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Il diritto alla privacy nell’art.8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamental

4. I principali strumenti legislativi internazionali a tutela del diritto alla protezione dei dati personal

4.2. Il diritto alla privacy nell’art.8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamental

Il Consiglio di Europa è un Organizzazione Internazionale fondata a seguito della Seconda Guerra Mondiale per propagandare e proteggere i valori della democrazia e dello stato di diritto sul territorio europeo.

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali450, ratificata nel 1950 ed entrata ufficialmente in vigore nel1953, persegue

tale scopo. Gli Stati firmatari hanno l’obbligo di rispettare le previsioni della Convenzione, incorporandola o attribuendole valore legale attraverso apposite disposizioni legislative nazionali. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha il compito di sanzionare eventuali comportamenti contrari a quanto previsto dalla Carta, considerando i ricorsi di individui, gruppi di individui e persone giuridiche come ONG e associazioni internazionali. Possono agire di fronte alla Corte anche Stati che segnalano violazioni tenute da altri Paesi contraenti.

L’art.8 della Convenzione sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, della casa e della corrispondenza. La disposizione tutela due differenti valori della persona: da una parte il rispetto della vita privata che deve essere salvaguardata da intrusioni esterne, e dall’altra l’inviolabilità di un diverso tipo di spazio, quello emozionale e reputazionale, in cui l’essere umano deve sentirsi libero di formare ed esprimere la propria personalità451.

La terminologia utilizzata nella formulazione dell’art.8 si distingue da quella degli altri articoli della Convenzione, poiché l’attenzione viene posta sul “rispetto” della dimensione intima della persona e non su un esplicito diritto alla privacy452. Questa

450 Consiglio di Europa, Trattato n.005, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e

delle Libertà Fondamentali, 4 novembre 1950, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/- /conventions/treaty/005 (consultato il 17 luglio 2019).

451B.M.HALE,Countryside Alliance and others v Attorney General and another, (2007) UKHL 52, par.110, https://publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd071128/countr-1.htm (consultato il 17 luglio 2019), par.110.

452S.LAMBERT,A.LINDSAY-STURGO,Focus on art.8 ECHR: recent developments, in Judicial Review, n.13,

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particolare scelta terminologica, insieme alla specificazione che le limitazioni al libero esercizio di tale diritto sono consentite solamente se “necessarie per una società

democratica”453, ha lasciato un ampio margine di discrezionalità alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella valutazione della sussistenza di un’effettiva violazione dell’art.8. L’articolo in questione è formulato secondo il tradizionale schema dell’obbligazione negativa454: il potere pubblico deve astenersi dall’interferire con la

dimensione privata della persona, così come devono farlo gli altri membri della collettività. Lo Stato può però essere chiamato ad adottare misure concrete455 per far sì che i propri cittadini godano di una vita intima senza dover temere ingerenza alcuna; spetta perciò alla Corte valutare quali siano gli effettivi doveri dello Stato nel caso in esame.

Per determinare se una specifica limitazione del diritto sancito dall’art.8 può essere considerata come necessaria per il mantenimento dell’ordine democratico, i giudici di Strasburgo devono trovare un punto di equilibrio tra gli interessi dello Stato e quelli del ricorrente. Un orientamento giurisprudenziale più risalente vedeva come legittima l’interferenza apportata dal potere pubblico alla dimensione privata di un individuo se era necessaria per rispondere a un pressante bisogno dell’intera collettività sociale456;

spettava allo Stato chiamato in causa giustificare tale requisito. Successivamente la Corte ha affermato che per essere considerata necessaria per la salvaguardia della democrazia, un’ingerenza alla privacy doveva essere considerata come proporzionata alle finalità, che dovevano essere comunque compatibili con la CEDU, che intendeva perseguire457. Per poter valutare se il criterio di proporzionalità è stato effettivamente rispettato, i giudici devono primariamente esaminare le scelte legislative che sono alla base della misura intrapresa e oggetto di controversia; in questa maniera è possibile stabilire se i diritti della persona sono stati effettivamente rispettati e se questa ha rispettato i criteri di ammissibilità del ricorso alla Corte, come il previo esperimento dei mezzi di tutela giurisdizionale interni.

453 Art.8 par.2 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà

Fondamentali.

454 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Kroon and Others v.Netherlands, ricorso n.18535/91, 27 ottobre

1994, par.31.

455 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Lozovyye v.Russia, ricorso n. 4587/09, 24 luglio 2018, par.36. 456 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Dudgeon v.The United Kingdom, ricorso n.7525/76, 22 ottobre

1981, par.51-53.

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4.2.1. La definizione di “vita privata” e il diritto alla protezione dei dati personali nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Il concetto di “vita privata” è ampio e difficilmente racchiudibile in un’unica definizione, poiché abbraccia diversi aspetti della socialità di una persona458. Non indica solamente una dimensione che è prerogativa esclusiva della persona, nella quale è precluso l’ingresso per ogni altro soggetto terzo e che non ha collegamenti con il mondo circostante. L’art.8 della Convenzione protegge il diritto all’autonomia personale, garantendo agli individui di entrare in contatto con gli altri membri della collettività e di intrattenere con loro relazioni di ogni tipo; è il diritto ad avere una “vita sociale privata”459. Può includere ciò che avviene durante l’espletamento di attività

professionali460 o commerciali, così come le interazioni con altre persone avvenute in luogo pubblico461.

La raccolta e il trattamento di dati personali da parte di una pubblica autorità possono comportare la violazione di quanto previsto dall’art.8, specialmente se le informazioni raccolte fanno riferimento al lontano passato della persona a cui si riferiscono462 o alle sue opinioni politiche e ideologiche, ricadendo quindi nella categoria dei dati sensibili e maggiormente bisognosi di un’adeguata tutela463.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è trovata in numerose occasioni a dover valutare l’effettiva sussistenza di una violazione dell’art.8, sviluppando una casistica di cui si vuole compiere una breve rassegna non esaustiva. Ad esempio, sono stati sanzionati comportamenti abusivi nel caso di informazioni personali relative alle idee politiche raccolte e archiviate da autorità pubbliche464, così come nell’inclusione di nominativi all’interno di archivi nazionali di persone colpevoli di crimini sessuali465. I giudici di

458 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, S and Marper v. The United Kingdom, ricorsi riuniti n.30562/04 e

n.30566/04, 4 dicembre 2008, par.66.

459 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Barbulescu v.Romania, ricorso n.61496/08, 5 settembre 2017,

par.71; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Botta v.Italy, ricorso n. 153/1996/772/973, 24 febbraio 1998, par.32.

460 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Fernandez Martinez v.Spain, ricorso 56030/07, 12 giugno 2014,

par.110.

461 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Uzun v.Germany, ricorso 35623/05, 2 dicembre 2010, par.43. 462 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Rotaru v.Romania, ricorso 28341/95, 4 maggio 2000, par.43-44. 463 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Catt v.The United Kingdom, ricorso 43514/15, 24 aprile 2019,

par.112 e 123.

464 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Associazione “21 dicembre 1989” and others v.Romania, ricorso

n.33810/07, 24 maggio 2011, par.115.

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Strasburgo hanno ritenuto violato l’art.8 anche in mancanza delle opportune tutele giuridiche per la raccolta e il trattamento delle impronte digitali delle persone imputate di reato (ma non ancora condannate)466 e nella richiesta agli atleti professionisti di fornire a cadenza regolare informazioni sulla loro posizione geografica e sulle loro attività nell’ambito della lotta al doping467.

La Corte non ha invece rilevato alcuna violazione da parte dello Stato che collaziona dati personali di soggetti arrestati per atti terroristici468; le autorità pubbliche non possono però ricorrere ad ampie e indiscriminate operazioni di raccolta informazioni di soggetti imputati di reato senza una chiara e dettagliata legittimazione normativa che preveda le adeguate garanzie anche per le persone coinvolte469.

Le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo qui prese in considerazione offrono lo spunto per alcune considerazioni. Non è possibile ricostruire in maniera aprioristica le caratteristiche di una condotta in violazione del diritto al rispetto della vita familiare e privata così come riconosciuto dall’art.8 della Convenzione; le numerose circostanze ed evenienze in cui questa può verificarsi impediscono qualsiasi elenco tassativo.

Il diritto alla privacy entra in gioco in moltissimi aspetti della vita quotidiana che non possono essere riassunti preventivamente in un articolo della Convenzione, anche alla luce del costante progresso tecnologico che causa sempre nuovi rischi per la sfera privata e intima delle persone. La Corte deve inoltre mantenere un delicato equilibrio tra interessi apparentemente contrapposti: da una parte la necessità degli Stati di mantenere la sicurezza all’interno del territorio nazionale, obbiettivo spesso raggiunto anche attraverso operazioni di raccolta dati e di sorveglianza digitale, dall’altra parte il diritto dei cittadini alla tutela della propria privacy e autonomia informativa contro l’intervento dei pubblici poteri. I giudici devono quindi esercitare il proprio potere discrezionale valutando caso per caso le circostanze che sono portate alla loro attenzione: questo è reso possibile anche dalla formulazione stessa dell’art.8, che si distingue per la sua ampiezza e non tassatività.

466 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, M.K.v.France, ricorso 19522/09, 18 luglio 2013, par.26.

467 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, National Federation of Sportspersons’ Associations and Unions

(FNASS) and Others v. France, ricorsi uniti n.48151/11 e 77769/13, 18 aprile 2018, par.155-159.

468 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Murray v. The United Kingdom, ricorso n.14310/88, 28 ottobre

1994, par.93.

469 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, M.M. v. The United Kingdom, ricorso n.24029/07, 29 aprile 2013,

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4.3. La Convenzione 108 del Consiglio di Europa: il primo documento

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