BUTARIO SUGLI ACQUISTI ANTERIORI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ G IURIDICA E NON RATIFICATI
4. Nemmeno attraverso la presunzione mi pare possibile tassare, con la cessione del pacchetto azionario, il trasferimento del patrimonio
sociale. Una simile presunzione, anzi, non solo non è prevista, ma è implicitamente negletta dal diritto finanziario, prevedendo questo una apposita imposta per i trasferimenti dei titoli, l ’imposta di negozia zione (4), e non distinguendo tra cessione di singole azioni e cessione dell’intero pacchetto.
(4) Abolita con L. 6 agosto 1954, n. 603 e sostituita da altre imposizioni sulle società.
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concessione, i riferimenti alle attrezzature ed all’avviamento della miniera sono tutti dati stabiliti in funzione del prezzo del pacchetto. azionano.
Esso invero non poteva che essere determinato in rapporto al valore eco nomico rappresentato dalle azioni e cioè dalla effettiva consistenza degli im pianti della miniera e delle sue possibilità di sfruttamento. Pertanto le clau sole in parole non possono essere intese, nè sono tali da modificare il contenuto sostanziale dell’atto che è e resta quello di un atto di trasferimento del pac chetto azionario, incapace di per sè di operare un mutamento nella titolarità del patrimonio rimasto, come prima, patrimonio della società.
G iustam ente q u in d i la sen ten za im p u g n ata accolse la opposizione della
S A U M u . . . . . .
Nè più fondato ad avviso della Corte sembra il gravame della Ammini strazione finanziaria per il capo della pronuncia relativa alle spese del giudi zio poste a suo carico quale soccombente nella lite ai sensi dell art. 01 O.P.C. Essa torna a sostenere anche in questa sede che, pur accogliendosi la op posizione della SADEM, le spese non dovevano essere fatte gravare su di lei, perchè al momento della citazione in giudizio non era trascorso dalla presen tazione del reclamo in via amministrativa il termine di novanta giorni r c le sto dall’art. 148 della legge organica del registro.
Tale artìcolo dispone invero: quando l ’azione giudiziaria sia promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, l’Amministrazione non può essere condannata al rimborso delle spese di lite neanche in caso di soccom benza. La disposizione nel pensiero del legislatore tiene a determinare una
Rimane da considerare il caso della simulazione. Attraverso questa via si può giungere all’imposizione della cessione del pacchetto come cessione del patrimonio, risolvendo la questione come ogni caso di atto simulato. E la Corte d’Appello di Eirenze, appunto, non esclude che a questa conclusione si possa giungere quando, ad es., pattuizioni spe ciali e determinate modalità, che però nella fattispecie in esame non si riscontrarono, accompagnino l’atto di cessione del pacchetto. Siamo nel campo degli atti simulati, per i quali trova applicazione 1 art 8 l.r., tenuto presente il principio sopra affermato, per cui l’indagine sulla simulazione può anche fondarsi su elementi estranei all’atto registrato.
Quanto si è detto per il trasferimento inter vivos del pacchetto azio nario vale anche per il trasferimento mortis causa, agli effetti della imposta accessoria. L’erede o gli eredi dell’azionista unico non potreb bero dirsi successori anche nel patrimonio sociale se prima non sia ces
sata la società.
5. L’ultima massima è da ritenersi esatta. Secondo l ’attuale^ le gislazione il contribuente che si opponga in sede giudiziaria all’ingiun zione per imposta suppletiva di registro (per la quale, come si sa, non vige la regola del solve et repete), può beneficiare della sospensione dell’esecuzione fino alla definizione della controversia. Tale sospensione, invece, non è consentita nel caso di reclamo contro l’ingiunzione in
sorta di vaglio sia pure facoltativo attraverso cui debbano preferibilmente pas sare le controversie allo scopo di permettere alla finanza di pentirsi e di desi stere da una pretesa riconosciuta ingiusta. Senonchè lo scopo in parola non può essere conseguito nel caso di opposizione ad ingiunzione per supplemento di tassa o sopratassa perchè se il contribuente non istaura il giudizio nei trenta giorni dalla notifica decade dal diritto della sospensione degli atti esecutivi (art. 145 della legge del tegistro). Ed in questo caso, che è quello che nella specie, ricorre, è da ritenere che la norma dell’art. 148 non sia applicabile, una volta che il contribuente viene posto dalla finanza nella alternativa o di su bire l ’onere delle spese anche se vittorioso, o di rinunciare al benefìcio della sospensione degli atti esecutivi. Ed è questo in fondo anche l ’insegnamento della Corte Suprema, la quale ha superato l’apparente contrasto fra le due norme, precisando che la norma dell’art. 148 non è inconcepibile con quella del- l ’art. 145 perchè il contribuente può presentare il reclamo appena dopo l’ingiun zione e proporre poi l ’opposizione giudiziale entro il termine di legge (Cass. Sez. I, 31 maggio 1946, n. 693). H a poiché appunto l ’opposizione giudiziale Si può proporre entro i trenta giorni, è da escludere evidentemente che il con tribuente per conseguire la condanna nelle spese sia tenuto ad attendere il de corso dei giorni 90, come sostiene l ’Amministrazione appellante.
Giustamente pertanto su detta Amministrazione fu fatto gravare l ’onere
via amministrativa, perchè l ’art. 145 l.r., nel disporre, in via gene rale, che l ’opposizione in via amministrativa non sospende l ’esecuzione, non fa distinzione tra controversia relativa a imposta principale e sup pletiva. Ciò stante, si può dire che il contribuente è messo dalla legge nell’alternativa: o affidarsi al giudizio amministrativo e rinunciare al beneficio della sospensione dell’esecuzione, e attendere almeno 90 giorni dalla presentazione del reclamo, come vuole l ’art. 148 l.r. per benefi ciare delle spese, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, ovvero op porsi avanti l ’autorità giudiziaria nel perentorio termine di trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, conseguendo così lo scopo della sospensione dell’esecuzione.
Se il contribuente segue questa seconda via, pienamente legittima, ci si chiede perchè, se vittorioso, debba subire l ’onere delle spese. Tale condanna non è espressamente prevista per la seconda alternativa, nè può essere argomentata dall’art. 148, ostandovi la norma che dispone il termine perentorio di 30 giorni per ricorrere all’autorità giudiziaria.
Nè si può pretendere che il contribuente rinunci al beneficio della sospensione dell’esecuzione solo per fare piacere all’Ufficio, al quale non è negato il mezzo per garantirsi dalla condanna alle spese, notifi cando, invece dell’ingiunzione, l ’avviso di accertamento e solo qualora risulti vittorioso nel conseguente giudizio, l ’ingiunzione.
Anzi, l ’Ufficio che risulti soccombente, come nel caso in esame, è dop piamente da condannare: infatti, sollevare una questione giuridica che porta a un supplemento d’imposta e con lo stesso atto (ingiunzione) iniziare il procedimento coattivo, non risponde a quell’oculato criterio di prudenza, riflesso dall’art. 148 l.r., per il quale si determina,
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1o(rl, onorari (li causa, che vanno posti a suo carico anche per la J S S T S i d Ì i o per il rigetto dell’appello da lei proposto ai sensi dell’art. 91 C'R C . itlte„ralmente l ’appello principale'non è d’uopo passare all’esame^lelVappello incidentale della SADEM, proposto in via subordinata.
O m is s is .
verso le Commissioni c in ogni raso col decorso di 90 giorni una specie di vaglio delie controversie, allo scopo ^
rio di deflettere da pretese riconosciute ingiuste. Se lljifl > V . ’ “ °iccà » S o ingiunzione, imputi a se stesso, se non vittorioso, non al contribuente, le conseguenze della propria imprudenza.
TRIJSedeALE DI EOMA’ 24 maggl° 1954’ R0Ssini c' Ammìnistr. beni Santa
a *“ 8”° ' u“ ” «i * * *““ ° - OM>"s° » « * ... -solo Nf Z Ì ST ett: ° rT traZ̰ne Vassegno i c a r i o prodotto in giudizio al Z J ■ dlmostrare 1 adempimento di una alligazione contenuta in una scrittura privata già registrata (1).
L’Amministrazione dei beni della Santa Sede non è responsabile per l’ope- rato di un solo funzionario, allorché compia negozi giuridici diretti a scopi non funzionalmente propri della detta Amministrazione, ed esorbitanti dalla sfera Ila sua competenza e delle condizioni generiche e specifiche alle quali è su-Z su-Z u l T ' V° esercizi° della ma funzione> VOnendo in tal modo in essere un attività (abuso di ufficio ecclesiastico) qualificata delittuosa dal diritto
ca-TtOTV'tCG •
Omissis. La copia fotografica dell’assegno rilasciata dal Bossini a fa vore del Bassetti, su cui l ’Ufficio del registro ha apposto la stampigliatura «da registrare», in effetti non risulta regolarizzato col bollo di esibizione In astratto di essa il Collegio non dovrebbe tener conto, ma non tanto perchè non registrata, non essendo soggetta a registrazione, quanto perchè non bollata In concreto t u tta la , è da osservare che la mancata apposizione da parte dei- ufficio del registro è stata determinata dalla considerazione che fosse sog- ge ta a registrazione. Dimostrata la non assoggettabilità a registrazione l ’Uf- c o del registro potrà provvedere alla applicazione del bollo di esibizióne in sede di registrazione della sentenza. Che il titolo non sia soggetto a registra zione (la copia fotografica vale come se fosse stato esibito l ’originale) si può tranquillamente affermare ove si consideri che di esso la parte attrice non si serve per esercitare un’azione cambiarla tipica, ma semplicemente per dare la prova di avere il Eossini versato al Bassetti, o a chi per lui, lire 96 milioni in conformità alla lettera 27 novembre 1947 del Guidetti, già registrata (Atti privati di Roma 15 giugno 1951, n. 28662) come titolo, cioè, ridotto a documento di prova di una obbligazione. — Omissis.
(1> iegiWa°ziobn r arÌO’ eSÌbÌZ̰ n e Ìn gÌudizio e “ esistenza di obbligo di
1. L’assegno bancario, in punto a disciplina tributaria, deve rite ner«! soggetto a imposta graduale di bollo in alcuni casi, e a imposta di bollo sostitutiva dell’imposta di registro (bollo di produzione) in altri ma non può ritenersi soggetto a imposta di registro
La iegisiazione vigente prevede, difatti, per l’assegno soltanto i due predetti tributi di bollo.
in Particolare, in base all’art. 118 del R.D. 21 dicembre 1933, assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli dell Istituto di emissione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
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la validità dell’assegno è subordinata alla osservanza delle disposizioni di legge sul bollo in quanto l ’assegno resta valido, pur m difetto di regolare sottoposizione alla imposta di bollo, originariamente o nel ter mine della legge prescritto, perdendo soltanto la qualità di titolo esecu tivo con la sola conseguente impossibilità, per il possessore, di esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo, per il mancato pagamento del tri buto di bollo e delle penalità inerenti (1).
Per l’art. 119 del predetto Decreto, poi, il possessore di un assegno bancario, nel caso di assegno emesso a vuoto (art. 116, n. 2), per potere esercitare i suoi diritti di regresso deve esibire l’assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all’Ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento del solo tributo di bollo dovuto, e ciò nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione dell’assegno per il pagamento; in tal caso l’Ufficio del registro è tenuto a provvedere per l’accertamento della contravvenzione al bollo soltanto nei confronti dell’emittente (2). 1 2
(1) v R Pr o v in c ia l i E ffic a c ia d e l l ’a s s e g n o q u a le t i t o l o e s e c u ti v o , in
B a n c a , B o r s a e U t. c r e d ., 1949, II, 243; G. Zappala, Q u e s tio n i in te m a d i a s s e g n i b a n c a r i n o n r e g o l a r i c o l b o llo , i b i d . , 1949, II, 1(50. E stato ritenuto in giu risprudenza che 1’assegno bancario è assoggettabile a particolari disposizioni tributarie la cui inosservanza, peraltro, non pregiudica la validità del titolo salva la sua efficacia come titolo esecutivo e ferma la regola generale della sua regolarizzazione per la produzione in giudizio (App. Lecce, 24 maggio 19o0, in
D ir . e Q iu r ., 1950, 4901 • La Corte di cassazione, nel rilevare poi che perchè
1’assegno bancario possa essere considerato titolo esecutivo a norma dell ar ticolo 55 del R.D. n. 1730 del 1933 è sufficiente il pagamento della sola tassa fissa di bollo al momento della sua creazione, ha avvertito che il pagamento della tassa graduale si rende necessario quando l’assegno stesso debba essere fatto valere come titolo esecutivo mediante azione di regresso per non essere stato onorato dal banchiere presso il quale era stato tratto (Cass. 23 aprile 1952, n. 1116, in G iu r . I t . , 1952, I, I, 16 e 933). L ’eccezione di inefficacia del l’assegno bancario come titolo esecutivo, per irregolarità nei rapporti del bollo, è rilevabile anche d’ufficio (Cass. 14 giugno 1949, n. 1475, in G iu r . I t . M a ssi-m .,
1949, 379).
(2) C. M. Db Ma r in i, R e g o la r iz z a z i o n e fis c a le e v a lo r e e s e c u tiv o d e l l ' a s se g n o b a n c a r io e m e s s o a v u o t o , in D i r . e p r a t i c a t r i b . , 1949, II, 157 ; P. Ferrara,
A s s e g n o b a n c a r io e m e s s o a llo s c o p e r to i n q u a l i tà d i t it o l o e s e c u ti v o , in N u o v a
R i v . d ir . c o m m ., 1949, I, 180). V. in giurisprudenza in ordine alla inefficacia
esecutiva dell’assegno bancario non regolarizzato col bollo nel termine e x arti
colo 119 R.D. n. 1736 del 1933 modificato dalla L. 18 luglio 1949, n. 530; App. Genova 8 luglio 1949, in M ori. T r i b ., 1949, 246 e 22 giugno 1950, in T e r n i G e n .,
1951, 36 e App. Bologna 23 luglio 1948, D i r . e p r a t i c a t r i b ., 1949, II, 157) e, nel senso della efficacia esecutiva pur nel caso di regolarizzazione ai fini tributari
dopo il termine e x art. 119 predetto : App. Torino, 16 marzo 1949, F o r o I t . t
1949, I, 597. La Corte di appello di Brescia ha affermato che l’obbligo della re golarizzazione col bollo sorge quando l’assegno, anziché come strumento di esazione, venga usato come strumento di circolazione, essendo in tal caso equiparabile alla cambiale la quale non pub essere messa in circolazione senza la prescritta bollatura e che, in mancanza della regolarizzazione fiscale di cui all’art. 119 del R.D. n. 1736 del 1933, l’assegno anzidetto non ha qualità di ti tolo esecutivo e conseguentemente deve essere dichiarato nullo e privo di qual siasi effetto giuridico il precetto di pagamento spiccato in base allo stesso as segno (App. Brescia, 30 novembre 1949, in B a n c a , B o r s a e t i t . c r e d ., 1950, II, 365).