• Non ci sono risultati.

Le diverse nozioni di unità di conto nell'ambito delle Comunità europee

Nel documento Cronache Economiche. N.011-012, Anno 1974 (pagine 59-63)

Giorgio Mamberto

Nel trattato istitutivo della Comunità Econo-mica Europea (CEE) ('), il legislatore comuni-tario ha certamente voluto introdurre un'unica nozione di unità di conto. Tuttavia, in conse-guenza dell'ampliarsi delle competenze della CEE e per la situazione dei cambi che diventa sempre più complessa ed in continua evoluzione, esisto-no attualmente diverse UC.

1. U C di bilancio.

L'art. 207 del Trattato di Roma prevede, fra l'altro che «il bilancio della CEE è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle di-sposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'art. 209 ».

L'art. 10 § 1 del regolamento finanziario at-tualmente in vigore (2), che è appunto il regola-mento adottato in esecuzione dell'art. 209, pre-vede che « il bilancio è stabilito in unità di conto e il valore dell'UC corrisponde a 0,88867088 grammi di oro fino » (3) (4).

1.2. Poiché però, in concreto, pagamenti ed incassi della CEE vengono effettuati in monete nazionali, è necessario stabilire quali siano i tassi di conversione tra queste e l'UC per poter imputare ne] bilancio CEE gli importi espressi in monete nazionali.

A questo fine vale in linea di massima l'enun-ciato ripreso all'art. 27 del regolamento finan-ziario sopra citato per cui la conversione tra mo-nete nazionali e UC si attua « sulla base della relazione in vigore... fra il peso di oro fino conte-nuto nell'UC e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di ciascuna delle monete quale è di-chiarata al FMI » (5).

1.3. Le parità UC/monete nazionali che ri-sultano dal rapporto indicato al punto precedente sono: TAVOLA 1. — C O N V E R S I O N E T R A UC D I B I L A N C I O E M O N E T E N A Z I O N A L I 1 UC = 7,50000 Cor. D a n . = 3,62000 Fior. Ol. = 50,— FB = 5,55419 F F = 625,— Lit. = 0,416667 List. = 0,416667 List. Irl. = 3,66000 D M

Data la regolamentazione ad esse applicabile le parità della Tav. 1 variano solo nell'ipotesi che uno Stato membro della CEE dichiari al FMI una nuova parità (cioè un nuovo contenuto aureo per la sua moneta) (6). Rimangono immutate nel

caso di cambi fluttuanti (7): quando cioè uno

stato abbandoni la vecchia parità dichiarata al

FMI senza tuttavia dichiararne una nuova (E). 1.4. Queste parità, benché non più corrispon-denti alla attuale situazione dei cambi, sono tut-tora impiegate per l'esecuzione del bilancio CEE (cioè per la contabilizzazione in bilancio delle

(>) «Trattato di Roma» del 25 marzo 1957.

(2) Regolamento del 25-IV-1973, in vigore dall'l-V-1973, pub-blicato sulla Gazzetta Ulliciale delle Comunità Europee (CUCE) L 116 dell'l-V-1973.

(3) Questo testo è rimasto invariato rispetto all'art. 18 del regolamento finanziario del 15-XI-1960 <GUCE 29-X11-1960), in cui per la prima volta è stato fissato il valore dell'U.C.

(4) 11 peso in oro fino dell'UC 6 dunque identico a quello del $ USA prima della svalutazione del maggio '72 e a quello dei DSP (Diritti Speciali di Prelievo).

(5) Tale disposizione riguarda la contabilizzazione nel bilan-cio comunitario dei contributi degli Stati Membri. Analogo prin-cipio si trova all'art. 2 del regolamento finanziario del 31-1-1961 relativo ai contributi previsti all'art. 200 del Trattalo di Roma e si trova anche all'art. 2 del regolamento finanziario del 1-IV-I962 (ora abrogato) relativo ai contributi previsti all'art. 172 del Trat-tato CEEA (Comunità Europea Energia Atomica).

(6) Fu il caso, ad esempio, della svalutazione del Franco Fran-cese dell'agosto '69.

(7) È attualmente, tra gli altri, il caso della lira e della sterlina.

(8) Ma, in questo caso, la Commissione può proporre al Con-siglio misure adeguale. (Ari. 27 reg. fin. del 25-1 V-l973).

spese e delle entrate) (9), per il calcolo dei dazi doganali, che nella Tariffa Doganale Comune sono espressi in unità di conto, e per le ammende inflitte dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla base degli artt. 85 e 86 del Trat-tato.

1.5. In tutti i casi in cui sono applicati i cambi di cui alla Tav. 1 si ha una sovrastima, a livello comunitario, degli incassi effettuati in moneta il cui corso di cambio sia inferiore alla parità di-chiarata al FMI ed una sottostima di quelle effet-tuate in monete con parità superiore a quella dichiarata al FMI. Tale distorsione non è però totalmente compensata da una situazione inversa dal lato uscite.

Ciò per due motivi: in primo luogo perché sul totale delle entrate la percentuale versata in mo-nete deboli (aventi, cioè, una parità effettiva infe-riore a quella ufficiale dichiarata al FMI) non corrisponde necessariamente alla percentuale dei pagamenti effettuati in monete dello stesso tipo; infine per la particolare regolamentazione esi-stente per l'UC agricola (vedi paragrafo 2.4).

2. L ' U C agricola.

Il regolamento 129 del Consiglio (I0) « relativo al valore dell'UC e al tasso di cambio da appli-carsi nel quadro della politica agricola comune » prevede all'art. 1 (") che « quando, negli atti con-cernenti la politica agricola comune..., delle som-me sono espresse in UC il valore di questa UC è uguale a 0,88867088 grammi di oro fino ». Questa UC è dunque legata alla stessa unità di misura della precedente. Ne consegue che, in teoria, le parità con le singole monete nazionali, sono le stesse che quelle della Tav. 1 (12).

2.2. Ciò detto, tenuto conto che in questo caso l'UC deve garantire il mantenimento del princi-pale postulato della politica agricola comune, cioè l'unicità dei prezzi agricoli, il legislatore comu-nitario ha previsto alcuni rimedi per eliminare, a livello comunitario, le distorsioni derivanti dal fatto che, attualmente, i cambi effettivi divergono, talvolta anche in maniera rimarchevole, dalle pa-rità ufficiali del FMI (").

A tal fine il R. 6 5 3 / 6 8 prevede due ipotesi:

2.2.1. Modificazione del valore in oro della UC (Art. 2). Quando tutti gli Stati membri

mo-dificano le loro parità ufficiali contemporanea-mente, nello stesso senso, anche in percentuali differenti, il valore dell'UC è modificato auto-maticamente in proporzione.

2.2.2. Altri aggiustamenti (Art. 3). Quan-do uno o più Stati membri annunciano una mo-dificazione della parità il Consiglio decide se sia il caso di modificare il valore dell'UC. In caso contrario può prendere altre misure limitate ad alcuni prodotti agricoli o ad alcune monete.

2.3. L'ipotesi sub 2.2.1 non si è mai verificata. Quella sub 2.2.2. qualche volta, ma ciò non ha mai portato ad una modificazione del valore del-l'UC ma ad una serie di misure transitorie e par-ticolari alla moneta che aveva modificato la pa-rità (H). In ogni caso nessuna delle due ipotesi sopra menzionate può servire per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla attuale situazione dei cambi in cui parte delle monete della comu-nità fluttuano e le altre ammettono, per lo più, parità fìsse diverse da quelle del FMI (15) (16).

L'art. 3 del R. 129 sopra citato (17) prevede che nel caso di « pratiche monetarie di carattere ecce-zionale di natura tale da mettere in pericolo l'ap-plicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'art. 1 (Atti derivanti dalla politica agricola comune) il Consiglio o la Commissione possono... prendere delle misure... » ad hoc.

(9) In particolare, tra le entrate, i contributi degli Stati mem-bri e le risorse proprie della CEE; tra le uscite, i pagamenti del Fondo Sociale. Anche le spese FEOGA sono contabilizzate in bi-lancio secondo i tassi di conversione della Tav. 1, ma i pagamenti sono concretamente effettuati a dei tassi particolari (vedi para-grafo 2).

(10) GUCE 30-X-1962.

(11) Modificato dall'art. 1 R. 653/68. GUCE L 123/4 del 31-V-1968.

(12) Per la verità l'art. 2 R. 129 non parla di conversione tra monete nazionali e UC ma riguarda solo le parità da applicare nel caso di conversioni tra monete nazionali. In pratica tale disposizione È sempre stata interpretata nel senso che le conver-sioni devono essere fatte alla parità ufficiale FMI.

(13) Cosi ad es. l'applicazione pura e semplice delle parità FMI darebbe un cambio tra la lira ed il franco belga pari a 12,50 lire per FB, in luogo di 16,95 (cambio libero dell'agosto '74). Cioè per la stessa somma espressa in UC l'agricoltore ita-liano riceverebbe il 26,25% in meno che il suo collega belga.

(14) In particolare in occasione dell'ultimo mutamento della parità ufficiale del marco furono prese a livello comunitario, delle misure fiscali per compensare gli agricoltori tedeschi del conse-guente minor guadagno.

(15) Si tratta delle monete del cosiddetto « serpente » (marco, fiorino, franco belga e lussemburghese, corona danese, alle quali si aggiungono la corona norvegese e svedese) che hanno cambi fìssi tra loro ma fluttuano rispetto alle altre monete.

(16) Il problema si è posto per la prima volta con la fluttua-zione del DM e del Fiorino nel maggio '71.

Le misure adottate sulla base di tale disposi-zione sono state:

2.3.1. Importi compensativi monetari (R.

974/71 e modificazioni) (18) (w). Negli scambi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi questi importi sono aggiunti al prezzo dei pro-dotti agricoli dei paesi la cui moneta fluttua verso il basso e dedotti dai prezzi espressi in moneta che fluttua verso l'alto.

Gli importi compensativi sono stabiliti in fun-zione della differenza tra la parità FMI e i tassi di cambio effettivi; sono fissi per le monete del « serpente » (20), mobili per le monete che flut-tuano: in entrambi i casi corrispondono alla dif-ferenza tra la loro parità ufficiale e il loro tasso di cambio effettivo (21).

2.3.2. Tasso rappresentativo. In occasione

dell'adesione dei tre nuovi Stati membri al regi-me agricolo comune, al fine di non rendere ecces-sivamente complicato il sistema degli importi compensativi monetari, si è adottato per le mo-nete dei tre nuovi stati un rapporto di cambio con l'UC che non corrisponde alla parità ufficiale ma che è più vicino alla realtà economica.

Lo stesso sistema è stato esteso al fiorino olan-dese (R. 2544/73), in occasione della sua rivalu-tazione del 5 % del settembre 1973, per evitare l'introduzione di importi compensativi monetari all'interno del Benelux.

In ultimo, un tasso rappresentativo è stato fis-sato anche per la lira (R. 2 9 5 8 / 7 3 modificato dal R. 1424/74) (22) (a), anche se ad un livello più basso dell'effettivo corso di mercato, per la Co-rona danese, la Sterlina inglese e irlandese (24).

Le parità UC/monete nazionali derivanti dal-l'applicazione nel settore agricolo della regola-mentazione esistente sono quindi le seguenti:

TAVOLA 2. — C O N V E R S I O N E T R A U C A G R I C O L A E M O N E T E N A Z I O N A L I ( » ) 1 U C = 7,5783 Cor. D a n . = 3,4435 Fior. Ol. = 50,— FB = 5,55419 F F = 833,— Lit. (26) = 0,4987 List. = 0,5132 List. Irl. = 3,6600 D M

2.4. il coordinamento tra queste parità e quelle della Tav. 1 avviene nel modo seguente:

le spese sostenute dagli Stati membri (nel set-tore agricolo) sono effettuate in moneta nazionale trasformando gli importi espressi in UC nella regolamentazione agricola secondo i cambi della Tav. 2. Allorquando sia necessario determinare, per imputarle nel bilancio l'insieme delle spese sostenute da ciascuno Stato e finanziate dalla Comunità, si usa, per la conversione, il corso di cambio della UC di bilancio.

3. L ' U C C E C A (2 7) .

3.1. A partire dal 1° gennaio 1973 il valore di questa UC equivale a 0,88867088 grammi di oro fino (28). '

3.2. Le conversioni delle monete nazionali in UC si effettuano, perciò che concerne i settori regolati dal trattato istituente la CECA(29):

— per le monete aventi un corso compreso nei margini comunitari di fluttuazione utilizzando il tasso centrale;

— per tutte le altre, utilizzando un tasso di cambio basato sulla media dei cambi delle monete di cui al punto precedente rispetto alla moneta in questione.

3.3. L'UC CECA è impiegata soprattutto per esprimere le risorse Ceca (30). La parità UC/mo-nete nazionali derivanti dall'applicazione dell'ar-ticolo 1 della dee. 3543/75 valevoli per il II se-mestre 1974 sono le seguenti:

(18) GUCE L 106 del 12-V-71.

(IS) Da non confondersi con gli importi compensativi di ade-sione che riguardano la progressiva integrazione dei tre nuovi Stati membri nella politica agricola comune.

m Vedi nota 15.

(21) Ad eccezione delle monete per le quali esiste un tasso rappresentativo. In tal caso gli importi compensativi corrispon-dono alla differenza tra il loro corso effettivo medio e il tasso rappresentativo (R. 974/71 art. 1 bis).

(22) GUCE L 30 del l-XI-1973. (23) GUCE L 159 del 7-VI-1974.

(24) R. 2498/74 GUCE del 3-X-1974, L 268.

(25) A queste parità bisogna aggiungere, negli scambi inter-nazionali, gli importi compensativi fìssi per il FB, la Corona, il DM e il Fiorino, variabili per gli altri.

(26) A partire dal 28-X-74 <R. 2670/74 GUCE L 286 del 23-X-74).

(27) Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. (28) Decisione 3541/73 CECA su GUCE L 361 del 29-XII-1973.

(2*J) Decisione 3542/73 CECA su GUCE L 361 del 29-XII-1973.

(30) Questa UC non ò impiegata nel « bilancio amministra-tivo » CECA che fa parte del bilancio generale delle Comunità.

TAVOLA 3. — C O N V E R S I O N E T R A UC/CECA E M O N E T E N A Z I O N A L I 1 UC = 7,5783 Cor. Dan. = 3,35507 Fior. Ol. = 48,6572 FB = 6,30504 FF = 818,743 Lit. = 0,53688 List. = 0,53688 List. Irl. = 3,21978 DM 4. Altre U C .

Sono impiegate per il Fondo Europeo di Svi-luppo, nell'ambito dell'associazione CEE/Tur-chia e della convenzione di Yaoundé (3I), per i prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, per il Fondo Europeo di Cooperazione Monetaria (FECOM) e dall'Ufficio europeo di Statistica.

La società multinazionale

Nel documento Cronache Economiche. N.011-012, Anno 1974 (pagine 59-63)