La fonte dell’equivoco per il quale la società anarchica sarebbe una società senza diritto, non va, dunque, ricercata all’interno dell’anarchismo,
39 bensì nella concezione politica e giuridica moderna, che non può presup- porre una visione del diritto diversa da quella da essa incarnata.
Abbiamo osservato come tale rappresentazione del diritto tenda a fago- citare in sé ogni forma di regolamentazione giuridica (dagli Stati Uniti al-
l’antica Babilonia) e a ritenere che itinerari difformi dai suoi metodi e dalle
sue teorizzazioni non conducano affatto verso una diversa definizione del fenomeno giuridico, ma, al contrario, approdino a lidi non qualificabili co- me giuridici, dal predominio della morale sul diritto, della religione sullo Stato, financo all’anarchia o al caos proprio ad una società senza diritto.
Per l’anarchismo, viceversa, la regolamentazione giuridica, necessaria in quanto connaturata alla struttura sociale, non deve sempre e comunque svilupparsi a partire dalla macchina politica statale (e intorno ad essa), ma può anche (e nella prospettiva anarchica deve) assumere forme di regola- mentazione autonome, frutto di processi decisionali non strutturati gerar- chicamente, tanto da allontanarla da tecniche di controllo sociale finalizzate al dominio politico ed economico.
Per giungere a tale risultato vanno pertanto elaborate diverse forme di organizzazione politica, forme distanti per presupposti ed esiti da quelle ri- scontrabili nella prospettiva moderna. Alla centralizzazione delle fonti si oppone la parcellizzazione delle stesse, il loro collocarsi non tanto in molte- plici centri di potere, che riprodurrebbero a livello locale quei rapporti di- spotici che l’ente statuale centralizzato storicamente tende a monopolizza- re, quanto in comunità autonome, ove il rapporto sia di natura prettamente
politica, ovvero avvenga fra consociati egualmente liberi e partecipi della
vita collettiva. Regolarità e autonomia sono di fatto i momenti da cui scatu- risce il diritto operante nella società. Fonti di diritto, per così dire, deloca- lizzate presso gli ambiti in cui si svolgono i reali rapporti da regolamentare, e ove il diritto ritrovi nei partecipanti a tali rapporti il proprio ‘creatore’; sicché all’eteronomia di un comando predefinito e promanante dal centro del potere, si oppone l’autonomia della regolamentazione scaturente dal rapporto stesso15
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Non un diritto preposto al fatto, che, dominandolo esternamente per mezzo della coazione, lo riporta forzosamente all’interno della regola pre- stabilita, ma un diritto il quale, sorgendo dal fatto concreto e attraverso il concorso dei protagonisti dello stesso, possa ritrovare nei rapporti sociali, non in forze esterne, la propria fonte e la propria legittimità.
15 Ci troviamo all’interno di una prospettiva federalista, che riverbera i suoi effetti anche in ambito giu-
ridico; cfr., a titolo esemplificativo, i saggi di Camillo Berneri Per le autonomie locali (1929), Il proble-
ma delle autonomie locali (1932) e Discussione sul federalismo e l’autonomia (1935), raccolti in C.
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Al di là d’ogni possibile contenuto, qualsiasi forma di regolamentazione giuridica eteronoma, di cui il diritto statuale (la legge) è concreta e massi- ma esemplificazione, risulta per un verso frutto e, per altro, foriera di rap- porti dispotici, ove il destinatario del comando, in quanto totalmente esclu- so da ogni processo decisionale, viene rappresentato quale strumento inani- mato nelle mani dell’autorità competente; egli, infatti, è il soggetto norma- tivo verso il quale l’autorità normativa irradia il suo imperio.
In tale contesto, contrassegnato dalle regole generali ed astratte, i sog- getti normativi vengono trattati in modo astratto dalla realtà concreta in cui operano, sono cioè trasformati in anonimi soggetti artificiali omologati dal loro essere, in astratto, eguali. Si tratta, per così dire, di una eguaglianza di natura geometrica, del tutto diversa dall’uguaglianza propugnata dall’anar- chismo: conseguenza, la prima, della necessità logica di applicare regole generali (pertanto eguali per tutta una classe) a soggetti che, a prescindere da ogni constatazione realistica, devono essere rappresentati con eguali ca- ratteristiche.
Da un lato, l’anarchismo rifiuta quindi ogni produzione regolamentativa eteronoma a tutto vantaggio di forme d’espressione di autonomia e, dall’al- tro, denuncia con puntualità la finzione che sta alla base dell’intera costru- zione giuridica moderna, contrapponendo all’eguaglianza formale – che di- viene, a suo dire, fonte di reale discriminazione – la ricerca, per tramite del- la rivoluzione sociale, di una uguaglianza sostanziale, frutto non tanto di un’astratta statuizione, quanto della fine di ogni discriminazione economica e politica.
All’interno di questo quadro, l’anarchismo si pone come critica radicale della concezione volontaristica, nel momento in cui afferma che il diritto non può, correttamente, essere rappresentato quale risultante di un atto di volontà posto in essere dall’autorità competente. L’esperienza giuridica, vi- ceversa, si struttura come ricerca della regola atta ad offrire un giudizio giuridico su un rapporto.
L’anarchismo fonda la regola giuridica dei rapporti sociali all’interno di quegli stessi rapporti che necessitano di regolamentazione; per l’anarchi- smo, i fautori dell’esperienza giuridica non appaiono, come nella prospetti- va moderna, i legislatori, che, in quanto incarnazioni del potere sovrano, regolamentano loro sponte i rapporti sociali dominandoli dall’esterno, ma i reali protagonisti degli stessi, che proprio nei rapporti ricercano la regola giuridica, non in manifestazioni di volontà sorrette da poteri irresistibili.
La prospettiva è totalmente rovesciata; qui il diritto sorge dai rapporti concreti e non discende dal potere sovrano, dall’autorità normativa verso i soggetti normativi, ma sono gli stessi soggetti normativi a partecipare in prima persona all’opera di produzione giuridica, che si sostanzia nel co-
41 stante moto di ordinamento giuridico delle relazioni; relazioni che ritrovano in tal modo regolamentazione autonoma e non eteronoma.
Risulta, a ben vedere, anche modificato il significato della locuzione «ordinamento giuridico»: se nella prospettiva giuridica e politica moderna appare quale insieme di regole preposte agli accadimenti da un’autorità competente e atte a dominare la realtà attraverso la loro meccanica appli- cazione, nella prospettiva anarchica, al contrario, l’ordinamento giuridico si sostanzia in un progressivo e inesauribile processo di instaurazione di un ordine giuridico che, per un verso, è sempre da ricercare e, per altro verso, quando individuato appare sempre e comunque rivedibile. Ci troviamo, quindi, di fronte alla proposizione di un diritto fluido16
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In definitiva, lungi dal proporre una società liberata dal diritto, l’anar- chismo propugna la ricerca e l’instaurazione di forme di regolamentazione giuridica totalmente altre da quelle proposte dalla prospettiva giuridica e politica moderna.
Conclusioni
Ricapitolando, una prospettiva giuridica anarchica andrà costituendosi intorno a tre punti fra loro intimamente correlati: regolarità, autonomia, li-
bero accordo.
La regolarità richiama la prassi sociale; quindi, quell’insieme di com- portamenti regolari che vengono determinati non dall’imposizione statuale, ma dagli interessi e dai valori presenti in un dato contesto sociale.
L’autonomia si ricollega alla capacità di riconoscere ed istituire in rego- le giuridiche la regolarità sociale, nonché quello stare decisis imprescindi- bile ad ogni forma di regolamentazione.
Il libero accordo non è il frutto dell’incontro di due volontà arbitrarie (da cui il diritto come modalità di convivenza degli arbitrî), ma, per essere legittimato come fondamento di un rapporto giuridico, deve ricondursi ai valori della libertà e dell’uguaglianza.
Da un punto di vista metodologico, una prospettiva giuridica anarchica non potrà che essere valutativa; riconoscerà come giuridica una proposizio- ne non per la sola fonte da cui promana, ma in considerazione del suo con-
tenuto di libertà ed uguaglianza.
In questo senso, a un diritto statuale (legge) si oppone un diritto di for- mazione sociale, a una fonte legislativa accentrata un insieme – diffuso – di
16 Cfr. A. Bertolo, La gramigna sovversiva, “Interrogations. Rivista internazionale di ricerche anarchi-
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fonti operanti nella società: in quanto la fonte regolamentativa è espressio- ne di quegli stessi rapporti che necessitano regolamentazione.
Si palesa pertanto un’esperienza giuridica che non riconosce un unico centro di produzione, ma che anzi ritiene che la formazione della regola giuridica avvenga diffusamente nel contesto sociale quando lo stesso esiga momenti di regolamentazione istituzionalizzata.
Sono autonomi i soggetti che regolamentano giuridicamente i propri rapporti tramite il libero accordo; è parimenti autonomo l’intero complesso sociale in cui tali rapporti si situano, poiché è da questo che promanano va- lori e interessi, che ritroveranno istituzionalizzazione nell’accordo, dando vita ad un diritto sociale.
Il contenuto valoriale e gli interessi sono gli indicatori rispetto ai quali la risultante del libero accordo va valutata. Nello specifico di una prospetti- va giuridica anarchica, gli stessi luoghi comuni devono ritrovare valuta- zione avuto riguardo alla libertà e all’uguaglianza.
La risultante del libero accordo, per quanto sempre rivedibile (da qui l’i- dea di un diritto fluido), nel momento in cui è istituzionalizzata impone lo stare alla decisione.
Concludendo, si può riconoscere come il diritto anarchico non sia il frutto di un atto di potenza, ma, al contrario, di un costante esperire dialetti- co fra i membri della comunità. In tal senso si può affermare che una pro- spettiva giuridica anarchica, in quanto non caratterizzata da sistemi norma- tivi meta-positivi, ma tendente, all’incontrario, alla ricerca del diritto posi- tivo nei fatti sociali da regolamentare non possa, al di là del richiamo agli imprescindibili valori della libertà e dell’uguaglianza, ricollegarsi a tenden- ze giusnaturalistiche, men che meno al quel giusnaturalismo moderno che ha determinato il sorgere della compagine statuale, contro la quale l’anar- chismo si erge.
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Maria Quartiroli!
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Pietro NeriniLa società degli individui, n. 54, anno XVIII, 2015/3