CAPITOLO 2 DEI DIRITTI FONDAMENTALI
2.1 Della distinzione tra diritti fondamentali e diritti umani I diritt
fondamentali come norme oggettive e come diritti soggettivi. 2.1.1 I diritti fondamentali secondo la prospettiva soggettiva. 2.2 I diritti fondamentali como diritti di difesa e come diritti a prestazioni. 2.2.1 Dei diritti fondamentali como diritti a prestazioni. 2.3 Analisi critica della distinzione tra diritti fondamentali positivi e negativi. Influenza della teoria di Cass Sunstein e Stephen Holmes. 2.4 Il principio della dignità della persona umana e la diffusione dei diritti fondamentali.
2.1 Della distinzione tra diritti fondamentali e diritti umani. I diritti fondamentali
come norme oggettive e come diritti soggettivi
Per influenza della Legge Fondamentale Tedesca e della Costituzione
portoghese del 1976, il costituente brasiliano, rompendo una tradizione del diritto
positivo, consacrò l’espressione diritti fondamentali per comprendere sia i diritti e i
doveri individuali e collettivi, sia i diritti sociali, la nazionalità, i diritti politici e la
disciplina dei partiti di questa natura.
87Si considerano fondamentali i dirittti riconosciuti dal Diritto Costituzionale
interno di ogni Stato
88. In esso di distinguono dai diritti umani, resi positivi solo nella
sfera del Diritto Internazionale.
Per quanto riguarda questo elemento di distinzione, esiste tra le due
categorie – diritti fondamentali e diritti umani – un intimo rapporto che deriva dal suo
contenuto. Si intravede un processo così intenso di avvicinamento tra le specie, che
si parla già anche di “diritti umani fondamentali” e di un diritto costituzionale
internazionale.
89Per alcuni studiosi, si tratta realmente di espressioni sinonime.
Oltre alla loro nota funzione limitatrice del potere, i diritti fondamentali
funzionano anche come un criterio di legittimazione dell’ordine costituzionale,
integrando un sistema assiologico che è base di tutto l’ordinamento giuridico. Per
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Il Titolo II della Costituzione Federale del 1988, relativo ai diritti e alla garanzie fondamentali, fu strutturato in cinque capitoli: Capitolo I – Dei diritti e doveri individuali e collettivi (articolo 5); Capitolo II – Dei diritti sociali (articoli da 6 a 11); Capitolo III – Della nazionalità (articoli 12 e 13); Capitoli IV – Dei diritti politici (articoli da 14 a 16); Capitoli V – Dei partiti politici (articolo 17).
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Secondo Luigi Ferrajoli, i diritti non sono mai costituenti, ma sempre costituiti; in altre parole, tutti i diritti, inclusi i fondamentali, “sono ‘posti’ o prodotti da atti precettivi e perciò soggetti al principio di legalità”, ragion per cui non si può parlare di diritti “naturali” o non positivi. (FERRAJOLI, Luigi.
Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1.Teoria del diritto. V. I. Bari: Laterza, 2007,
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questa ragione la maggioranza degli autori allude a una doppia prospettiva dei diritti
fondamentali, la prima soggettiva o individuale e la seconda oggettiva o
comunitaria.
90Sia per l’individuo o per la comunità, i diritti fondamentali costituiscono i
presupposti di una vita libera e degna.
91In questo senso, i precetti relativi ai diritti
fondamentali non possono essere pensati solo dal punto di vista degli individui, come
titolari di posizioni giuridiche dinanzi allo Stato particolarmente difensive, ma anche
sotto l’aspetto della comunità, come valori o fini che questa si propone di raggiungere
soprattutto attraverso l’azione effettiva dei Poteri Legislativo, Esecutivo e
Giudiziario.
92Dal punto di vista oggettivo i diritti fondamentali hanno sempre come
bersaglio l’uomo inserito in un circolo di rapporti.
Pertanto, come già segnalato, i diritti fondamentali possono essere studiati
nella condizione di diritti soggettivi o di norme (diritto oggettivo). All’interno del
secondo filone interpretativo si collocano i diritti fondamentali come i valori di base
del sistema giuridico.
93Il riconoscimento di carattere normativo ai diritti fondamentali provoca
molteplici rilevanti conseguenze, secondo quanto segue:
(i) le norme di diritti fondamentali possono funzionare come criterio di legittimazione e per valutare la validità delle altre norme giuridiche;
(ii) le norme di diritti fondamentali possono funzionare come criteri di interpretazione delle altre norme giuridiche, determinando la masima protezione dei diritti fondamentali e
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SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 34-41.
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Una decisione paradigmatica sulla dimensione oggettiva dei diritti fondamentali fu emessa nel 1958, dalla Corte Federale Costituzionale della Germania (Bundesverfassungsgericht), nel caso Lüth, dove fu registrato che i diritti fondamentali non si limitano alla funzione precipua di diritti soggettivi di difesa dell’individuo contro le azioni del potere pubblico, ma che, oltre a ciò, costituiscono decisioni valutative di natura giuridico-oggettiva della Costituzione, con efficacia in tutto l’ordinamento giuridico, fornendo direttive per gli organi legislativi, giudiziari ed esecutivi (SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos
Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 152). 91
Secondo Uadi Lammêgo Bulos, “Senza i diritti fondamentali l’uomo non vive, non convive e, in alcuni casi, non sopravvive.” (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 428).
92
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de
1976. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 114-115. BÖCKENFÖRDE, allo stesso modo fa allusione a
uma doppia qualifica dei diritti fondamentali: da una parte, diritti soggettivi di libertà, diretti allo Stato e, dall’altra, norme oggettive di principio (objektive Grudsatznormen) e decisioni assiologiche (Wertentscheidungen). (BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1993, apud GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos
custos dos direitos. Direitos não nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 4). 93
45 (iii) le norme di diritti fondamentali possono stabilire la presunzione relativa dell’esistenza di un diritto soggettivo fondamentale.94
Detto questo, non è esagerato affermare che le norme costituzionali relative
ai diritti e alle garanzie fondamentali sono indirizzate, prima di tutto, ai Poteri
Esecutivo, Legislativo e Giudiziario, visto che sono essi che procedono alla loro
applicazione nelle situazioni concrete. Affermare, com’è di costume, che le libertà
pubbliche sono destinate, in un primo momento, ai cittadini è illusorio e persino
utopistico. In realtà i cittadini sono i destinatari indiretti, secondari o mediati dei diritti
e delle garanzie fondamentali, i quali dipendono dall’effettiva applicazione.
95Si tratta
di una prospettiva nuova che pone in risalto l’importanza del ruolo dei tre Poteri di
Stato per l’applicazione dei diritti basilari.
Malgrado queste conseguenze siano di estrema importanza in materia di
diritti sociali, specialmente per quanto riguarda il punto “iii”, desideriamo analizzare in
modo più dettagliato i diritti fondamentali nella loro prospettiva soggettiva.
Prima, però, dobbiamo evidenziare la possibilità che, in una stessa norma,
coesistano ambedue le prospettive giuridico-soggettiva e giuridico-oggettiva.
962.1.1 I diritti fondamentali secondo la prospettiva soggettiva
Il diritto soggettivo continua a essere una categoria essenziale all’interno del
discorso giuridico e nella sistemazione dei diritti fondamentali.
Tuttavia, il concetto di diritto soggettivo rimane il centro di una grande
discusione. Tra gli autori brasiliani, esiste la preferenza per la teoria mista o eclettica,
che comprende nella nozione un elemento oggettivo (l’interesse) e un elemento
soggettivo (la volontà)
97, come diffuso da Giorgio Jellinek: “Il diritto soggettivo
pertanto è la potestà di volere che ha l’uomo, riconosciuta e protetta dall’ordinamento
giuridico, in quanto sia rivolta ad um bene o ad un interesse”.
9894
GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos. Direitos não nascem em
árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 7. 95
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 428.
96
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 177.
97
GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos. Direitos não nascem em
árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 127-129. 98
JELLINEK, Giorgio. Sistema dei diritti pubblici subbiettivi apud ALPA, Guido; GRAZIADEI, Michele; GUARNERI, Attilio; MATTEI, Ugo; MONATERI, Pier Giuseppe; SACCO, Rodolfo. Trattato di Diritto
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Nonostante sia pubblico di nascita, il concetto di diritto soggettivo fu
sviluppato attraverso teorie privatistiche nell’ambito del Diritto Civile.
99Questo
spiega, in parte, la difficoltà ancora esistente di vincolarlo ai diritti fondamentali e ad
altre situazioni giuridiche di diritto pubblico. In realtà, neppure nel diritto privato la
nozione tradizionale di diritto soggettivo si mostra ancora adeguata, a causa di
numerose trasformazioni avvenute nella società.
Attualmente poi, il diritto soggettivo deve essere inteso come la
rappresentazione di situazioni giuridiche del più svariato genere, che vanno sin dalle
pretese, dalle potestà e immunità sino alle mere facoltà.
100Queste situazioni, data la
loro diversità, non sempre prevederanno un dovere stricto sensu come correlato.
Malgrado la dottrina maggioritaria affermi che la protezione di un diritto
fondamentale si effettui sempre sottoforma di diritto soggettivo, non si può
concludere che a ogni diritto fondamentale corrisponde un dovere, proprio perché le
situazioni che caratterizzano il diritto soggettivo sono innumerevoli.
101Ci interessa particolarmente sapere quali diritti (soggettivi) fondamentali sono
dotati di giustiziabilità.
Sì, perché i diritti fondamentali, nella prospettiva giuridico-soggettiva,
contengono la nozione secondo la quale
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Il concetto è stato sviluppato dal punto di vista strettamente privato e usando come prototipo un rapporto giuridico di soluzione istantanea tra due individui, un creditore e un debitore, di una prestazione patrimoniale. GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos. Direitos
não nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 130. Acrescenta Luigi Ferrajoli que,
“Nella costruzione moderna della nozione di ‘diritto soggettivo’ sono confluite, senza mai riuscire ad amalgamarsi unitariamente, due tradizioni culturali tra loro profondamente diverse ed eterogenee: da un lato le dottrine giusnaturalistiche e contrattualistiche dei ‘diritti naturali’ dei secoli XVII e XVIII, che formeranno la base del costituzionalismo moderno e della teorica dello stato costituzionale di diritto e dei diritti fondamentali; dall’altro la vecchia tradizione romanistico-civilistica del diritto di proprietà e degli altri diritti patrimoniali, rielaborata dalla scienza giuridica ottocentesca, prima civilistica e poi pubblicistica.” (FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1.Teoria
del diritto. V. I. Bari: Laterza, 2007, p. 636).
100
In pratica, Luigi Ferrajoli identifica il diritto soggettivo “[...] con qualunque interesse giuridicamente
tutelato dal dovere in capo ad altri di rispettarlo: ovverosia dalla garanzia, rappresentata dall’obbligo di soddisfarlo o dal divieto di violarlo, imputati ad altri soggetti in rapporto giuridico con il suo titolare.” Successivamente afferma che “i diritti fondamentali sono diritti soggettivi, ossia interessi giuridicamente protetti in forma di aspettative positive o negative” [...]. (FERRAJOLI, Luigi. Principia
iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1.Teoria del diritto. V. I. Bari: Laterza, 2007, p. 642 e
727).
101
GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos. Direitos não nascem em
árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 142-143. Alessandro Pace aggiunge che “la
Costituzione appresta riconoscimento e garanzia a situazioni soggettive assai variegate (diritti della persona consistenti in situazioni ‘inattive’ – onore, reputazione, nome, immagine ecc. – e ‘attive’, come le libertà civili, politiche ed economiche; e come i diritti familiari, i diritti sociali, i diritti al pari trattamento, i diritti su beni e su cose ecc.), si rende necessario operare una verifica degli aspetti sia funzionali sia strutturali di tali diritti.” (PACE, Alessandro. Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Padova: CEDAM, 2003, p. 60).
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al titolare di un diritto fondamentale è data la possibilità di imporre giudizialmente i propri interessi tutelati giuridicamente dinanzi al destinatario (obbligato). Immediatamente traspare l’idea secondo la quale il diritto soggettivo consacrato da una norma di diritto fondamentale si manifesta attraverso un rapporto trilaterale tra il titolare, l'oggetto e il destinatario del diritto.102
Non solo il destinatario del diritto soggettivo (fondamentale), ma soprattutto il
suo oggetto è sottoposto a diverse variazioni, tra le quali si evidenziano:
a) lo spazio di libertà dell’individuo non è garantito in modo uniforme;
b) l’esistenza di inequivocabili distinzioni per quanto riguarda il grado di esigibilità dei diritti individualmente considerati, in modo particolare, se si considerano i diritti a prestazioni sociali materiali;
c) i diritti fondamentali costituiscono posizioni giuridiche complesse, nel senso di poter contenere diritti, libertà, pretese e poteri della natura più svariata e, persino, di poter dirigersi contro diversi destinatari. In questo contesto, bisogna evidenziare che i diritti fondamentali, anche nella condizione di diritto soggettivo, non si riducono ai classici diritti di libertà, anche se in essi la nota di soggettività, nel senso della loro esigibilità, traspare – di solito – nella forma più accentuata.103
La questione dei diritti fondamentali come “posizioni giuridiche complesse”
può essere esemplificata attraverso i diritti sociali, previsti negli articoli 6 fino all’11,
della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile. Nell’ambito dei diritti
sociali, ci sono sia i “diritti alle prestazioni”, sia le concretizzazioni dei diritti di libertà e
di uguaglianza, la cui strattura giuridica è notoriamente diversa. È quindi necessaria
la loro analisi attraverso il criterio della predominanza dell’elemento difensivo o
dell’elemento della prestazione. Esistono delle differenze anche per quanto riguarda i
destinatari: i diritti sociali dell’articolo 6 sono, in principio, diritti di tutti, mentre quelli
degli articoli dal 7 all’11 sono concessi solamente ai lavoratori.
104È opportuno avvisare che non si può correre
il rischio di ritenere omogenea la ‘categoria’ dei diritti costituzionali e, quindi, di operare un appiattimento di essi, conseguentemente ritenendo – come in effetti si è talora ritenuto – che la pari tutela costituzionale dei diritti ‘inviolabili’ implichi di per sé un’identica possibilità di realizzazione, anche giudiziaria, degli stessi.105
102
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 162.
103
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 162.
104
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 171 e 178.
105
PACE, Alessandro. Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Padova: CEDAM, 2003, p. 61.
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