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Disposizioni in materia di professioni non regolamentate

1.7. La nascita di nuove figure professionali: analisi dei fattori determinant

1.7.6. Disposizioni in materia di professioni non regolamentate

Nell’universo del lavoro autonomo troviamo le libere professioni che si distinguono dal lavoro dipendente.

Le libere professioni possono essere regolamentate o non regolamentate. Se esiste un inquadramento normativo presunto dal legislatore, è necessario possedere determinati titoli di studio previsti dalla legge, superare un esame di abilitazione professionale e infine, iscriversi ad un albo.

Le professioni non regolamentate, invece, si sono moltiplicate in Italia con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, portando alla luce le esigenze di un contesto lavorativo dinamico e in espansione, frutto del costante adeguamento alle mutevoli esigenze del mercato e all’incalzante progresso scientifico e tecnologico.

Il governo italiano, tenendo conto dei principi e delle direttive dell’Unione Europea, ha il compito di delineare il quadro regolamentare delle attività professionali al fine di adattarne l'ordinamento alla nuova realtà economica e sociale che viene declinandosi.

Per quanto riguarda il settore turistico, a fianco alle figure tradizionali, vi sono nuove attività la cui materia, in mancanza di un intervento statale, viene regolamentata dalle regioni che non hanno alcun titolo per farlo come è stato più volte affermato dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 132 del 201026.

Da ciò ne consegue, non solo un problema di tipo economico, ma anche di qualificazione e regolamentazione del settore, poiché perfino le professioni più antiche del turismo non hanno una normativa che le disciplini.

A livello centrale, infatti, il DPR 27 aprile 2004 ha annullato l’Art. 7 della nuova legge quadro sul turismo n. 135, del 2001, e il successivo Accordo Stato/Regioni 13 settembre 2002, nella parte in cui definisce le professioni turistiche e demanda alle regioni la loro regolamentazione.

Secondo il Consiglio di Stato, l’Art. 7 non tiene conto che le prestazioni dei professionisti non sono rivolte in via esclusiva al turista, ma alla generalità

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della società. Il Consiglio ha quindi rivolto al Governo l’invito a creare Albi Nazionali al fine di offrire la necessaria dignità agli operatori e qualificare il mercato.

Tale esigenza è stata espressa anche dal Parlamento Europeo nella Risoluzione B5-0430, 043 e 0432/2003 nella quale si legge che le caratteristiche dei servizi professionali richiedono un’adeguata regolamentazione che offra agli utenti finali ogni garanzia di preparazione tecnica ed affidabilità.

Per andare in contro a queste necessità recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 Gennaio la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 sulle professioni non regolamentate in ordini o collegi.

Un passo in avanti nell’evoluzione del sistema professionale italiano perché tale provvedimento, regolando le associazioni professionali, tutela gli utenti finali che usufruiscono delle prestazioni di tali professionisti e dà loro ogni garanzia di preparazione tecnica ed affidabilità.

Secondo l’art. 2 di tale legge, la professione non regolamentata riguarda «l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

Tale articolo afferma quindi che il singolo potrà esercitare la professione senza l'obbligo di aderire a un'associazione. I professionisti quindi potranno scegliere se esercitare autonomamente, costituirsi in associazione o affiliarsi a una esistente.

Essi possono, infatti «costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza».

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La legge promuove, quindi, l'autoregolamentazione volontaria attraverso l'Uni, senza l'obbligo che il professionista debba essere iscritto a un'associazione. Infatti l’art. 6 recita che:

La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.

La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate normativa tecnica UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

Le associazioni secondo tale legge possono proporre una definizione ai sensi UNI delle professioni, ossia attraverso un percorso regolato da UNI saranno stabilite le caratteristiche richieste al professionista per svolgere quella determinata occupazione.

Ma al di là della grande novità introdotta rimane la perplessità di diverse professioni ordinistiche le quali hanno evidenziato il rischio di confusione che sarà generato dall'uso del termine "professionista" esteso anche a chi non ha fatto un esame di Stato27.

Comunque per sapere quali siano le figure professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito

web del Ministero dello Sviluppo Economico.

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F. Micardi, Arriva la legge per i professionisti senz'Albo: ecco le nuove regole per un milione e mezzo di operatori, Il Sole 24 Ore, 20 Dicembre 2012

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