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Diritto alla salute ed espulsione dello straniero: sentenza n 252/01.

CAPITOLO 3: LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL DIRITTO ALLA SALUTE.

3.2 Diritto alla salute ed espulsione dello straniero: sentenza n 252/01.

Il diritto degli stranieri irregolari a ottenere cure mediche nelle strutture sanitarie pubbliche in relazione alla disciplina dell’espulsione è stato ed è il principale oggetto dei giudizi posti in essere di fronte ai giudici ordinari. Il punto di partenza a tale proposito è rappresentato dalla nota sent. della Corte

205 Randazzo A., La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?, in www.giurcost.org.

Costituzionale n. 252 del 2001, che ha fornito una chiave di lettura apertamente estensiva del contenuto essenziale del diritto alla salute, e ha operato un bilanciamento favorevole al pieno riconoscimento di tale diritto, quando la sua tutela risulti astrattamente in contrasto con la concreta operatività delle norme sull’espulsione.207

Il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 4 marzo 2000, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 2° comma del d.lgs. n. 286 del 1998208 nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero extracomunitario che, entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, necessiti di un trattamento terapeutico essenziale in relazione alle sue pregresse condizioni di salute. Per il giudice remittente tale disposizione violerebbe il diritto della salute di cui è titolare ciascun individuo (art. 2 e 32 Cost.),209 non rientrando il caso in questione fra le fattispecie previste dall’art. 35 3° comma del T.U., che contemplerebbe solo il diritto alle “cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali” per lo straniero irregolare che “venga ad ammalarsi nel territorio dello Stato”.

La Corte Costituzionale, in primo luogo, riconosce inizialmente che la tutela della salute è un diritto “costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti,210 ma successivamente sottolinea che esiste “un nucleo irriducibile” del diritto stesso “protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità

207Grosso E., Stranieri irregolari e diritto alla salute: l’esperienza giurisprudenziale, in

Cittadinanza, Corti e Salute, Collana di quaderni del Centro ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” vol. 5, CEDAM, 2007 pag. 163.

208Ossia il T.U. in materia d’immigrazione.

209In merito al rapporto tra art. 32, art. 2 e art. 3 della Costituzione è possibile consultare

oltre al Paragrafo 1.1.3. In un Paese di migranti: la tutela della salute fra il Principio di Uguaglianza e il Principio di Reciprocità, Alpa G., La protezione del danno alla salute e il risarcimento del danno alla persona in una prospettiva europea, in Balduzzi R. (a cura di), Cittadinanza, Corti e Salute, Collana di quaderni del Centro ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” vol. 5, CEDAM, 2007 pag. 107- 114.

210 Sul punto si vedano in maniera conforme le sentenze della Corte Costituzionale nn. 218

umana”211 e come tale deve essere riconosciuto anche agli stranieri, a prescindere dalla loro posizione, regolare o irregolare, all’interno dello Stato. Tale principio emergente dall’art. 32 Cost. ha avuto un effettiva attuazione mediante l’art. 2 del T.U. nella parte in cui esso riconosce allo “straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato” i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Inoltre secondo il giudice delle leggi il T.U. rispetta le previsioni costituzionali inerenti al diritto alla salute, prevedendo “un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri” distinguendo in particolare tra gli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale iscritti al S.S.N. (art. 34), dagli stranieri regolarmente presenti sul territorio dello Stato ma non iscritti al S.S.N. (art. 35 1° e 2° comma), e dagli stranieri presenti irregolarmente sul territorio dello Stato (art. 35 3° comma). Quanto a quest’ultima ipotesi, la Consulta sottolinea come sia garantito il “nucleo irriducibile” del diritto alla salute, essendo previsti “non solo gli interventi di assoluta urgenza e quelli indicati dall’art. 35, comma 3, secondo periodo, ma tutte le cure necessarie, siano esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, anche continuative, per malattie e infortunio212”.

In base a tale analisi la Corte Costituzionale ha ritenuto che non sussistesse la violazione delle norme costituzionali indicate dal giudice remittente. La Corte rileva, infatti “l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo” e afferma che “la valutazione dello stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure deve essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento medico” e che, tenuto conto dell’intera disciplina del T.U. in materia di immigrazione, “di fronte ad un ricorso avverso un provvedimento di espulsione si dovrà, qualora vengano

211Sul punto si vedono in maniera conforme le sent. della Corte Costituzionale nn. 247 del

1992, 267 del 1998, 309 del 1999 509 del 2000.

212 Algostino A., Espulsione dello straniero tutela del diritto alla salute: spetta al giudice

invocate esigenze di salute dell’interessato, preventivamente valutare tale profilo”, eventualmente ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge consente di utilizzare “pur in un procedimento caratterizzato da concertazione e da esigenze di rapidità”. Nell’ipotesi in cui lo stato di salute del soggetto sia incompatibile con l’espulsione il giudice “dovrà provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l’espulsione.” 213

La Corte rileva quindi, mediante una sentenza interpretativa di rigetto che sebbene il diritto alla salute sia un diritto condizionato esso non può essere leso nel suo nucleo essenziale, ma deve essere possibile una valutazione caso per caso, che consenta di interrompere o sospendere la procedura di espulsione quando l’esecuzione di tale provvedimento possa recare un pregiudizio irreparabile proprio al nucleo essenziale di tale diritto. E’ compito dell’operatore sanitario rilevare, caso per caso, se l’esecuzione del provvedimento di espulsione comporta o meno una concreta lesione del nucleo essenziale del diritto alla salute e in tali casi si “dovrà provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l’espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell’immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio di tale diritto”. Sarà quindi il medico a stabilire nel singolo caso quando un intervento deve essere considerato “urgente” o comunque “essenziale”. Proprio il riferimento al requisito dell’essenzialità, che si affianca all’urgenza, consente all’operatore un’ampia discrezionalità. Mancando qualsiasi definizione generale, il medico è sostanzialmente in grado, se lo ritiene, di garantire l’intervento in tutti i casi in cui vi sia una patologia di una certa importanza. E non a caso nella pratica medica, la formulazione legislativa è stata intesa con la massima estensione214.

213 Cfr. Bolognino D. De Martini G.C., Democrazia partecipativa e nuove prospettive della

cittadinanza, Wolters Kluwer Italia, Milano 2010, pag. 49 e ss.

214 Grosso E., Stranieri irregolari e diritto alla salute: l’esperienza giurisprudenziale, in

Cittadinanza, Corti e Salute, Collana di quaderni del Centro ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” vol. 5, CEDAM, 2007 pag. 164, ma sul punto anche Pirone G.M., La solidarietà sanitaria quale strumento di inclusione sociale degli immigrati, intervento al convegno organizzato dal CNR, Roma, 2003, in www.iims.it/index_online.html.

La sent. n. 252 del 2001 suggerisce tuttavia un'altra conclusione non del tutto positiva, pur prevalendo la tutela del diritto alla salute rispetto alle esigenze sottese all’espulsione, l’interessato è costretto a ricorrere contro il provvedimento poiché nessuna norma prevede esplicitamente che quest’ultimo non venga adottato nei confronti di un soggetto che necessiti di cure mediche. L’immigrato irregolare se è nelle condizioni di essere espulso per far valere il proprio diritto alla salute dovrà ricorrere al giudice per vedere attuato il suo diritto e chi adotta il provvedimento legislativo non è tenuto, in ragione di una espressa disposizione legislativa a considerare il diritto stesso. Certo si può sostenere a ragione che anche l’autorità che adotta l’espulsione c.d. amministrativa (il Prefetto o il Ministro dell’Interno) deve rispettare il diritto costituzionale alla salute riconosciuto ad ogni individuo, ed in particolare, dovrebbe adeguarsi alla tutela della salute così come “interpretata” dalla Corte Cost., ma lasciare la soluzione del problema alla buona coscienza e volontà di ciascun giudice e questore sarebbe un rimedio rozzo ed approssimativo, non auspicabile quando si tratta di misure che incidono in misura significativa sui diritti inviolabili della persona umana.215

3.3 Diritto alla salute e il requisito della cittadinanza alla

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