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Il diritto alla libera espressione nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

2. L’evoluzione filosofico-normativa del diritto alla libera espressione: dall’Antica Grecia al riconoscimento nei trattati internazional

2.1. Il diritto alla libera espressione nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo284 (d’ora in poi anche DUDU) approvata in seno alle Nazioni Unite nel 1948 ha rappresentato forse il passo più importante per affermare il valore della libertà di espressione nel diritto internazionale. L’art. 12 di tale atto afferma che nessuna persona deve subire alcuna ingerenza nella propria vita privata e famigliare. Deve rimanere inviolata anche la corrispondenza inviata e ricevuta. La protezione si estende alla sfera dell’onore e della reputazione, che non deve subire ingiusti attacchi sia dai pubblici poteri che da soggetti privati.

L’articolo in questione solleva diversi spunti di riflessione, valevoli anche per il contesto digitale, che non devono essere trascurati. Risulta evidente il legame tra diritto alla privacy e libertà di espressione: una persona può essere libera di esprimere il proprio pensiero solamente nel caso in cui la sua sfera privata risulti non intaccata e inviolabile. Nel caso contrario, potrebbe infatti temere ritorsioni nei propri confronti o verso i propri affetti, decidendo quindi di tacere e di non esercitare il proprio diritto alla libertà di parola. Riveste particolare importanza anche il riferimento all’inviolabilità della corrispondenza; si può riconoscere in questa disposizione il passaggio da una concezione della privacy intesa come “diritto ad essere lasciati soli”, così come formulata nel celebre articolo285 di

Warren e Brandeis del 1890 ad un diritto a far circolare le informazioni. La riservatezza non si limita più alla sfera privata concreta e materiale, ma si estende anche ai dati fatti circolare.

Proseguendo nell’analisi di quanto statuito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, si riscontra la categorica affermazione dell’art.19, secondo il quale ogni essere umano vanta il diritto alla libertà di opinione e di espressione, che include la prerogativa di esternare le proprie convinzioni senza timore di ingerenza alcuna, così

284 Il testo ufficiale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvato dall’Assemblea

Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, è disponibile al seguente link https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf (consultato il 16 settembre 2019).

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come quella di cercare, diffondere e ricevere informazioni attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione senza dover tenere conto di confini o barriere. Nelle parole della DUDU risulta evidente lo stretto legame tra libertà di espressione e diritto all’informazione; solamente la persona informata può far sentire la propria voce con un’effettiva cognizione di causa.

L’articolo 19 appena menzionato può trovare una valida applicazione anche nel mondo cibernetico286. Il testo della norma fa riferimento alla possibilità di “ricevere” e “diffondere” informazioni (receive e impart nella formulazione originale in lingua inglese); l’elenco dei comportamenti permessi descrive perfettamente la navigazione on-

line di qualsiasi utente cibernetico. D’altronde, una qualsiasi connessione Internet non si

risolve in altro che in una continua condivisione di dati con i restanti membri della rete informatica.

La formulazione dell’articolo 19 lascia presupporre che i suoi estensori fossero consapevoli delle possibilità di sviluppo dei mezzi di comunicazione e volessero far sì che il loro lavoro non diventasse presto obsoleto, ma fosse invece adattabile alle esigenze future. L’ottica rivolta al futuro è testimoniata anche dalla precisazione della possibilità per le persone di scegliere qualsiasi strumento comunicativo; non vengono formulati elenchi tassativi, ma si lascia spazio alle possibili evoluzioni tecnologiche. Vengono individuati tre nuclei fondamentali del diritto alla libera espressione, che restano immutabili indipendentemente dal mezzo di comunicazione prescelto: la libertà di condividere le proprie idee, di ricercare informazioni e di riceverle.

Il diritto alla condivisione viene confermato dal successivo art.27, secondo il quale ogni persona deve avere la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale, culturale e politica della propria comunità, di godere delle manifestazioni artistiche e dei benefici connessi al progresso scientifico. In altre parole, viene riconosciuto all’essere umano il diritto a godere dei risultati ottenuti attraverso la circolazione delle informazioni.

Come precedentemente accennato, l’affermazione dei diritti umani non è assoluta, ma circondata da alcuni limiti. L’art.29.2 della DUDU stabilisce che l’esercizio dei diritti stabiliti dalla Dichiarazione incontra i limiti previsti dalla legge per il riconoscimento e il rispetto delle libertà altrui, nonché per la salvaguardia di fattori determinanti come l’ordine e la sicurezza pubblica. Studiando la disposizione in esame, si nota che le limitazioni ammesse non sono tassative e predeterminate, ma sono modellabili a seconda

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delle esigenze della collettività a cui si riferiscono. Deve quindi procedersi a una valutazione del caso concreto; i confini della libertà di espressione non sono astrattamente individuabili e possono subire modifiche a seconda dei diversi contesti sociali, geografici e temporali in cui si colloca il suo esercizio.

Considerate le diverse opinioni in tema di diritti umani, si comprende il motivo per cui la DUDU non è uno strumento giuridicamente vincolante; è stata approvata infatti dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso una Risoluzione287.

Nonostante la sua natura non obbligatoria, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è diventata ben presto un elemento fondamentale del diritto internazionale, influenzando in maniera determinante le successive carte costituzionali e creando attorno ad essa un formidabile consenso, come si evince dalla prassi degli Stati e dalle pronunce di molte corti internazionali.

L’azione delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti umani non si è fermata alla promulgazione della DUDU, come testimoniato dalla creazione della Commissione dei Diritti Umani (oggi rinominata Consiglio per i Diritti Umani).

2.1.1. Il lavoro del Consiglio per i Diritti Umani e dello Special Rapporteur sulla libertà di espressione

L’allora Commissione dei Diritti Umani è stata creata nel 1946 sulla base di quanto previsto dall’art.68 della Carta delle Nazioni Unite. Il suo scopo era quello di promuovere una visione basata sul rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali; il primo passo per raggiungere questo ambizioso scopo fu proprio la redazione della DUDU.

Nel 1993 questo organo decise di creare la figura del Relatore Speciale (Special

Rapporteur) sulla libertà di espressione e di opinione, al fine di indagare sull’effettivo

rispetto di tale principio tra i Paesi membri delle Nazioni Unite.

Ai fini della presente trattazione, è utile soffermarci sul rapporto del 1998 avente ad oggetto la relazione tra tecnologie digitali e comunicazione288. La rete Internet venne

287 Risoluzione 217 A (III) adottata il 10 dicembre 1948.

288 Report of the Special Rapporteur, Mr. Abid Hussain, submitted pursuant to Commission on Human

Rights resolution 1997/26 (Doc. E/CN.4/1998/40 del 28 gennaio 1998), https://digitallibrary.un.org/record/1494435 (consultato il 17 settembre 2019).

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definita come intrinsecamente democratica, poiché offre ad un vasto pubblico nuove fonti di informazione e permette ai propri utenti di prendere parte ad un meccanismo di comunicazione con diffusione globale. Considerato ciò, gli Stati che impongono misure restrittive alla navigazione sul web vengono accusati di tenere un atteggiamento paternalistico, specialmente per la giustificazione addotta di voler così proteggere l’integrità morale della propria popolazione.

Queste limitazioni, nell’opinione dello Special Rapporteur, non riconoscono la possibilità per i cittadini di autodeterminare il proprio sviluppo civico e sociale, rappresentando un’intollerabile ingerenza nella loro sfera privata che è incompatibile con i principi di dignità e libertà della persona umana. La convinzione è che lo sviluppo del

public discourse non richieda alcun intervento statale e che possa formarsi quindi in

autonomia, secondo le libere determinazioni dei cittadini stessi.

L’attenzione delle Nazioni Unite al complesso rapporto tra nuove tecnologie e libertà di espressione ha portato al report del 2011 dello Special Rapporteur Frank LaRue289. Il rapporto ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta nell’azione a difesa di uno spazio cibernetico aperto e fruibile per ogni utente, andando a influenzarne gli sviluppi internazionali successivi290. Partendo dall’analisi del ruolo avuto dalle reti digitali e dai social media nelle rivolte della cd. Primavera Araba291, LaRue ha concluso che Internet è uno strumento fondamentale per la realizzazione di una vasta gamma di diritti fondamentali. Lo Special Rapporteur ha poi aggiunto che è ormai imprescindibile un’azione unitaria a livello globale volta ad assicurare a ogni essere umano la possibilità di accedere allo spazio cibernetico.

289 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and

expression, Frank La Rue (Doc A/HRC/17/27 del 16 maggio 2011), https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf (consultato il 17 settembre 2019).

290 P.DE HERT, D.KLOZA, Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights

framework?, in European Journal of Law and Technology, vol.3, n.3., 2012, pp.1-32

291 Primavera Araba è l’espressione con cui solitamente si fa riferimento alle rivolte che hanno caratterizzato

i Paesi arabi nel 2011, http://www.treccani.it/enciclopedia/primavera-araba/ (consultato il 17 settembre 2019).

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2.2.Il riconoscimento nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici della

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