CAPITOLO 2 DEI DIRITTI FONDAMENTALI
2.4 Il principio della dignità della persona umana e la diffusione dei diritt
L’ampliamento delle posizioni soggettive tutelate nelle principali Costituzioni
contemporanee si consegue non soltanto attraverso la codificazione di nuovi diritti,
ma anche inserendo nel testo della carta costituzionale norme generali che si
richiamano al riconoscimento della dignità e del libero sviluppo della persona.
Il riconoscimento del principio della dignità della persona rappresenta
un’acquisizione relativamente recente, tipica delle costituzionalismo democratico e
sociale.
Ha registrato un’ampia diffusione nelle Costituzioni degli Stati usciti dalla
seconda guerra mondiale, in particolare Italia e Germania, e in numerose
Dichiarazioni internazionali in materia di diritti, come la Dichiarazione universale dei
diritti umani del 1948
137, la Convenzione americana dei diritti umani del 1969 e la
135
SCAFF, Fernando Facury. A efetivação dos direitos sociais no Brasil. Garantias constitucionais de financiamento e judicialização. In: SCAFF, Fernando Facury; ROMBOLI, Roberto; REVENGA, Miguel (coord.). A eficácia dos direitos sociais. I Jornada Internacional de Direito Constitucional Brasil/
Espanha/ Itália. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 25. 136
HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The cost of rights – why liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton and Company, 1999, p. 20, apud GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos
custos dos direitos. Direitos não nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 204. 137
L’articolo 22 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 stabilisce: “Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. La struttura della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione è particolarmente emblematica perchè riconduce alla
dignità i molteplici diritti garantiti all’interno (civili, sociali e economici).
138Il riferimento a questo fatto è molto importante, perché significa che
l’espressione ha assunto una dignità normativa.
139La dignità è il fondamento costituzionale di tutti i diritti strettamente connessi
allo sviluppo della persona e delle sue relazioni sociali; dall’altro lato, esprime un
principio supremo che caratterizza l’ordine costituzionale di un determinato paese e
determina le finalità primarie che il sistema sociale e politico deve conseguire.
Rappresenta, in un certo senso, la bussola che serve per interpretare il sistema
costituzionale dei diritti civili, politici e sociali.
140Nella Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile la dignità è stata
inserita nell’articolo 1º, comma III, con il seguente testo:
TITOLO I
Dei Principi Fondamentali
Art. 1º La Repubblica Federativa del Brasile, formata dall’unione indissolubile degli Stati e Comuni e dal Distretto Federale, costituisce uno Stato Democratico di Diritto e ha come fondamenti:
I – la sovranità; II – la cittadinanza;
III – la dignità della persona umana.
La Costituzione del 1988 fu la prima a includere un capitolo destinato ai
principi fondamentali. La sua localizzazione, dopo il preambolo e prima dei diritti
fondamentali, rivela l’intenzione del legislatore costituente di concedergli “la qualità di
norme di base e informative di tutto l’ordine costituzionale, compresi i diritti
fondamentali, che integrano anche ciò che si può denominare nucleo essenziale
della Costituzione materiale”.
141Il fatto di esser stata inserita nel novero dei principali fondamenti non
impedisce, tuttavia, che la dignità della persona umana assuma inoltre l’aspetto di
regola giuridica. In altri termini: anche se non si tratta di un diritto fondamentale, dalla
dignità possono essere dedotte posizioni giuridico-fondamentali non scritte, anche di
Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.”
138
ROLLA, Giancarlo. La tutela costituzionale dei diritti. 3. ed. Milano: Giuffrè, 2007, p. 40-42.
139
ALPA, Guido. Trattato di diritto privato. I principi generali. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2006, p. 375.
140
ROLLA, Giancarlo. La tutela costituzionale dei diritti. 3. ed. Milano: Giuffrè, 2007, p. 42-44.
141
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 109.
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natura non soggettiva, che fu, anzi, esplicitamente autorizzato dall’articolo 5º, comma
2º, della Costituzione brasiliana.
142Nulla impedisce, inoltre, che dal principio della
dignità siano dedotte autonomamente queste richieste, ossia, senza riferimento
diretto a un altro diritto fondamentale, malgrado l’affermazione sia ancora vista con
cautela dagli autori e dai giudici.
143La dignità fu riconosciuta anche dalla Costituzione italiana e “si può
qualificare sia come principio generale, sia come clausola generale, sia come
valore”.
144Nel testo costituzionale trova menzioni esplicite e riferimenti impliciti. Le
menzioni esplicite sono contenute nell’articolo 3, comma 1, que integra i principi
fondamentali:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Si tratta di parità degli individui – anche gli stranieri - in ordine alla dignità
sociale.
145La Costituzione italiana, quindi, accosta il principio di eguaglianza innanzi
alla legge tanto all’affermazione della pari dignità sociale, quanto al riconoscimento
142
Si trascrive il citato articolo della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile: “TITOLO II - Dei Diritti e Garanzie Fondamentali - CAPITOLO I – DEI DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI E COLLETTIVI - Art. 5º Tutti sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di qualsiasi natura, garantendo ai brasiliani e agli stranieri residenti nel Paese l’inviolabilità del diritto alla vita, alla libertà, all’uguaglianza, alla sicurezza e alla proprietà, secondo i seguenti termini: [...] § 2º - I diritti e le garanzie espressi in questa Costituzione non escludono altri decorrenti dal regime e dai principi da essa adottati, o dei trattati internazionali ai quali la Repubblica Federativa del Brasile faccia parte.”
143
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 102. Nella
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, la dignità, nella fase iniziale, è sempre stata collegata alle previsioni costituzionali; però, a partire dalla metà degli anni sessanta, il concetto è stato ampliato in maniera significativa, andando anche a coprire (sovrapponendosi o, più frequentemente, associandovisi) le estrinsecazioni del principio personalista. In: La dignità dell’uomo quale principio
costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali
italiana, spagnola e portoghese. A cura di M. Bellocci e P. Passaglia. Disponibile su www.cortecostituzionale.it, accesso il febb. 2010.
144
ALPA, Guido. Trattato di diritto privato. I principi generali. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2006, p. 376.
145
La limitazione soggettiva contenuta nell’articolo 3, primo comma, della Costituzione fu rimossa dalla giurisprudenza costituzionale, che ne estese la portata anche agli stranieri, avendo riguardo tanto all’ingresso nel territorio quanto allo status di coloro che, regolarmente o irregolarmente, abitano in Italia. La dignità dell’uomo quale principio costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. A cura di M. Bellocci e P. Passaglia. Disponibile em www.cortecostituzionale.it, accesso il febb. 2010.
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dell’esigenza di conseguire anche un’eguaglianza sostanziale, rimuovendo gli
ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini.
146La dignità è correlata non soltanto alle condizioni formali e potenziali ma
anche alle specifiche condizioni materiali in cui ciascuno può venirsi a trovare.
147Il presupposto essenziale per un’esistenza dignitosa e consapevole all’
interno di una comunità è l’ accesso ai servizi sociali. A questo riguardo si afferma
anche che esiste un diritto universale a un reddito reale non misurato dal valore di
mercato del soggetto.
148Per questa ragione si dice che il principio di dignità incide sul sistema delle
relazioni economiche: non solo perché non sono ammissibili forme o modalità di
esercizio dell’economia privata che danneggino la dignità umana ovvero si deve
garantire al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e
dignitosa; ma anche in quanto si richiedono politiche economiche tali da non privare
la persona di quel livello minimo di benessere e di capacità economica oltre il quale
essa si troverebbe nell’impossibilità di poter comunque soddisfare i propri bisogni di
base: vedendo, di conseguenza, compromessa la propria dignità umana. I diritti
sociali e di assistenza sono una specificazione importante del principio di dignità;
cosi come i diritti di organizzazione e di azione sindacali sono strumenti necessari
per la sua salvaguardia.
149Le menzioni esplicite alla dignità sono contenute ancora nell’articolo 36 della
Costituzione Italiana, ove si tratta della retribuzione del lavoratore, che deve
assicurare alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa; nell’articolo 41, comma 2, ove
compare come limite all’esercizio delle attività economiche.
150146
ROLLA, Giancarlo. La tutela costituzionale dei diritti. 3. ed. Milano: Giuffrè, 2007, p. 47.
147
GIORGIS, Andrea. Diritti sociali. In: CASSESE, Sabino (coord.). Dizionario di Diritto Pubblico. V. III. Milano: Giuffrè, 2006, p. 1904-1905. L’idea di una vita dignitosa è intuitiva, malgrado l’idea di “ciò che è degno” sia in sè neutra. La lingua latina ci offre la caratura esatta: dignum est porta il significato del verbo decet che indica “ciò che è bene”, “ciò che è conveniente”, “ciò che è adatto”. (VINCENTI, Umberto. Diritti e Dignità Umana. Bari: Laterza, 2009, p. 111).
148
ARTONI, Roberto. Elementi di scienza delle finanze. 4. ed. Bologna: Il Mulino 2005, p. 194.
149
ROLLA, Giancarlo. La tutela costituzionale dei diritti. 3. ed. Milano: Giuffrè, 2007, p. 46. Nel nostro Dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e limites à tributação no Estado
Democrático de Direito, abbiamo avuto l’opportunità di discorrere sugli effetti perversi di una
pressione tributaria eccessiva sulla dignità della persona umana, così come sul carattere strumentale dei tributi per la diffusione dei diritti fondamentali e del principio commentato.
150
Secondo l’art. 41, “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.” Una disposizione simile si trova nella Costituzione brasiliana, come si vede: “Art. 170. L’ordine economico, fondato sulla valorizzazione del lavoro umano e sulla libera iniziativa, ha lo scopo di assicurare a tutti un’esistenza degna, secondo i dettami della giustizia
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La libera iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Ovviamente, il giudice non si può ingerire delle scelte dell’imprenditore, che
rimangono intangibili grazie al principio della libertà d’iniziativa economica sancito
dall’articolo 41 Costituzione; però, può valutare la illegittimità di quelle scelte, ove
esse appaiano in contrasto con i limiti dettati dall’articolo 41, comma 2 della
Costituzione.
151Le menzioni implicite, nel senso che questo principio-clausola-valore è
collegato ad altri principi o ad altri valori, si possono rinvenire già nell’articolo 1, in cui
si sancisce la partecipazione del popolo alla sovranità, e nell’articolo 2, in cui si
riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo; ma anche nell’articolo 4,
poiché il lavoro è un mezzo per assicurarsi una sopravvivenza e una vita dignitose;
negli articoli che riguardano status, rispetto delle connotazioni individuali e sociali
conesse con l’appartenenza a gruppi o minoranze (ad esempio, negli articoli 6 e 8);
nelle disposizioni che riguardano l’inviolabilità della persona (articolo 13), del
domicilio (articolo 14), della corrispondenza (articolo 15); nelle disposizioni che
riguardano la libertà di opinione e di stampa (articolo 21); nella disposizione che
riguarda la capacità giuridica, la cittadinanza e il nome (articolo 22) o il potere
impositivo (articolo 23), il diritto di difesa (articolo 24), le modalità della pena (articolo
27); nelle disposizioni che riguardano il ruolo della famiglia e i rapporti familiari
(articoli 29, 30, 31), la salute e i trattamenti sanitari (articolo 32)
152, l’acculturazione
(articoli 33 e 34), il consumo e il risparmio (articoli 47).
153In ambedue i modelli, brasiliano e italiano, si constata la concreta esistenza
di un valore univoco in ambiti geopolitici. Tutta l’attività dello Stato è orientata dal
sociale, osservati i seguenti principi: I – sovanità nazionale; II – proprietà privata; III – funzione sociale della proprietà; IV - libera concorrenza; V - difesa del consumatore; VI - difesa dell’ambiente, anche mediante trattamento differenziato secondo l’impatto ambientale dei prodotti e servizi e dei loro processi di elaborazione e prestazione; VIII – ricerca dell’impiego; IX- trattamento favorito per le aziende di piccola dimensione costituite secondo le leggi brasiliane e che abbiano sede e amministrazione nel Paese. Paragrafo unico. È garantito a tutti il libero esercizio di qualsiasi attività economica, indipendentemente da autorizzazioni di organi pubblici, salvo nei casi previsti in legge.”
151
ALPA, Guido. Trattato di diritto privato. I principi generali. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2006, p. 386, 388 e 389.
152
La salute, liberata dall’involucro della malattia e ricondotta al benessere della persona, “si è progressivamente presentata come il diritto che più caratterizza il rapporto tra libertà e dignità, viste talora in opposizione insanabile: la prima portatrice del valore dell’autonomia della persona, mentre la dignità sarebbe un veicolo di imposizione autoritaria di valori limitativi di quell’autonomia, tanto che qualche studioso statunitense ha enfatizzato a tal punto il conflito tra libertà e dignità da costruire quest’ultima come una versione dell’onore nazista.” (RODOTÀ, Stefano. La vita e le regole. Tra
66
principio della dignità della persona umana, dovendo non solo astenersi da
ingerenze nella sfera individuale che le siano contrarie, ma deve anche diffonderla,
poiché contiene un aspetto positivo, è un mandato di ottimizzazione, per usare
l’espressione di Robert Alexy.
154L’intangibilità del principio richiede, inoltre, alcune considerazioni specifiche.
Nella Legge Fondamentale della Germania la dignità, che è allo stesso
tempo principio e diritto fondamentale, fu inserita nella categoria delle cosiddette
“clausole di pietra”. In tal modo, in forza dell’articolo 79, comma III, di quella Legge,
costituisce un limite materiale esplicito al potere di riforma costituzionale.
Così non si verifica nella Costituzione brasiliana. Non si pensi, però, che la
dignità si trovi senza protezione.
Sebbene non sia intangibile, visto che non è “clausola di pietra”, la dignità
della persona umana è considerata un limite materiale autonomo, anche se implicito,
al potere di riforma della Costituzione, visto che integra la sua identità.
155In questo senso, né lo Stato può trasformare i suoi cittadini in oggetti di un
potere immorale od oppressivo né il cittadino stesso, nell’esercizio della capacità di
autodeterminazione, può lasciarsi ridurre a questa condizione.
156Sotto questo
aspetto, si ricorda il caso del lancio dei nani, giudicato dal Consiglio di Stato francese
nel 1995. Il sindaco della città di Morsang-sur-Orge vietò l’attività conosciuta come
lancer de nain, attrazione esistente in alcuni locali notturni della regione
metropolitana di Parigi, che consisteva nel trasformare un nano in proiettile. Il locale,
in litisconsorzio con lo stesso nano, presentarono ricorso alla decisione presso il
tribunale amministrativo, che annullò l’atto del sindaco per excès de pouvoir. La
153
ALPA, Guido. Trattato di diritto privato. I principi generali. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2006, p. 376.
154
Dice Robert Alexy che il punto decisivo per la distinzione tra regole e principi è che i principi sono norme che ordinano che qualcosa sia realizzato nella maggior misura possibile, all’interno delle possibilità giuridiche e reali esistenti. Pertanto, i principi sono “mandati di ottimizzazione”, caratterizzati dal fatto che possono essere rispettati in differenti gradi e che la misura del loro rispetto non dipende solamente dalle condizioni reali, ma anche da quelle giuridiche. I principi stabiliscono obblighi prima
facie, che possono cedere gradualmente ad argomenti contrari, mentre le regole istituiscono obblighi
che sono, o non, integralmene applicate, se si verificano i presupposti.(ALEXY, Robert. Teoria de los
Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Costituzionales, 1997, p. 86) 155
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 122. Le cosiddette “clausole di pietra” rappresentano divieti materiali agli emendamenti alla Costituzione, come previsto nel suo articolo 60, comma 4, con il seguente contenuto: “§ 4º Non sarà oggetto di delibera la proposta di emendamento tendente ad abolire: I – la forma federativa di Stato; II – il voto diretto, segreto, universale e periodico; III – la separazione dei poteri; IV – i diritti e le garanzie individuali.”
156
Libera traduzione dell’articolo di François Rigaux, Les attributs du droit de la personnalité face
à l’intangibilité de la dignité humaine. Alemanha: Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 2002,
67
decisione, tuttavia, fu corretta dal Consiglio di Stato, ristabilendo la proibizione, sulla
base della dignità della persona umana che, in questo caso, prevalse sulla libertà di
lavoro e sulla libertà imprenditoriale.
157Si conclude, quindi, non per l’impossibilità di stabilire restrizioni ai diritti e
garanzie fondamentali, ma per il dovere che queste restrizioni non ultrapassino il
limite, questo sì intangibile, imposto dalla dignità.
158In questo senso, si fa riferimento a una pronuncia della Cassazione penale di
28 febbraio 1995, sul caso Lambertini Padovani, che ha riconosciuto una sorta di
“nucleo duro” del diritto della personalità, che non può essere inciso, come gli attributi
comuni ed essenziali di ogni persona, senza distinzione di cultura, livello sociale e
grado di civiltà, dalla sfera superiore di dignità.
Per quanto riguarda la Costituzione italiana il principio generale di
proporzionalità è utilizzato anche per salvaguardare la dignità umana ogniquavolta i
pubblici poteri limitano o privano un individuo dell’esercizio di un diritto
costituzionale.
159Per proporzionalità si intende la necessità di soddisfare l’interesse pubblico
con la minore restrizione della libertà dei privati. L’importanza di questo principio ha
trovato recentemente una nuova considerazione, alla luce dell’evoluzione della
giurisprudenza nazionale e comunitaria.
160Nella sentenza n. 509 del 2000 la Corte costituzionale, in maniera più
analitica, ha stabilito che
il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti. Bilanciamento che, tra l’altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, fatto salvo, in ogni caso, quel nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità
157
BARROSO, Luís Roberto; MARTEL, Letícia de Campos Velho. A morte como ela é: dignidade e autonomia
individual no final da vida. Disponibile su: /www.ammp.org.br/smmaster/inst/artigo/Artigo-6.pdf. Visitato il 30
maggio 2010.
158
Nell’espressione di Wilson Antônio Steinmetz, il principio della proporzionalità ha lo scopo di salvaguardare la dignità della persona umana. Nell’ipotesi di conflitto, ciò che è dignità umana – e la sua violazione o non violazione – risulta dall’applicazione di questo principio. (STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 165).
159
ROLLA, Giancarlo. La tutela costituzionale dei diritti. 3. ed. Milano: Giuffrè, 2007, p. 46.
160
COGLIANI, Solveig. Il principio di proporzionalità in Italia ed in Europa: la tutela dinanzi al
68 umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto.161