NETTE/KM. PER ALCUNI TIPI DI AUTOVEICOLI
7. Tutti i provvedimenti delegati, per potere acquistare efficacia debbono essere sottoposti al visto e registrazione della Corte dei Conti
a norma del Fari. 17 del T. U. delle leggi sulla Corte dei Conti appro vato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 100 della costituzione. Quale è la portata del controllo di legittimità, proprio della Corte dei Conti, nel caso dei decreti in esame?
La Corte dei Conti, prima di procedere al visto e conseguente regi strazione dei decreti predetti deve accertare la loro conformità alle di sposizioni legislative che ne permettano la emanazione (27). La giuris prudenza e la dottrina hanno ampiamente elaborato i casi che debbono
(27) Nel periodo anteriore alle nuove nc me costituzionali « il controllo di legittimità raramente è stato in grado di rilevare difformità fra le leggi delegate e quelle di delegazione, essendo state queste, il più delle volte, ge neriche o per lo meno di vasta portata » (Rei. della Corte dei Conti al Par
lamento per il parte I, voi. I, pag. 21). Più ampio ed efficace deve pertanto ritenersi il predetto controllo al lume delle nuove disposizioni costi tuzionali in materia.
farsi rientrare nel vasto concetto della legittimità, per cui sono da considerare vizi di legittimità, oltre die la violazione di legge in senso stretto, anche rincompetenza e l’eccesso di potere (28) (sviamento di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta etc.). Di questi vizi di legittimità assumono qui una certa importanza.
а) La violazione di legge in senso stretto: la violazione cioè palese di una disposizione legislativa, non solo di quella da cui direttamente deriva la delega, ma anche di ogni altra legge in genere che in qualun que modo ha riferimento con il decreto sottoposto al visto della Corte. Infatti^ nel suo controllo la Corte non è vincolata all’esame di una sola disposizione legislativa, ma deve accertare che ogni provvedimento non sia contrario al diritto vigente, cioè a qualsiasi legge che sia pure indi rettamente si ricollega col provvedimento stesso.
б) Più difficile appare, nel caso in esame, che possano ricorrere gli estremi dello sviamento di potere e di travisamento dei fatti. Un caso di sviamento di potere potrebbe essere il cambiamento dell’oggetto della spesa di fronte a quanto sancito con la legge di delega.
c) Non è da escludere il verificarsi della ipotesi di illogicità ma nifesta, quando si riscontrassero delle contradizioni fra l’intenzione di voler raggiungere un dato fine e il perseguimento, poi, di un fine diverso.
Un esame di particolare importanza la Corte dei Conti è tenuta ad effettuare per i decreti delegati che dispongano aumenti di stanziamenti nei capitoli di spesa, ai fini dell’applicazione della ipotesi di rifiuto asso luto di registrazione e conseguente annullamento del provvedimento ai sensi della lett. a) dell’art. 25 del citato T. U. della legge sulla Corte dei Conti. Tale ipotesi, come è noto, ricorre quando venga disposta una spesa in eccedenza alla somma stanziata nell’apposito capitolo del bilancio, ovvero una spesa venga imputata ai residui anziché alla competenza è viceversa. Se il legislatore ha ritenuto di conferire alla Corte dei Conti la facoltà di annullare un provvedimento quando esso venisse a supe rare la somma stanziata in bilancio, evidentemente lo ha fatto nel pre supposto che il Potere esecutivo nella gestione del Bilancio non può in modo assoluto superare gli stanziamenti messi a sua disposizione con 1 approvazione del bilancio. Ì) evidente che questo medesimo effetto sul Bilancio dello Stato verrebbe prodotto da un decreto, riconosciuto ille gittimo, che aumentasse lo stanziamento di un capitolo di spesa. Sembra pei tanto che la Corte debba opporre un rifiuto assoluto di registrazione, allorquando fosse sottoposto al suo controllo un decreto che aumentasse gli stanziamenti dei capitoli di spesa, o ne istituisse dei nuovi, in base ad una legge di delega non valida o erroneamente applicata, ovvero che non preveda la copertura della spesa ai sensi dell’art. 81 della costitu zione. A questo proposito, di notevole interesse è la deliberazione n n - m data 6 maggio 1954 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti,
(28). La possibilità per la Corte dei Conti di estendere il proprio esame ni legittimità anche al vizio di « eccesso di potere » celle sue varie figure è stato ampiamente illustrato nella Relazione della Corte stessa al Parlamento per il triennio 1947-50 (parte II, pag. 23 e segg.).
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con cui venne opposto un rifiuto assoluto di registrazione ad un decreto del Ministro del Tesoro, emesso per delega legislativa, con cui veniva assegnata una somma ad un capitolo di spesa, in quanto la legge di delega per la copertura della spesa faceva riserva di provvedere in un secondo tempo con una legge di variazione di bilancio, clxe non potè poi essere emessa per lo scioglimento del Parlamento.
Come giustamente considera la Corte dei Conti «nella particolare situazione così determinatasi il Ministro del Tesoro non poteva, infatti, legittimamente utilizzare la delega conferitagli per la introduzione delle variazioni, necessarie per l’attuazione della legge, negli appositi capi toli di bilancio per non essersi realizzato, e per non potersi più realiz zare, il presupposto alla cui sussistenza dovevano ritenersi condizio nate, per la esplicita riserva fattane in relazione al precetto dell’art. 81 u. c. della costituzione, l’attuazione della legge e l ’esplicazione della delega per la parte riferibile all'esercizio 1952-53 ».
La Sezione di Controllo della Corte dei Conti lia ritenuto poi di dovere opporre al provvedimento delegato del Ministro del Tesoro un rifiuto assoluto di registrazione ai sensi del citato art. 25 lett. a) del T. IT. nella considerazione che « la illegittimità attinente al bilancio è non solo quella che concerne la esecuzione del bilancio, ma anche quella che attenga alla utilizzazione di una delega inerente alla fase anteriore delle variazioni da introdurre nei capitoli del bilancio, e tenere pre sente che in rapporto al principio suaccennato tale seconda ipotesi pre senta intuitivamente caratteri di maggiore gravità nei confronti dei- altra, perchè si rende evidente come il ricorso al noto argomento ” a maiori ad maius ” utilizzabile nell’ambito della interpretazione logica, porti a dover ritenere applicabile il cennato precetto non solo nell’ipo tesi contemplata in esso, ma anche nell’altra che viene qui in esame, in quanto sarebbe assurdo che la sanzione prevista per la ipotesi meno grave dovesse ritenersi non applicabile per l’ipotesi più grave ».
Conclude poi la predetta Sezione del Controllo che la inderogabile esigenza di non superare le somme stanziate nei singoli capitoli di spesa « verrebbe indirettamente elusa se, oppostosi il rifiuto semplice e di con seguenza ammessa la registrazione del decreto che ne abbia autorizzato illegittimamente una spesa, non potesse più farsi questione della legit timità di successivi provvedimenti conseguenziali del decreto, in quanto ciò importerebbe la emissione di ordini di pagamento non sorretta da una copertura di fondi legittimamente attuata. E sarebbe indubbiamente contrastante col principio racchiuso nel suaccennato precetto che la Corte dei Conti, nell’esercizio del controllo rimessole per la tutela della gestione del pubblico denaro, potesse essere richiesta di registrare con i isei \ a un decieto che incorra in una illegittimità di bilancio, quando una simile registrazione può e deve essere rifiutata per l’effettivo paga mento della spesa che sia stata così autorizzata » (29).
Non si può non riconoscere l ’alto valore di tale lucidissima
delibe-(29) Deliberazione della Sez. di controllo della Corte dei Conti n l i del fi maggio 1954 in Riv. della Corte dei Conti, 1954, l i 49,
razione della Corte dei Conti clie lia posto il Governo di fronte alla impossibilità di ordinare la registrazione con riserva. Questa decisione sta a dimostrare, se ce ne fosse ancora di bisogno, la indipendenza della Corte dei Conti dal Potere esecutivo e il suo carattere giurisdi zionale anche per la funzione del controllo sugli atti della Pubblica Amministrazione.
Tale decisione prescinde dall’esame della legittimità costituzionale della legge di delega che, invece di indicare i mezzi per la copertura della spesa, ne rinviava la -determinazione ad un successivo provvedi mento legislativo. E ciò perchè esula dalla competenza della Corte dei Conti Pesame sulla legittimità costituzionale delle leggi.
Ora, se si verificasse un caso di delega al Ministro del Tesoro a mezzo di una legge che violasse il disposto dell’art. 81 della costituzione, omettendo la copertura o provvedendovi in modo solo apparente, quali decisioni potrebbe adottare la Corte dei Conti? In questo caso la Corte non potrebbe eccepire la mancanza di un presupposto alla realizzazione del quale possa ritenersi condizionata la delega, ma si troverebbe di fronte ad una legge di delega formalmente valida ma sostanzialmente viziata da illegittimità costituzionale. Si tratta quindi di un esame di costituzionalità intrinseca che non è riconosciuto alla Magistratura, tanto ordinaria quanto speciale, e quindi nemmeno alla Corte dei Conti in sede di controllo. A questo punto sembrerebbe che la Corte dei Conti dovesse essere tenuta ad applicare la legge anche se illegittima. Senon- ché occorre tener presente che la nostra costituzione ha previsto la isti tuzione di un Organo di natura giurisdizionale per l ’esame della legit timità costituzionale delle leggi: la Corte Costituzionale. Riteniamo quindi che nell’ipotetico caso di cui sopra, la Corte dei Conti, al pari di qualsiasi Autorità gurisdizionale, debba sollevare la questione di le gittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, prima di pro nunciarsi sulla legittimità del provvedimento ad essa sottoposto.
È chiaro che, nel caso in cui la Corte Costituzionale riconosca la illegittimità costituzionale della legge di delega per violazione dell’art. 81 u. c. della costituzione, la Corte dei Conti si troverà di fronte alla neces- sità di opporre un rifiuto assoluto alla registrazione del provvedimento di delega.
Roma, m arzo 1955.