BUTARIO SUGLI ACQUISTI ANTERIORI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ G IURIDICA E NON RATIFICATI
1. L’art. 43 della Tabella B della Legge di registro rappresenta un tipico caso di condizione sostanziale per la applicatone delle agevo
lazioni tributarie (1): la norma, infatti, richiede per i suoi effetti u camente l ’esistenza d’nna determinata situazione¡ di fatto
completa e ultimata o riattata già dichiarata abitabile o effettivamente abitata anteriormente al trasferimento) senza necessita d alcuna me - zione nell’atto circa tale esistenza (condizione formale); onde, per q - sto tipo di agevolazioni tributarie, sufficiente stabilire, per la loro appli cazione, con i mezzi probatori compatibili con la natura del tributo, cui si riferiscono, l ’esistenza della situazione di fatto voluta dalla legge.
Ed ecco che, in tale guisa, lungi da quelle formalità o dichiara zioni (2) che, se pur vincolano le parti, rendono più sicura 1 applica zione delle agevolazioni tributarie, sorge il problema della prova de a sussistenza delle condizioni di fatto ad hoc, essendo principio generale, in materia finanziaria, che tutte le condizioni che danno diritto ai bene fici fiscali, devono non soltanto sussistere al momento in cui l ’atto viene registrato (3) ma anche essere dimostrate. _
In questa dimostrazione, che, costituendo l ’agevolazione un ecce zione alla regola, incombe al contribuente la certezza o, per lo meno, la sufficiente certezza della condizione sostanziale diviene essenzialmente
(1) C. Soieixo, Condizioni d’applicabilità delle agevolazioni fiscali per
le ricostruzioni edilizie, in Dir. Prat. Trib., 1 23950, II, 287.
(2) Frequenti esempi ne danno: l’art. 5 del D.L.Lgt. 7 giugno 194a, n 322 (trasferimenti di edifici distrutti o danneggiati dalla guerra) e l’ar ticolo 1 della Legge 6 agosto 1954, n. 604 (formazione o arrotondamento della pìccola proprietà contadina). Miste sono le agevolazioni di cui agli artt. 14 e 17 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 sull’incremento edilizio : si esigono le dichia razioni se pur non inserite nell’atto (ciré. min. 23 dicembre 1950, n. 4496), delle caratteristiche non di lusso delle costruzioni, oltre che la sussistenza di tale condizione e, per l’art. 17, delle altre analoghe a quelle previste dall’ar ticolo 43 della Tabella B l.r.
nella fattispecie. In sostanza, cioè, è stato provato che il consumo di energia elettrica e di gas, cui si riferiscono i documenti esibiti dalla contribuente, è avvenuto effettivamente nell’appartamento che formò oggetto della compra- vendita, e si è iniziato in data anteriore a quella del rogito stesso, il che si gnifica che l’appartamento era abitato prima che la vendita si stipulasse. E
questione di valutazione degli elementi concretamente offerti dall’in
teressato. , . v •
Non meglio che dalla dichiarazione d’abitabilita rilasciata, ai sen dell’art. 221 del T.TJ. di Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dall Auto rità Comunale può risultare sussistente la condizione voluta dall art. 4 Tabella B l.r. anche in funzione del dies a quo per la decorrenza del quadriennio contemplato per la riduzione dell’imposta. Ma, come noto, per ottenere tale dichiarazione dal Comune spesso occorre un tempo non indifferente e, perciò, la decorrenza dal giorno dell’effettiva abitazione è stata disposta per favorire il contribuente (4), pur che venga provato che la casa è abitata e, conseguentemente, anche ultimata.
Sul terreno di questa prova non sempre consenzienti si sono tro vati interessati e Amministrazione, la quale, ancor di recente (5), ne gando al verbale di constatazione notarile quell’assoluta efficacia, che, in passato, aveva a questo attribuito, ha disposto, giustamente mossa da qualche abuso, che, ove il notaio non impegni la sua responsabilità in più ampie e categoriche attestazioni, il requisito voluto dalla legge debba risultare da altri idonei documenti integrativi (contratti di loca zione registrati, depositi per allacciamenti d’acqua, gas, energia elet trica, ecc.). Si è allargato in tale guisa il campo d’apprezzamento dei mezzi che il contribuente deve apprestare e produrre all’atto stesso della registrazione (6), donde più volte l ’intervento delle Commissioni Ammi nistrative per dirimere le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. La giurisprudenza della Commissione Centrale postula la necessità della certezza della dimostrazione (7) ma nel contempo, non dettando limiti (8) all’entità e forme dei mezzi di prova, essa stessa si pone il problema dell’idoneità di questi (9).
2. Le controversie in materia d’imposte indirette sugli affari, che non sieno di mera estimazione, sono — com’è noto — disciplinate dal- l ’art 29 u c del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 sugli ordinamenti tributari. Stabilisce tale disposizione che «tutte le altre controversie relative alla applicazione della legge (cioè quelle che non si riferiscono alla
deter-(4) A. TTc k m a r. L a te p p e d i r e p i s t r o . Cedam, Padova, 1950, voi. TT, 42. (5) Circ. min. 28 dicembre 1950, n. 121653.
(7) Com m Centr. 22 gennaio 1953, n. 43608. in B o ll. T r iti. Tnf., 1953, 1020, 24 novembre 1947. n. 93369. in R i v . L e p . F is e .. 1949. 351.
(81 Comm. Centr., 11 aprile 1940. n. 24923, in R t v . L e p . F is e 1940. 766. (91 Comm. Centr.. 22 gennaio 1953 clt. al n. 7; Comm. Centr., 18 marzo 1952 n. 34305. in R i v . L e p . F is e ., 1952, 771; Comm. Centr., 1” febbraio 1954, n.'56886, finora inedita.
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stato sostanzialm ente dim ostrato altresì che il Big...., al cui nome figurano Inte sta ti i documenti suddetti, era appunto l ’inquilino che abitava 1 appartam ento in questione, tan to che è stato in grado di consegnare a ll’Ufficio Tecnico E ra riale la ricevuta n. 015869 riguardante il consumo di energia elettrica del mese di maggio del 1948. Ciò posto si può concludere che spetta alla contribuente la riduzione dell’imposta alla m età. L ’Ufficio nel re stitu ire gli a tti della
contro-minazione di valore dei beni trasferiti) sono decise in primo grado dalle Commissioni Provinciali e in secondo grado dalla Commissione
Cen-tr&lc ))
Comunemente tali controversie si dicono «controversie di diritto» dal nome dato in origine, all’atto dell’istituzione dei nuovi organi del contenzioso amministrativo in materia d’imposte indirette sugli affari, dalla circolare ministeriale fondamentale del 21 aprile 1938, n. 8478, contenente istruzioni per l ’applicazione del citato decreto legge, alle vertenze riguardanti il merito della tassazione. Ma è di tutta evidenza l ’osservazione che la locuzione «controversie relative all’applicazione della legge » è più ampia di quella, erroneamente ritenuta, di « contro versia per violazione di legge » cioè di « controversia di diritto » (10). Invero si applica la legge non solo quando si risolve una questione di diritto ma anche quando si decide una questione di fatto (11): in ambedue i casi il giudice determina qual’è la concreta norma che regola quel caso, il che vai quanto dire applica la legge (12).
Così, in tema di agevolazioni tributarie riguardanti un determinato oggetto, è applicabile la norma che la prevede o la norma della comune tassazione? In questo caso è imprescindibile stabilire se e in quali limiti ricorrano i presupposti voluti dalla legge per l ’applicazione della prima o. se esclusa, della seconda; è imprescindibile che l ’indagine del giudice tributario non si soffermi sul solo esame delle norme di diritto.
La questione di fatto è la condizione indispensabile affinchè sorga la questione di diritto, giacché parte sostanziale della pretesa giuridica è il fa tto giuridico (13), cioè la situazione che produce un effetto giuri dico ed è perciò giuridicamente rilevante (14). E giuridicamente
rilè-(10) E. Allorio, D ir . P r o c . T r iti., Utet, Torino, 1953, 342 e 348.
(11) Per stretta aderenza al tema specifico trattato si prescinde dal pa rallelo argomento In tema d’imposte dirette, nelle quali la competenza della Commissione Centrale e dell’Autorità Giudiziaria sarebbe circoscritta a quella
specie di questioni c.d. c o m p le s s e dalle ampie risonanze in dottrina; veggansi,
in particolare, le acute note di : G. Buzzurri, D i r . p r o c . t r i t i . - R i m e d i s t r a o r d i n a r i d ’im p u g n a t i v a , in R i v . d i r . fin . e se . fin ., 1952, I, 75; nonché: E. Atxorìo,
op. c i t ., 340; A. Be r l ir i, I l p r o c . t r i ti , a m m in ., Magnani e Ganassi, Reggio E., 1940, I, 75; A. D. Gia n n in i, I s t i t . d i d i r . t r i ti ., Giuffrè, Milano, 1951, 216; B.
Coci’vera, G iu d iz i d i l e g i t t . e g iu d . d ì m e r it o n e lla c o m p e te n z a f u n z io n a le d e lla C o m m . C e n tr ., in R i v . i t . d i r . fin ., 1942, IX, 121.
(12) A. Bekliri, o p . c i t ., I, 81.
(13) D ’Angelotti, T e o r ia g e n e r a le d e l p r o c e s s o , L i b r e r i a f o r e n s e , Roma, 1951, 140.
(14) F. Messineo, M a n u a le d i d i r . c i v i l e e c o m m ., Cedam, Padova, 1943, I. 197; D. Barbero, S i s t e m a i s t . d e l d i r . p r i v . i t a l i a n o , Utet, Torino, 1949, I, 231.
versi a, ha voluto rilevare che l ’onere della prova deve far carico non già alla Finanza, ma alla parte che chiede l ’applicazione di una norma di favore, ed ha aggiunto che, del resto, la legge non conferisce alla Commissione Centrale le facoltà di indagini che sono state concesse alle Commissioni Distrettuali e Provinciali.
Tale rilievo è infondato; la Commissione Centrale nelle controversie di
vante è, nel caso dell’art. 43 Tabella B l.r., la situazione dell’immobile trasferito creata ed affermata dall’interessato; e la distinzione, specie in tema d’agevolazioni tributarie, tra giudizio di fatto e giudizio di di ritto è assolutamente empirica perchè non esiste giudizio di diritto che non sia giudizio di fatto e viceversa.
E, poiché ex facto o ritu r ju s, l ’accertamento dell’identità o della