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Questa tesi è ora pienamente accettata dalla terza sentenza e può considerarsi ormai ius receptum (14), com’è dimostrato anche dal

BUTARIO SUGLI ACQUISTI ANTERIORI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ G IURIDICA E NON RATIFICATI

6. Questa tesi è ora pienamente accettata dalla terza sentenza e può considerarsi ormai ius receptum (14), com’è dimostrato anche dal

fatto che il ricorso è stato dichiarato inammissibile in Camera di Con­ siglio.

Qualche dubbio è stato sollevato dal Frisoli che ha esaminato in una pregevolissima nota il problema della successione di norme in ma­ teria di contrabbando di tabacchi (15). Sostiene il chiaro A. che per stabilire quale sia la legge più favorevole (e perciò anche quella più grave) deve tenersi conto di tutte le condizioni concrete e quindi anche della convertibilità delle pene pecuniarie in pene restrittive della li­ bertà personale. Possiamo convenire con l ’A., de iure condendo, ma non de iure condito, come, del resto lo stesso Frisoli riconosce. È quindi del tutto irrilevante che in sede di conversione per mancato pagamento

(13) In senso contrario si è espresso il De Francisco, in D e lla r e c id i v a i n c o n tr a b b a n d o s e c o n d o la n u o v a le g g e , O iu s t. P e n ., 1953, II, 621, il quale ritiene che l ’art. 82 L.O. di monopolio resterebbe in vigore per la recidiva specifica e per la recidiva specifica reiterata. In altri termini, l’art. 4 della legge n. 27 del 1951 troverebbe applicazione solo per la recidiva generica. Ma questa, pur trovando pacifica applicazione, non è espressamente prevista da alcuna legge fiscale, sicché la disposizione così interpretata sarebbe del tutto superflua, come si è detto nel testo.

(14) Ad analoghe conclusioni la S.C.O. è pervenuta anche nella sentenza 24 febbraio 1954, rie. Luise.

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c.p. e non pure, come stabilisce l ’art. I l i della legge doganale, la reclusione in aggiunta alla multa, quando il reato sarebbe punibile soltanto con detta pena.

Senonchè, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte di Cas­ sazione anche a Sezioni Unite (sent. 4 luglio 1953), la legge 3 gennaio 1951 n. 27 non ha affatto abrogato l ’art. 148 della legge doganale 25 settembre 1940 nu­ mero 1424, per il quale, in caso di contrabbando di generi di monopolio, si ap­ plicano le pene previste dalla legge sul monopolio, solo se più gravi di quelle stabilite dalla stessa legge doganale. E poiché quest’ultima per il recidivo prevede la reclusione e la multa, mentre quella sul monopolio, quando si tratti di contrabbando non eccedente i kg. 15 di tabacco, prevede la sola pe­ cuniaria, è certo che quale che sia la quantità, di tabacco estero contrabban­ dato, il recidivo deve essere punito a norma dell’art. I l i della legge doga­ nale che prevede le pene più gravi.

della multa stabilita in base alla legge sul monopolio la reclusione possa in concreto essere superiore al massimo previsto dalla legge doganale.

Una diversa opinione ha espresso invece il Costanza Giuliana (16) il quale ritiene che nel caso sarebbero applicabili la multa prevista dalla legge sui monopoli e la reclusione prevista dall’art. I l i della legge doganale. Ora, a noi sembra che tale procedimento sia del tutto inam­ missibile non essendo consentito fondere due leggi diverse per formare una legge nuova. Ciò sarebbe, del resto, contrario allo stesso dettato dell’art. 148 L.D., sul quale si fonda l’applicabilità della medesima legge, il quale rinvia alle « pene stabilite dalla legge di monopolio », se più gravi, ma non a quelle tra le varie pene stabilite dalle leggi stesse che siano più gravi.

Ci sembra quindi che, dopo una serie di decisioni contrastanti, me­ riti pieno plauso l ’ultima che riconosce nel caso di contrabbando sem­ plice di generi di monopolio, quando per questo non sia già prevista la reclusione, l’applicabilità della sola legge doganale e delle pene da questa previste.

Dott. A. D ps

Assistente di D iritto Finanziario nell’Università di Roma

(16)

c o n d o la Costanza Giu l ia n a, D e l la r e c i d i v a n e l c o n tr a b b a n d o d i

se-I. - IMPOSTE DIRETTE

118. - R.M. - Istituto religioso - Insegnam ento privato - R eddito - Tassabilità. L ’attività educativa ed istruttiva esplicata da un qualsiasi istituto o Ente — sia che si tratti di un Ente con finalità esclusive e prevalenti di istruzione, sia che si tratti di un Ente con finalità miste di istruzione e di culto, o di istruzione e beneficenza — se si conclude con la realizzazione di un reddito, è tassabile agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile.

C om m . C e n tr ., s e z . I , 17 lu g lio 1953, n . 51261 - Riv. Leg. Fise., 1955, 295. Ofr. C.C., 15 giugno 1943, n. 72201, Riv. Leg. Fise., 1944, 231. Vedasi per l’at­

tività alberghiera svolta da Istituti religiosi : C.C., 13 gennaio 1951, n. 19218, in

questa R i v i s t a , 1952, 12.

119. - R.M. - Com m issione distrettuale - Art. 43 - Aum ento dell’accertam ento - Limiti.

Società di fatto - Accertamento unico - Legittimità. D ichiarazione - Errore - Correzione - Ammissibilità.

L’art. 43 del T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, consente alla Commissione Di­ strettuale non solo di elevare il reddito imponibile, ma anche di precisare il soggetto passivo dell’imposizione, purché non si operi un mutamento nella persona del contribuente.

Accertata Resistenza di una società di fatto fra due persone, è legittimo un accertamento unico a carico della società.

Anche per la dichiarazione dei redditi vale il principio generale di diritto secondo cui ogni manifestazione o dichiarazione di volontà viziata da errore è improduttiva di effetti giuridici e pertanto ben possono le Commissioni fissare il reddito imponibile di una somma inferiore a quella dichiarata dal contri­ buente, quando sia provato in modo positivo che la sua dichiarazione era vi­ ziata .da un errore.

Convm. C e n tr ., s e z . Il, 26 m a r z o 1953, n. 46353 - Giur. Imp., 1954, 330.

Cfr. in ordine alla seconda massima, per quel che riguarda la notificazione : C.C., 29 aprile 1953, n. 47448, in questa R i v i s t a , 1953, 6 con nota di richiami. In ordine all’ultima massima : C.C., 9 giugno 1939, n. 16424, n. 16425, Giur. imp. dir., 1940, 71; C.C., 3 giugno 1936, n. 82881 e C.C., 17 dicembre 1935 n. 82368,

i v i , 1936, 146; C.C., 6 luglio 1931, n. 45382, i v i , 1932, 28; C.C., 19 luglio 1929,

n. 97949, i v i , 1930, 87 ; contra : C.C., 25 aprile 1939, n. 15103, i v i , 1939, 596.

120. - R.M. - Prescrizione dell’azione della finanza - Atto non registrato - Sospensione - Limiti.

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condo cui la prescrizione dell’azione della Finanza per l ’accertamento dei red­