lazion e a sett ori p iù am pi, q u ali qu elli relativi all e cl au sol e abusi ve alle garanzi e nell a v endit a, per poi app ro dare all a dis cipli na d ei contratt i t ra pro fessi onist i in alcu ni s etto ri sp ecifi ci 106.

Tali i nterv enti trov ano ragio ne e gi ust ifi cazio n e, si a sul piano d ell a politi ca econ omi co -soci al e d ell ’Union e eu rop ea si a sul pi ano tecni co - gi uridi co, e son o st ret tam ente conn ess i all ’esi genz a di armonizzare e coo rdi n are l e regol e vi genti negli o rdi nam enti d ei P aesi memb ri per assi cu rare, d a un l at o, ai co nsum at ori u na prot ezion e di egual e l iv ello

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E’ doveroso ricordare che il diritto contrattuale comunitario è costituito da regole, prassi, sentenze, inserite nell’ambito delle fonti del diritto comunitario anche se provenienti da modelli diversi, e dunque trasposte nell’ambito degli ordinamenti nazionali. Le fonti cui si è fatto riferimento, tuttavia, non sono rivolte a tratteggiare una disciplina compiuta ed organica dei fenomeni contrattuali, ma constano in interventi episodici , contenenti le linee guida atte ad indirizzare una politica di protezione del consumatore il cui sviluppo è affidato all’elaborazione del legislatore di ciascuno Stato membro. Secondo parte della dottrina, il sistema comunitario ha la presunzione di aver individuato il Sistema Mercato, che è quello concorrenziale, e si muove nella ambiziosa direzione di voler correggere i fallimenti di questo. Da ciò deriva la sua incapacità di spiegare la necessità di intervenire continuamente a livello di rapporti tra imprese e tra quest’ultime e contraenti finali per evitare le derive verso ipotesi non concorrenziali. Problema che invece non si è mai posto al legislatore interno dal momento che egli, con grande onestà culturale, si è sempre dimostrato consapevole che i confini dettati al mercato derivano dalla presa di coscienza della direzione e dei limiti che ad esso si vogliono imporre e che sono resi necessari dall’evidente e naturale tendenza del mercato di travalicare gli ambiti propri. In questo senso, F. Ferro- Luzzi, Regole del mercato, regole nel mercato, cit., p. 35.

105 I due principi-cardine della disciplina dei contratti dei consumatori - il principio di <efficace

protezione> contro i rischi che possono nuocere agli interessi dei consumatori e il principio di

<informazione> dei consumatori – sono presenti già nella risoluzione sui diritti dei consumatori del 1975.

106 Si deve precisare che il diritto dei consumatori non costituisce l’ambito totalizzante del diritto

contrattuale comunitario, pur costituendone la punta di emersione. Non si possono dimenticare, infatti, gli interventi in materia di assicurazioni, di intermediazione finanziaria, di pagamenti nelle transazioni commerciali e così via, che non riguardano specificamente i consumatori, ma le altre controparti dei professionisti, che possono essere concorrenti, oppure esercenti attività collaterali, oppure semplici clienti, non qualificati come consumatori.

inizial e, d all ’altro , agli op erato ri eco nomi ci un tratt am ent o suffi ci ent em ent e o m o geneo i n o gni P aes e co munit ario .

Il p erco rs o, p urt ro p po accid ent at o, di avvi cin am ento degli ordi namenti gi uridi ci d ei vari stati dell’Uni on e Europ ea, vi en e t racci at o n on so lo d al legi slatore com unit ari o, m a an ch e d alla gi uri sp rud enz a dell a Co rt e eu rop ea di gius tizi a, l a q uale ha ado ttato l’i ndi rizzo int erpret ativ o secon do il qu al e l e d irettiv e ch e so no s tat e formul at e in m odo dett agl iat o e istit uis con o di ritti in capo ai sin goli (qui ndi , an ch e, ai consum at ori ) sono imm edi at am ent e ap pli cabili d al gi udi ce n azion al e e prev al gono sull e no rm e int erne in co ntras to con ess e. L’appl icabi lit à di ret ta, come noto, funzio na sol o verti cal ment e, nei rappo rti t ra si n go lo e Stato , e n on orizzont alm ent e, n ei rapp ort i t ra i pri vati . Tu ttavi a, i n caso di les ion e di diritt i so ggettivi garantit i d all e di rettiv e inatt uate, al sin gol o citt adi no è ricono sciuto il d irit to di azio ne in giu dizio n ei co nfro nti dell o St ato inadem pi ent e al fin e di ott en ere il ris arci ment o d el d ann o 107.

Orbene, è evid ente ch e le regol e di azi one, di cont roll o e di vi gil anz a introdott e d al di ritto comun itario , si trad uco no in al trett anti l imiti posti all ’auton omi a p ri vat a ed all a lib ertà d ’i mpres a p er ass icurare l a m i glio re con co rrenza d egli op erat ori .

Asso dato, i nfatti , che il m ercato è u n luo go arti fi ciale ch e vi en e det ermin ato d a s celt e p oliti ch e ch e div en gon o regol e giu ridi ch e, si deve

verificare s e vi si an o dei lim iti che ri guard ano l e s celte po litiche e di rifles so che si imp on go no anche all’ordin e gi uridi co d el mercato . Al ri gu ardo si è afferm ato che si p oss ono d istin guere d ue grand i cat ego ri e di limiti all a lib ert à d ’imp res a: i limiti inter ni, i mposti d al funzio n amento d el mercato st ess o, e i limiti est ern i, ri guardan ti v alo ri ch e vann o co ntemp erati con la li bert à eco nomi ca e tal ora, con cern en do l a perso na, t en denzialm ent e prev al gono su d i es sa.

Facen do u n p asso i n diet ro , primo limit e del m ercato deve rin ven irs i nella com pati bilit à d ell e scelt e p oliti ch e che v al go no a con fo rm arl o co n il sistema costituzi on al e. S econd o u n ori ent am ent o d ot trin ario, la prin ci pal e d ecisio ne di si stema po st a d al dis egno co stituzi on al e i n t em a di mercat o è costit ui ta d all’art. 4 1 Cost. , ove si afferm a che l’inizi ativ a econo mica <no n pu ò svo lg ersi i n contr asto con l ’uti lità s oci ale o in mod o d a r ecar e d an no al la si cur ezza , al la lib ert à, alla dig ni tà u man a>

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. Tal e l ettu ra, ch e h a teso a sot toli neare l a dim ens ion e so ci al e dell ’art. 41 Co st., no n can cellando l a dim ens ion e in divi du ale d ell a li bert à econo mica, m a pon end o ad ess a d ei l imiti al fin e d el ri spet to, d el

108 Deve darsi conto che, parallelamente a tale lettura tesa a sottolineare la dimensione sociale dell’art. 41

Cost., ve ne è stata una diversa che facendo perno sulla disposizione del successivo comma: <La legge

determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordianta a fini sociali>, ha sottolineato la tendenza dirigistica di tale disposizione.

Si è affermato che essa enuncerebbe una visione dell’economia che si pone nell’ottica del dirigismo organico, e, affidando alla legge il disegno globale dell’economia e la determinazione dei fini sociali, imporrebbe una visione imperativa e totalitaria, al sistema economico. In antitesi a tale decisione di sistema si porrebbe la presa di posizione del Trattato dell’Unione europea, che, con la modifica apportata nel 1992 al Trattato di Roma, ha informato la Comunità al principio del libero scambio e ad un’economia aperta. In tal senso, Irti N., L’ordine giuridico del mercato, cit., pp. 20 ss. Sul punto, si veda anche Albanese A., Contratto mercato responsabilità, cit., p. 3.

pers egui mento e d el la realizzazion e d ei diritt i fon d ament ali dell ’u omo, trov a con fo rto nel la con sid erazio ne dei p rin cipi es press i agli art t. 1, 2, 3, e 4 Cost , v eri l imiti all ’at tivit à econ omi ca p riv at a e pub bli ca.

La pres enz a di lim iti all ’attivi tà eco nomi ca n emm eno è est ran ea al di ritt o com unit ario. S e si leggon o le dis posizi oni d el Tratt ato si com pren de subit o ch e la li bert à econo mica è temp erata d all e disp osizion i ri gu ard anti i lavorat ori , i co ns umat ori , l ’ambi ent e. E n ell a m ed esim a direzio ne semb ra and are l a C ort e di giustizi a q u and o, d opo av er afferm at o, in rel azio ne al noto cas o Omega, ch e <l’ord inamen to gi uridi co comu nitar io è di rett o in negab ilment e a d as sicura re i l risp etto d ella dign ità u man a qual e pri nci pio g en erale d el di ritto >, gi un ge a con clu dere che, <po iché il ris petto d ei d iritti fonda ment ali si i mpo ne (… ) sia all a Co munità sia ai suoi Stati membri, l a tutela d ei diritt i ra ppr es enta un l egitti mo in teress e ch e g iustif ica, i n l inea di pri nci pio , una l imit azio ne d eg li ob bligh i impo sti da l dirit to co munit ari o, an co rch é d eri va nt e da una li bertà fonda ment ale gar ant ita dal Tr attat o, q ua le lib er a pr est azio ne di ser vi zi>

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Corte di giustiza, 4 ottobre 2004, C-36/02, in Corriere giur., 2005, 486 ss., con nota di Conti, La

dignità umana di fronte alla Corte di giustizia. La svolta personalistica nella giurisprudenza della Corte di

giustizia, nella direzione di elevare il livello di protezione dei consumatori, ai sensi dell’art. 38 della Carta di Nizza, e di assicurare il rispetto di principi fondamentali, estendendo la protezione a chiunque, anche oltre l’ambito dei contratti del consumatore, ogni qualvolta vengano lesi interessi meritevoli di tutela, è emersa in molteplici decisioni. Si ricorda, infatti, che la Corte di giustizia, dichiarando incompatibile con la direttiva 1999/44/CE, in tema di vendita di beni di consumo, la legislazione nazionale tedesca che subordina la sostituzione del bene difettoso al pagamento di una indennità da parte del consumatore, pur rimanendo nell’ottica della tutela del consumatore, lo garantisce ad più elevato livello di protezione, superando la logica esclusiva di evitare distorsioni alla concorrenza (Corte di giustizia, 17 aprile 2008, C- 404/06). Inoltre, nel quadro dei rapporti commerciali, ha ammesso, la tutela di interessi del tutto privi di qualsivoglia connotazione in chiave economica: con riferimento alla conformità, alla disciplina

Pert an to, app are evi dente ch e l a prom ozion e di u n amb ient e con co rrenzial e, n ell ’am bito d ell a p olit ica econom ica eu ropea, <non es clud e affa tto i nt erventi pu bbli ci f inal izzati ad obi etti vi d i int er ess e gen er al e, anzi sp es s o essi son o i ndis pen sabili a tut ela d ei consu mat ori, deg li o perato ri, d ei l avo rato ri, in sost anz a d ella so ci età int er a> 110.