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Ai finì della individuazione del soggetto passivo dell'imposta per rendere altresì più agevole il compito degli agenti del fìsco nell accertamento del tri

V. DIRITTO FORMALE E PROCESSUALE

185. - Imposta terreni - Variazioni alle qualità e classi di coltura - Appello dell’U.T.E. - Omessa notificazione motivi al contribuente - Inammis­ sibilità.

La notificazione dei motivi di appello del contribuente costituisce ele­ mento essenziale del gravame deirtlfficio, essendo essa indispensabile per porre il contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa riconosciutogli dalla legge.

Di conseguenza, l ’omessa notificazione rende inammissibile i proposti gra­ vami.

La Commissione Provinciale deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancata notificazione dei motivi, anziché respin­ gerlo e confermare la decisione impugnata, che essendo passata in giudicato non richiede alcuna conferma.

Comm. Cens. Centr., 20 dicembre 1954, n. 2786 - Riv. Leg. Fise., 1955, 433.

Cfr. Cass., 26 agosto 1953, Riv. Leg. Fise., 1953, 1247.

186. - R. M. - Commissioni per le imposte - Carattere giuridico - Azione dinanzi l’A.G.O. - Vizi di procedura dinanzi le commissioni - Mezzi per impugnarli.

R. M. Cantine sociali - Manipolazioni uve.

Le Commissioni per le imposte hanno carattere giurisdizionale. L’azione dinanzi l ’A.G.O. non è un gravame avverso le decisioni delle commissioni ma ha natura autonoma.

Pertanto non sono sindacabili dall’A.G.O. i vizi della procedura seguita dinanzi le Commissioni. Essi, per l ’art. 161 C.P.C., possono farsi valere come gravame soltanto nello stesso processo, cioè dinanzi le stesse Commissioni ed in estremo come motivo di ricorso per Cassazione avverso la decisione della Commissione Centrale ai sensi dell’art. I l i della Costituzione.

Le Cantine Sociali sono soggette a R.M. ove il reddito di manipolaziioni e trasformazioni di uve conferite dai soci non sia stato preso in considera­ zione delle tariffe di estimo di reddito agrario.

App. Lecce, 10 novembre 1954, Consorzio viti Manduria c. Finanze - Riv Trib.

1955, 126.

In ordine all’ultima massima cfr. : C.C., 19 giugno 1953, n. 49582, in questa

Rivista, 1954, 402; Cass., 14 aprile 1953, ivi, 1953, 393; Cass. Sez. Un., 30 ot­

187. - Imposta complementare - Procedimento - Decisione della Commis­ sione Centrale - Mancata trasmissione del ricorso integrativo del con­ tribuente per errore dell’ufficio - Revocazione - Inammissibilità. Non può essere soggetta a revocazione la decisione della Commissione Centrale, emessa in sede di legittimità, che abbia dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente perchè mancante di motivazione, anche se risulti, in modo inequivocabile, che il contribuente presentò in tempo utile il ricorso integrativo, con la esposizione dei motivi, e tale ricorso, per errore d’ufficio, non venne trasmesso alla Commissione.

Pur vigendo ancora il R.D.L. 16 settembre 1926, n. 1672, circa la con- vocabilità delle Sezioni Unite della C.C., esso non consente il giudizio di queste sulle decisioni delle Sezioni semplici.

Comm. Centr., sez. I l i , 12 giugno 1953, n. 49257 - Hiv. Leg Pise., 1955, 290.

In ordine alla seconda massima, vedasi : C.C., 11 febbraio 1953, n. 44531, in questa Rivista, 1955, 85.

188. - Profitti eccezionali di contingenza - Concessione di ratizzazione - Presupposto di non impugnativa - Opposizione giudiziaria - S o lve et rep ete per l’intero debito.

Ai fini del precetto del solve et repete basta che il contribuente, prima di adire l ’Autorità giudiziaria, abbia pagato tutte e solo le rate già scadute.

Tale principio vale, però, per le imposte la cui ratizzazione è disposta dalla legge, non per quelle per le quali sia stata dall’Amministrazione con­ cessa ratizzazione perchè la dilazione ha per presupposto die il contribuente non impugni l ’imposizione.

Ove si disconosca, dal contribuente, l'obbligo di pagare l ’imposta per la quale ha ottenuto dilazione, viene meno il beneficio della dilazione stessa, e l’opponente deve sottostare al precetto del solve et repete per l’intero am­ montare dell’imposta dilazionata.

Cass., S S . l T U ». 3852, ,1° luglio-18 ottobre 1954, Maeeagno c. Finanze - Riv.

Leg. Fise., 1955, 107.

Cfr. Cass. Sez. Un., 29 aprile-31 maggio 1943, Riv. Leg. Fise., 1943, 502. Ve­ dasi massima seguente.

189. - Profitti eccezionali di contingenza - Ratizzazione - Opposizione giu­ diziaria - Sol ve e t rep ete per l’intero debito sebbene ratizzato - Appli­ cabilità.

L’ipotesi del pagamento rateale dipendente dalla norma legislativa non può essere confusa con quella della concessa ratizzazione.

La dilazione ha per presupposto l’accettazione, da parte del contribuente, dell’obbligo del pagamento dell’imposta nella misura accertata e ratizzata.

La opposizione dell’accertamento dell’avocazione per profitti di contin­ genza, per la quale sia stata concessa dilazione e ratizzazione, deve essere preceduta dal solve et repete, per l’intero carico dovuto, anche per la parte dilazionata e ratizzata.

Cass., SS.XJU., n. 3853, 1° luglio-18 ottobre 1954, Maccagno c. Finanze - Riv.

Leg. Fise., 1955, D i ­ vedasi massima precedente.

— 185 —

190. - Profitti di regime - Commissioni amministrative - Sussistenza dopo il quinquennio dell’entrata in vigore della Costituzione - Validità - Ca­ renza di giurisdizione - Non sussiste.

Mentre l'art. 102 della Carta Costituzionale — giusta il quale è vietata l’istituzione di giudici speciali o straordinari — è di natura precettiva e, come tale trova immediata applicazione, la norma contenuta nell ait. 6 delle disposizioni transitorie (giusta la quale il legislatore doveva procedere alla revisione delle giurisdizioni speciali entro 5 anni dalla entrata in vigore della Carta Costituzionale) è di natura semplicemente programmatica onde gli or­ gani di giurisdizione speciale continuano a sussistere secondo il loro prece­ dente regolamento giuridico sino a quando non verranno soppressi o trasfor­ mati dal legislatore.

Conseguentemente la Commissione Centrale per le imposte non e dive­ nuta, con il 31 dicembre 1952, carente di giurisdizione in ordine alle contro­ versie la cui cognizione le era demandata dalle leggi anteriori.

C om m . C en tr. sez. S p ec. p ro f, re g ., 16 lu g lio 1953, n . 51233 - Giur. Imp., 1954, 360

Cfr. Cass. Sez. Un., 28 novembre 1953, n. 3624, Mass. Foro It., 1953, 696.

191. - Profitti di regime - Confisca di beni - Contemporanea pendenza di avocazione profitti di regime - Pregiudizialita di questa - Sospensione del procedimento penale.

È pregiudiziale al procedimento per confisca dei beni quello per avoca zione profitti di regime, perciiè il patrimonio confiscabile deve essere inteso al netto degli altri debiti verso lo Stato.

11 Giudice della confisca pertanto deve sospendere il procedimento fino a definizione di quello per avocazione profitti di regime.

Tril>. C rem ona, 11 d icem b re 1954, F in a n z e c. E r e d i F a rin a c c i - Riv. Trib., 1955, 127.

Sulla questione pende ricorso per Cassazione.

192. - Registro - Ingiunzione - Opposizione - Rappresentanza della finanza. L’Autorità designata a stare in giudizio per l’Amministrazione Finan­ ziaria nelle controversie relative ad imposta di registro è l’Intendente di Finanza e non il Procuratore del Registro, che ha emesso l’ingiunzione.

A p p B r e s c ia , 10 n o v e m b re -15 d ic e m b re 1954, F in a n z e c. S e m e g h ird , D im e r e B a ttis ta - Riv. Trib., 1954, 129.

Cfr. Cass., 22 aprile 1954, n. 1207, Mass. Foro It., 1954, 248; Cass., 12 marzo 1953, n. 585, in questa R iv i s ta , 1953, 492; App. Napoli, 27 gennaio 1953, iv i ,

1954, 452 con nota di richiami.

193. - Registro - Citazione dell’amministrazione delle finanze - Al Ministro - Nullità.

È affetta da nullità assoluta ed insanabile la citazione dell’Amministra­ zione delle Finanze intestata al Ministro delle Finanze invece che all’Inten­ dente di Finanza.

T rib . B re sc ia , 18 novem bre-22 d ic e m b re 1954, M a ffe zz o n i c. F in a n z e - Riv. Trib., 1955, 129.

Cfr. contra: App. Genova, 1 agosto 1952, in questa R iv is ta , 1953, 101. Per la

nullità della citazione fatta nei confronti di un organo superiore : Cass., 15 maggio 1954, n. 1566, in questa R iv is ta , 1955, 88. La validità del ricorso al Ministro fu invece ritenuta dalla Cass. con sentenza del 26 aprile-27maggio 1933, Riv. Leg. Fise., 1933, 584; tale giurisprudenza è stata rigettata dalla Suprema Corte anche recentemente nella sentenza 4 marzo-22 aprile 1954, n. 1207, in questa Rivista, 1954, 363.

194. - Registro - Procedimento - Eccezione di irregolarità fatta oralmente in sede di discussione - Consenso della finanza - Ultrapetita - Non sus­ siste - Notifica ingiunzione - Eccezione di manenza di rappresentanza da parte del notificato che ha preso parte all’atto - Inammissibilità.

Non costituisce vizio di ultrapetizione, il fatto che la Commissione Pro­ vinciale, su concorde consenso della Finanza e del contribuente, giudichi sulla irregolarità della notifica dell’accertamento da questi oralmente eccepita in sede di discussione del reclamo.

È regolare l ’accertamento di un supplemento di imposta di registro no­ tificato a coloro che dall’atto registrato appaiono i soggetti del negozio, senza doversi stabilire se costoro avessero la potestà di obbligare la società.

Com m . C e n tr., 15 lu g lio 1954, n. 63775 - Riv. Leg. Fise., 1955, 66.

195. - Imposta complementare o suppletiva - Caratteri - S o lve e t repete.

Imposta complementare o suppletiva - Qualificazione data dall’ufficio - Irrilevanza.

Solo nel caso di opposizione ad ingiunzione per tassa supplettiva si è esenti dal solve e t re p e te .

Le caratteristiche che differenziano la supplettiva dalla complementare sono :

а) un precedente accertamento del tributo con carattere definitivo;

б) un nuovo accertamento in dipendenza di un errore o di una omis­ sione in cui fosse incorsa l’Amministrazione finanziaria.

È irrilevante la qualificazione data daH’Uiiìcio, dovendosi il carattere complementare o suppletivo dedurre daU’intrinseca natura dell’imposta.

T r i

6.

L ecce, 25 m a g g io 1954, L e o n e e Z a r a tta c. F in a n z e - Riv. Trib., 1955, 128.

Cfr. Trib. Firenze, 29 dicembre 1953, in questa R iv is ta , 1955, 90 con nota di richiami.

196. - Successione - Ricorso all’A.G. - Previo ricorso amministrativo - Non occorre.

In tema di imposte indirette sugli affari, nella specie di successione, a differenza di quanto è imposto in tema di imposte dirette, non è necessario che il ricorso all’A.G. sia preceduto dal ricorso amministrativo, salvo l ’applica­ zione dell’art. 96 della legge organica sulle imposte di successione, per il caso di soccombenza della P.A. cui questa non può essere condannata.

C ass., se z . I , n. 4264, 11 ottobre-V.) n o v e m b re 1954, V ig n a la c. F in a n z a - Riv.

Leg. Fise., 1955, 289.

Cfr. Cass. Sez. Un., l i aprile 1951, in questa R iv is ta , 1951, 359; Cass. Sez. Un., 6 giugno 1950, iv i, 1950, 382; Cass., 30 aprile 1949, iv i, 1949, 163; Cass. Sez. Un., 1 febbraio 1947, Riv. Leg. Fise., 1947, 107.

_ 187 —

197. - I.G.E. - I.G.E. in abbonamento - Aumento imponibile da parte delle Commissioni Provinciali - Legittimità.

Le Commissioni Provinciali hanno il potere di apportare aumenti in tutte le controversie attinenti ad imposte sui trasferimenti della ricchezza, e, quindi, anche alle entrate accertate ai fini dell’I.G.E. sia dall’Ufficio del Registro che dalle Commissioni Distrettuali.

C om m . C e n tr., se z . V I, 6 n o v e m b re 1953, ». 53014 - Riv. Leg. Pise., 1955, 244. Cfr. C.C., 26 ottobre 1953, n. 52546, in questa R iv i s ta , 1955, 103.

198. - Procedimento - Appello dell’Ufficio - Mancanza del relativo avviso mod. 108 della firma del procuratore del registro e del bollo a calen­ dario - Nullità.

' è nullo l ’appello dell’Ufficio del Registro alla Commissione Centrale delle Imposte, quando manchi, nel relativo avviso mod. 108, la firma del Procuratore ed il bollo a calendario dell’Ufficio.

C om m . C e n tr., sez. I V , 13 lu g lio 1954, n . 63636 - Riv. Trib., 1955, 125. Cfr. C.C., 18 dicembre 1940, n. 34255, in questa R iv i s ta , 1942, 114; C.C., 11 feb­ braio 1936, n. 84350, Giur. imp. dir., 1936, 281; C.C., 7 ottobre 1933, n. 53851,

iv i, 1934, 52; C.C., 7 luglio 1931, n. 25559, iv i, 1932, 4.

199. - Procedimento - Appello del contribuente sfornito di sottoscrizione - Comparizione del medesimo alla udienza per essere sentito - Validità dell’appello e della decisione.

È valida la decisione della Commissione provinciale pronunziata su atto di appello del contribuente sfornito di sottoscrizione, quando tale irregolarità è stata sanata dalla comparizione dell’interessato — che aveva chiesto di essere ascoltato personalmente — nel giorno fissato per la discussione del ricorso.

C om m . C e n tr., sez. V I , 21 lu g lio 1954, n . 64014 - Riv. Trib., 1955, 125. Cfr. C.C., 7 luglio 1947, n. 91420, Giur. imp. dir., 1948, 189.

200. - Tributi in genere - Diniego del potere di imposizione - Lesione di diritto soggettivo - Competenza autorità giudiziaria ordinaria.

Ti cittadino che neghi in radice la esistenza del potere di imposizione con­ figura la lesione di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, onde competente è l ’Autorità Giudiziaria Ordinaria

Fattispecie di chi neghi che un Comune abbia potestà di assoggettare una data merce ad imposta di consumo.

C ons. S ta to , sez. V , n . 383, 10 g iu g n o 1953, R a d io c e n tr a le c. Conrnne d i R o m a e P r e fe tto d i R a m a - Riv. Trib., 1955, 95.

Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 giugno 1952, n. 9, Racc. Compì. Giur. Cons. Stato, 1952, S17 ; Cass. Sez. Un.. 14 agosto 1951, n. 2519, Mass. Foro It., 1951, 602; Cass., 20 maggio 1950, n. 1294, iv i, 1950, 274; Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1950, n. 391, Racc. Compì. Giur. Cons. Stato, 1950, 487; Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 1949, n. 450, Foro Amm., 1950, I, 2, 163; Cass. Sez. Un., 4 luglio 1949, n. 1657, Mass. Foro It., 1949, 339.

201. - Ricorsi ex art. 289 T.U. finanza locale - Competenza del Consiglio di Stato.

Le pronuncie della G.P.A. e del Ministero dell’Interno sui ricorsi preve­ duti dall’art. 289 T.U.F.L. non hanno ad oggetto diritti soggettivi, e pertanto la loro impugnativa rientra nella competenza del Consiglio di Stato.

C ons. S ta to , n. 821, 27 a g o sto 1954, C om une d i G enova c. M in is te ro In te r n o , C onnine d i N o v i L ig u r e e D o g lio - Riv. Trib., 1955, 92.

Cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 1954, n. 699, in questa R iv i s ta , 1955, 94 con nota di richiami.

202. - Procedimento - Ricorso per revocazione avverso decisione di terzo grado della Commissione Centrale - Inammissibilità.

Il ricorso per revocazione è esperibile solo contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado.

Ne consegue che è inammissibile la domanda di revocazione della pronun­ cia della Commissione Centrale emessa su ricorso contro una decisione di ap­ pello della Commissione Provinciale.

C om m . C e n tr., sez. I V , 9 fe b b r a io 1954, ». 57149 - R iv . L e g . F is e ., 1955, 55. Cfr. C.C. SS.TJTJ., 11 giugno 1948, n. 98865, Giur. imp. dir., 1949, 70; C.C. SS. UIJ., 21 febbraio 1940, n. 22718, in questa R iv is ta , 1941, 184; C.C., 17 maggio 1939, n. 15840, Giur. imp. reg. e neg., 1940, 142; C.C., 14 dicembre 1929, n. 101897, Giur. imp. dir., 1930, 153; C.C., 5 dicembre 1929, n. 101427, iv i , 1930, 153; C.C. . SS.UU., 4 dicembre 1929, n. 101289, iv i, 1930, 153.

203. ■ Ricorso per Cassazione - Indicazione estremi sentenza impugnata - Delega a margine - Enunciazione - Solve e t rep ete - P rim a facie.

La sanzione di inammissibilità del ricorso disposta dal secondo cap. dei­ pari. 366 del cod. proc. civ., non è applicabile quando dal ricorso si rilevino la data di pubblicazione della sentenza impugnata e le parti contendenti.

È ammissibile il ricorso per cassazione ove la delega dell’avvocato, scritta a margine dello stesso, risulti, sia nell’originale che nella copia, enunciata, sebbene non integralmente trascritta.

Al rigoroso precetto del so lve e t re p e tepuò derogarsi soltanto quando p rim a fa c ie sia possibile rilevare il difetto di un titolo valido per l’esazione del tri­ buto.

C ass., S S .U U ., n . 3342, 3 genn a io -6o tto b re 1954, T a la n i c. C om une d i S a b a u d ia e Soc. T r e z z a - Riv. Leg. Fise., 1955, 104.

Cfr. in ordine all’ultima massima : Cass., 11 maggio 1954, n. 1471, in questa

R iv is ta , 1954, 457; Cass., 29 aprile 1954, n. 1311, iv i, 1954, 379; Cass., 23 marzo 1954, n. 819, iv i, 1954, 378.

204. - Dogana - Solve e t rep ete - Pretesa tributaria infondata p rim a facie .

Solidarietà dello spedizioniere con gli altri soggetti passivi - Libera

electio degli escutendi.

Il precetto del so lve et re p e te è di rigorosa applicazione, tranne il caso che la pretesa tributaria risulti infondata p rim a fa c ie .

pas-189 —

givi del rapporto doganale è Pera elec tio degli escutendi, 25 settembre 1940, n. 1424.

consacrato, in una col diritto della dogana alla li­ nei combinato disposto degli artt. 5, 16, 17 legge

T rib . G enova, 17 d ic e m b re 1954, C om p. I t a l . S c a m b i c. F in a n z e - Riv. Trib.,

CfrÌ' Cass , 6 ottobre 1952, n. 2975, e Trib. Genova, 29 novembre 1954, citate in nota alla massima.

205. - Procedimento - Entrate patrimoniali dello Stato - Opp»sizione ad ingiunzione - Legittimazione processuale passiva del procuratore sup

riore del Bollo e Dcniflnio. , < j 1 *s

Entrate patrimoniali dello Stato - Ingiunzione - Precost.tuzione del ti­ tolo - Non necessità.

11 Procuratore Superiore dell’Ufficio Bollo e Damanio, competente ad emettere ÌaTngiunzione di pagamento di cui al T.U. 14 aprile 1910, n 68», 1« la legittimazione processuale passiva nel giudizio di opposizione alla f u n ­ zione. figcale r>u(.) eggere emessa indipendentemente dalla esistenza di un titolo di accertamento del credito della Pubblica Amministrazione, sa vo

fi

diritto del privato di richiedere l ’accertamento negativo in sede di oppo­ sizione all’ingiunzione.

T rib . T a r a n to , 9 a p rile 1954, M agazze.se c. P ro c u ra to re S u p e rio re B o llo e D e.

m a n ia - Corti Ba., Le., Potenza, 1954, 736. onesta

Cfr. in ordine alla seconda massima: Cass., 30 marzo 1950, n 868, in questa

R iv is ta , 1951, 488; Cass., 27 gennaio 1949, n. 113, iv i, 1949, 307.

206. - Procedimento - Commissioni tributarie - Autorità * " * * £ ?

-mozione semplice - Estimazione complessa - Nozione - indagine sul esistenza o meno di una locazione del cespite produttivo del reddito È estimazione complessa.

In tem a di imposizione trib u ta ria per le questioni di puro fatto è piena ed esclusiva la competenza delle Commissioni Amministrative.

B giudizio di estimazione semplice quello che involge 1 apprezzamento sulla sussistenza entità qualità, natura e causa del reddito tassabile. Al giudice ordinario è — invéce — attribuita la successiva conoscenza delle questioni di imposta nel caso di estimazione complessa : questa involge il giudizio sulla iX p re ta z io n e di norme legislative o di negozi giuridici ovvero rxchiede in- daffini 6 valutazioni di fatto 0 di diritto insieme. , , ,

E giudizio di estimazione complessa quello che involge 1 accertamento del- l’esistenza o meno di una locazione del cespite produttivo di reddito.

A p p . L ecce, 10 m a g g io 1954, V a lia n ì c. A m m . F in a n z e , - Corti Ba., Le., Po- SuTcòncettò ¿¡^estimazione semplice e complessa la giurisprudenza è costante.

207. - Procedimento - Commissioni Incompatibilità come membri posta rispetto alle altre.

D istrettuali e Provinciali - Avventizi ■ Non sussiste - Autonomia di ogni

quella delle Tasse e imposte indirette sugli affari possono fare parte delle Commissioni Distrettuali e Provinciali, essendo invece riservata la incom­ patibilità agli appartenenti ai ruoli organici delle stesse Amministrazioni.

In materia tributaria ogni imposta è disciplinata da proprie norme e si presenta, quindi, autonoma rispetto alle altre.

C om m . C e n tr., sez. VI, 22 fe b b r a io 1954, », 57738 - Jiiv. Leg. Fise., 1955, 257.

208. - Competenza e giurisdizione - Irregolarità fiscale di scritture private - Pronunzia sulla competenza - Ammissibilità.

Il giudice può pronunziare sulla competenza ancorché le scritture private sulle quali è basata la domanda non siano fiscalmente regolari.

C ass., sez. I , 29 a p rile 1954, n. 1327, C a tta rin ic h o. C rispo

-

Foro It., 1955, I, 154.

Non risultano precedenti specifici. Sugli effetti della mancata registrazione di atti prodotti in giudizio, vedansi massime 10, 11, 12 del presente anno con note di richiami. Vedasi massima seguente.

209. - Procedimento giudiziario ordinario - Giudice - Divieto di provvedere su atti soggetti a registrazione e non registrati - Limiti - Conseguenze.

Il divieto ai giudici di pronunciare su atti soggetti a registrazione e non registrati è limitato agli atti formanti oggetto della contestazione, e non agli- atti relativi a precedenti periodi dello stesso rapporto, pur risultanti in giudizio.

L’inosservanza di tale divieto comporta soltanto l’applicazione delle pe­ nalità stabilite, ma non inficia il provvedimento di nullità denunciabile in Cassazione.

C ass., se z . I l i , 20 o tto b re-29 n o v e m b re 1954, C a p p elli c. M a rin o - Riv. Trib. 1955, 124.

Cfr. le massime n. 10, 11 e 12 della presente annata con note di richiami. Vedasi massima precedente.

210. - Decreto penale - Decreto intendentizio - Opposizione - Opposizione a mezzo posta - Inammissibilità.

L’opposizione al decreto penale dell’Intendente di finanza, a sensi del- l’art. 40 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non può essere inviata per posta, ma deve venire presentata dall’imputato o da un suo procuratore, analogamente

al caso del normale procedimento per decreto, innanzi al pretore.

Cass-, s e z , I , 6 o tto b r e 1954, P .M . c. D e lla C orte - Giust. Fen., 1955, 39. Cfr. Cass., 12 aprile 1951, n. 1050, in questa R iv is ta , 1952, 305. Vedansi mas­ sime seguenti.

211. - Decreto penale intendente finanza - Opposizione - Mancata firma del­ l’Intendente o del funzionario delegato sull’atto di opposizione - Inam ­ missibilità della opposizione.

— 191

nanza, quando su di essa manca la firma dell’Intendente o del funzionario da lui delegato, necessaria per stabilire se l ’atto fu ricevuto per posta o fu presentato personalmente o a mezzo di persona munita di procura sp aiale al funzionarlo competente, non essendo all’uopo sufficiente a datarlo il timbro apposto sull’atto di opposizione.

Trìb. Bari, 5 luglio 1954, - Corti Bari Lecce Potenza, 1954, 737.

Vedansl massime precedente e seguente.

212. - Decreto penale dell’Intendente di finanza - Opposizione inviata a mezzo posta - Inammissibilità - Inammissibilità deU’impugnazione dichiarata dal tribunale nel corso del dibattimento - Legittimità.

L’opposizione al decreto penale di condanna del Pretore^ va proposta dal­ l ’imputato nello stesso modo prescritto per le impugnazioni, e cioè con di­ chiarazione ricevuta dal cancelliere, e di conseguenza 6 inammissibile 1 oppo­ sizione Inviata a mezzo posta. La legge 7 gennaio 1929, n. 4 sulla repressione delle violazioni finanziarle non ha innovato, in tema di opposizione a decreto penale di condanna dell’Intendente di Finanza, alle suesposte norme del codice di rito, ma anzi le ha fatte espressamente proprie.

Nell’ipotesi non espressamente prevista che la causa di inammissibilità, pur sussistendo, non sia stata dichiarata prima della fissazione della udienza, riprende piena applicazione il principio generale di diritto per cui la dichia­ razione di inammissibilità, è infirmata dal celebrato dibattimento. La revoca, rimanendo priva del suo presupposto (ritualità dell’opposizione) deve consi­ derarsi del tutto insussistente e comunque priva di alcuna rilevanza giuridica ai fini del precipuo suo obbietto e del completo esame in merito della causa.

Cass., sez. I, 13 novembre 1952, n. 1327, rie. Giarmattasio - Gmr. Cass. 1954, 76.

In ordine alla prima massima vedansi massime precedenti. In ordine alla seconda, cfr. contra: Cass., 27 novembre 1952, Giust. Pen., 1953, III, 140, Cass., 19 giugno 1951, ivi, 1952, III, 44; Cass., 7 dicembre 1950, Riv It. Dir. Pen 1951, 579; Cass., 15 maggio 1939, Riv. Pen.. 1939, 1545; Cass., 31 marzo 1938, Giust. Pen., 1939, IV, 358; Cass., 21 novembre 1934, ivi, 1935, IV, 461.

213. • Decreto penale di condanna - Opposizione - Mancata presentazione del­ l’imputato all’udienza - Cause di non punibilità - Obbligo dell imme­ diata declaratoria.

Anche se l ’imputato non siasi presentato all’udienza di opposizione di decreto penale di condanna, il pretore, ove ricorre una causa di estinzione del reato non può dichiarare esecutivo il decreto stesso, ma è tenuto, a sensi del-