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La Sentenza 324 del 2006, l’incerto procedere della Corte Costituzionale e la legge n 388 del 2000.

CAPITOLO 3: LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL DIRITTO ALLA SALUTE.

3.4 La Sentenza 324 del 2006, l’incerto procedere della Corte Costituzionale e la legge n 388 del 2000.

Degna di nota in materia di tutela del diritto alla salute degli stranieri è senza dubbio la sent. n. 324 del 2006, intervenuta sull’art. 80 comma 19 della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui limitava ai soli titolari della carta di soggiorno229 l’accesso ad una serie di prestazioni sociali. Questa disposizione, come precedentemente detto230, già ai primi commentatori parve in contrasto con il diritto internazionale e con la giurisprudenza CEDU, ed ha portato ad una serie di pronunce dei giudici di merito che ne hanno ridotto la portata attraverso differenti itinerari argomentativi231.

La chiara presa di posizione della Corte Costituzionale avuta nella sent. 432/2005, ove si censurava la discriminazione diretta fondata sulla nazionalità e si affermava il principio di parità di trattamento tra stranieri e cittadini nell’accesso alle prestazioni assistenziali, sarebbe potuta valere anche con riferimento alla scelta del legislatore operata con la legge finanziaria del 2001, specie se si considera che il principio di parità di trattamento nella fruizione di tutte le prestazioni riconducibili alla definizione di “sicurezza sociale” è riconosciuto ai migranti da più norme a livello internazionale le quali dovrebbero costituire un preciso vincolo, in

228Cosi come sostenuto da Ziller J., La nuova Costituzione europea, Il Mulino, Bologna, 2004. 229Ora permesso di soggiorno CE per residenti di lungo periodo.

230Cfr. 2.3. La Legge n. 388 del 2000: il possesso del titolo di soggiorno come limite

all’accesso alle prestazioni sociali.

231Nania R., L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali (saggi e casi di

base all’art. 10 comma 2, della Cost., per legge nazionale232. Tuttavia, malgrado la Consulta abbia avuto occasione di applicare il medesimo ragionamento alla discriminazione indiretta operata dall’art. 80 comma 19 l. 388/2000, riconducendo la legislazione italiana in materia al rispetto della Carta Costituzionale e al principio di ragionevolezza, ha deluso le aspettative con tale pronuncia.

La Corte Costituzionale per la prima volta era stata chiamata a intervenire in materia grazie alle ordinanze del Tribunale di Monza e di Milano che dichiaravano rilevante la questione di legittimità dell’art. 80 comma 19 nella parte in cui prevedeva la necessità della carta di soggiorno, e della relativa condizione reddituale, affinché gli stranieri riconosciuti invalidi civili potessero fruire della pensione d'invalidità, per il contrasto con i principi di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., di parità di trattamento e non discriminazione ex art. 3 Cost., di tutela della salute ex art. 32 Cost., di accesso all'assistenza sociale ex art. 38 e di necessaria conformazione delle leggi nazionali alle norme ed ai trattati internazionali ex art. 10, comma 2, art. 35, comma 3, art. 117, comma 1 Cost.

Il caso nasce quando uno straniero regolare munito di permesso di soggiorno per lavoro dal 1991, dopo essere stato riconosciuto invalido civile al 100% e aver percepito la pensione d’inabilità dal settembre 1998 si era visto sospendere l’erogazione del beneficio dall’aprile 2001 a causa della mancata presentazione della carta di soggiorno, un requisito indispensabile ex art. 80 comma 19 per la concessione della pensione. Il cittadino straniero, infatti, pur avendo richiesto la carta di soggiorno non avrebbe potuto ottenerla, poiché in base all’art. 9 T.U cosi come modificato dalla legge 189 del 2002, non poteva dimostrare, a causa della sua inabilità, di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

La Corte Costituzionale tuttavia non si pronuncia sulla questione principale

232Paggi M., La Corte Costituzionale e le prestazioni di assistenza sociale per i cittadini

extracomunitari. Nota a sentenza 324/2006, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza n. 4, 2006, pag. 85.

sollevata dai giudici a quibus, ma si limita ad analizzare l’aspetto dalla retroattività o meno della modifica legislativa apportata con la l. 388 del 2000. Essa dichiara infatti la questione di legittimità inammissibile, poiché i giudici remittenti avrebbero potuto dirimere la controversia attraverso il generale principio di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e utilizzato diffusamente dalla giurisprudenza di merito al fine di riconoscere l’irretroattività della norma in esame233.

La posizione della Corte Costituzionale riprendeva in parte una pronuncia precedente espressa dalla Corte di Cassazione n. 16415 del 2005234 . Il giudice di legittimità era stato chiamato a pronunciarsi circa la possibilità che l’art. 80 comma 19 fosse come una norma d’interpretazione autentica, e pertanto dotata di efficacia retroattiva. Secondo la Corte tuttavia se la norma avesse avuto natura retroattiva essa sarebbe dovuta “risultare da un espressa o quantomeno non equivoca dichiarazione del legislatore, dovendosi ritenere in caso di incertezza, che la norma non disponga che per l’avvenire, e non abbia quindi effetto retroattivo.” Per cui qualora il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno goda, sulla base dell’art. 41 T.U dell’assegno sociale, non è di ostacolo a tale godimento il sopravvenuto art. 80 comma 19, che, limitando il diritto alla prestazione solo agli stranieri titolari della carta di soggiorno ed escludendo quelli in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, non ha carattere di interpretazione autentica della precedente normativa ed è privo di efficacia retroattiva; inoltre la suddetta norma non autorizza di per sé la revoca del beneficio concesso, avendo il legislatore limitato la sua efficacia alle nuove prestazioni assistenziali235.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 2006 avvalora quindi

233Siragusa E., La normativa italiana in tema di accesso allo straniero all’assistenza sociale:

un analisi alla luce del principio di ragionevolezza e di non discriminazione, in www.altrodiritto.unifi.it.

234 Sezione lavoro, del 04/08/2005, Inps c. Carbajal Segura Manuel Cesar.

235Vrenna M., Le prestazioni economico-assistenziali e gli immigrati extracomunitari, in Gli

ancora di più il riconoscimento dell’irretroattività della legge 388/2000 puntualizzando degli utili aspetti tecnici relativi ai rapporti di durata e ribadendo l’illegittimità della revoca dei trattamenti concessi in epoca antecedente alla legge finanziaria. La Consulta ha tuttavia perso un’ottima occasione, limitandosi a fornire una corretta interpretazione dei “rapporti di durata”, per pronunciarsi in merito alla problematica sollevata dai giudici a

quibus concernente la compatibilità dell’art. 80 comma 19 rispetto ai principi

costituzionali. Così facendo inoltre ha interrotto il virtuoso cammino iniziato mediante la sent. n. 432/2005, poiché le argomentazioni utilizzate a sostegno dell’illegittimità costituzionale della norma regionale sarebbero potute essere fatte valere anche nei confronti della scelta operata dalla legge finanziaria del 2001, perdendo così un’occasione preziosa per eliminare un’odiosa discriminazione basata, anche se indirettamente, sulla nazionalità del destinatario delle prestazioni assistenziali.

3.5 Diritto alla salute, tra gli irragionevoli presupposti

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