CAPITOLO 2: LA LEGISLAZIONE ORDINARIA E IL DIRITTO ALLA SALUTE
2.5 Il Pacchetto Sicurezza (94/09): l’introduzione del reato d’ingresso e soggiorno illegale e il Divieto d
2.5.1 I soggetti più a rischio: Donne e minori e l’impatto del reato di clandestinità.
La legge n.94 del 2009, malgrado non abbia abrogato il divieto di segnalazione sancito dal 5° comma dell’art. 35 T.U. ha avuto tuttavia effetti estremamente negativi, in particolar modo legati al reato di ingresso e di soggiorno irregolare introdotto all’art. 10 bis T.U.: si è infatti rilevata180 una profonda riduzione degli accessi da parte degli immigrati irregolari a molti servizi sanitari. La presenza si è mantenuta costante per i servizi a cui si accede tramite invito, come ad esempio la psicologia transculturale e per i servizi di Pronto Soccorso, ai quali in molti casi è impossibile non rivolgersi, si è invece rilevata un’importante diminuzione sia per gli interventi di diagnosi precoce e di prevenzione, sia per gli interventi dove è fondamentale la componente riabilitativa tali da pregiudicarne il buon esito.
I dati raccolti hanno dimostrato sostanzialmente che i migranti privi del permesso di soggiorno, almeno nel periodo immediatamente successivo all’approvazione del Pacchetto Sicurezza si sono rivolti ai presidi sanitari principalmente quando la gravità dell’evento non ha lasciato loro altre alternative, ad esempio per traumi e ferite da lavoro, e anche in questi casi con molta prudenza, preferendo quando possibile non rischiare la propria presenza in Italia.
179Onida V., Le vie del mare e le vie della legge, in Il Sole24Ore 19.05.2009.
180 Così come risulta dall’indagine condotta dall’Ordine dei Medici Chirurghi di Torino
consultabile al sito www.piemonteimmigrazione.it e dalla stessa indagine condotta dal Ministero dell’Interno, condotta da l’on. S. Femminis Pacchetto Sicurezza, un anno dopo, in Cammini di giustizia- agosto/settembre 2010 consultabili all’indirizzo: www.interno.gov.it.
Ulteriori dati sconcertanti riscontrati dai servizi pubblici riguardano gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza e gli aborti spontanei con complicazioni: dall’aprile del 2009 infatti si è registrata una diminuzione importante dei primi e un aumento preoccupante dei secondi. Tali elementi fanno presumere che vi sia una crescita dei tentativi di aborto clandestino181 (soprattutto per via farmacologica182) conseguenza di una legge che ha provocato un’effettiva lesione del diritto alla salute non solo della donna ma anche del feto.
Una situazione non meno complicata si può riscontrare anche nei confronti delle donne straniere prive del permesso di soggiorno che decidono di portare avanti la gravidanza, poiché esse si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile. Il T.U. all’art. 19 vieta temporaneamente l’espulsione delle donne in gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, senza tuttavia eliminarne lo stato di clandestinità. Di conseguenza una volta trascorsi i sei mesi dalla nascita del figlio queste donne saranno imputabili per essere entrate nello Stato senza autorizzazione e il procedimento penale non sarà sospeso dallo stato di gravidanza.183 Le donne immigrate vivono quindi una situazione paradossale: hanno il diritto di chiedere un permesso di soggiorno conformemente alle norme che tutelano la maternità nel nostro Paese, ma per ottenerlo si vedono obbligate ad autodenunciarsi, prospettando, quindi, come migliore decisione quella di rimanere comunque nell’irregolarità. L’unica eccezione si avrebbe nel caso in cui la donna perda il permesso di soggiorno durante la gravidanza: in questo caso, infatti, non sarebbe entrata irregolarmente in Italia, e poiché la sua permanenza sarebbe consentita dall’art. 19 T.U., si potrebbe sostenere che
181 Emblematico è il caso riportato dalle cronache della nigeriana Johanes Medel Ehiorobo,
che mediante un attaccapanni in ferro, ha cercato di interrompere la gravidanza, causando non solo la morte del bambino, ma anche la sua. Notizia consultabile in
www.giornalettismo.com.
182 E’ particolarmente diffusa la pratica di assumere in grandi quantità un farmaco
normalmente utilizzato per problemi gastrici, che in alcuni casi, oltre a provocare la morte del feto, causano gravi emorragie interne alla gestante.
183Geraci S, Marceca M, Donne e bambini immigrati, in: Geddes M, Berlinguer G (a cura di).
tale norma accordi l’esercizio di un vero e proprio diritto, e quindi preveda una causa di non punibilità184.
Inoltre l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno per il cittadino straniero in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile previsto dall’art. 1 comma 22 lett. g) T.U. oltre ad alimentare il clima di incertezza e di paura fra la popolazione immigrata ha conseguenze negative anche per il neonato, come possono registrarlo all’anagrafe se irregolari? Per evitare che la legge n. 94/2009 producesse figli invisibili il Ministero dell’Interno ha precisato con la Circolare del 7 agosto 2009 che “per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”.
A ben vedere quindi sia il reato di ingresso e di soggiorno ex art. 10 bis T.U. che l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno ex art. 1 comma 22 lett. g), malgrado in quest’ultimo caso i successivi chiarimenti, hanno determinato di fatto situazioni ambigue e paradossali che hanno portato a una notevole diminuzione della tutela della salute sia del minore, sia della donna in stato di gravidanza: quest’ultima, per timore di incorrere in un procedimento di espulsione, può decidere di non accedere ed usufruire dei servizi sanitari pubblici, determinando così notevoli rischi sia per la vita e la salute del nascituro sia per la donna stessa.
Il clima d’incertezza e di preoccupazione creato dalla legge n. 94 del 2009, contribuisce non solo a limitare l’effettivo accesso ai servizi sanitari previsto ed assicurato anche agli immigrati clandestini, ma colpisce in particolar modo i soggetti più deboli, quali donne e bambini, creando un sistema che determina un’importante lesione sia al diritto alla salute garantito dall’art. 32
184Marceca M. “La salute”. In: Zincone G. Ed. Commissione per le Politiche di integrazione
degli immigrati. Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia. Bologna, il Mulino, 2000;273-315.
Cost. sia al diritto di tutela della maternità garantito dall’art. 13 Cost. Tuttavia, è opportuno sottolineare già da adesso che la legge n. 94/2009 è stata soggetta più volte al vaglio della Corte Costituzionale chiamata a verificare la legittimità delle differenziazioni introdotte dal legislatore alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di non discriminazione, che come illustrerò meglio in seguito185, hanno smantellato, almeno in parte, la disciplina dettata da tale legge.
185In merito è possibile visionare all’interno della presente tesi il capitolo 3, paragrafi 4, 5 e