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Dovendosi con buona gratia et assenso ddl'illustrissimo signor marchese Brigno le padrone dividere tutti li terreni delli prati coltivati dall’anno 1635 in qua del com-

mune di Groppoli et altri prati non ancor coltivati in tanta quantità di giove, se vi po­

tranno riuscire, o vero di sechie, quanto saranno li fuochi o sia fameglie del detto

commune et populo, per assignarne ad ogni fameglia una giova, o sia sechia ugual­

mente di semente per coltivarla et podere il frutto che ne caveranno con pagare ogni

capo di dette fameglie ducatoni otto ogni anno per ogni giova o meno alla rata della

misura e terreno che riuscirà per ogni parte al detto illustrissimo signor marchese, sin

tanto che con li denari già imborsati dell’introiti di detti terreni sarà intieramente so­

disfatto delli crediti che ha verso il detto commune et huomini in solidum, et poi di

dette parti seguirne la volontà et mente di detto signor marchese, al più utile del detto commune, et come pare si era concertato nel mese di settembre 1641 con li consoli et consiglio da sua signoria illustrissima nel castello in Groppoli che resta fermo.

Primieramente si deve vedere il numero delli fuochi et capi di fameglie che sono in detto luogo, et che veramente deveno godere delli detti beni communi et participa­ re del detto utile, escludendo dal detto numero quelle fameglie che per qualche appa­ rente et vera ragione non deveno né possono participare di detti beni et introiti; fatta poi questa distintione et dechiaratione dal signor marchese del vero numero di dette fameglie e fuochi che devono goderne et haverne,

si doverà per il commune sgiarare et nattare tanti del commune quanti saranno stati in misura li detti prati divisi, et più la metà, perché si possi cavare in l’avenire fie­ ni e guadumi per li bestiami et per l’introiti del commune, in luogo delli coltivati, poi­ ché mercé del Signore questa communità abbonda di tanti siti per cavare vettovaglie et fieni quanti alcun’altra communità convicina et più per il loro bisogno se vogliono intendervi.

Et perché in detti terreni già coltivati et altri da dividersi per coltivare come so­ pra vi sono posti più grassi e fertili in una parte che in un’altra, pertanto a fine che ogni parte divisa sia d’un’istessa rendita, né vi sia disuguaglianza, se deputeranno da consoli et consiglio quatro o sei persone delli più vechi et periti a fare la detta divisio­ ne di dette parti in tanto numero quanto saranno li fuochi e fameglie che ne devono havere, compartendo il terreno fertile et grasso col magro in questa maniera, cioè se il terreno nel grasso dove anderà una secchia di sementi renderà o doverà rendere per essempio sei secchie per una, et nel terreno magro una sechia non renderà tanto, ma ci vorrà più terreno in misura, debbano in luogo di quella sechia di terreno fertile et grasso mettervi tanto terreno in misura quanto giudicheranno potere rendere di frutto come quella secchia nel grasso, ancorché fusse di maggior misura.

Ripartiti donque che saranno li detti terreni in tante parti quante saranno le fa­ miglie e fuochi che ne devono havere et godere, si notteranno in tanti bolletini col suo numero, primo, secondo et terzo, et così sino all’ultima parte divisa, et si dirà: la pri­ ma parte comincia in fondo, o in cima, dove si comincierà, denontando qualche segno o confine fermo, dove sarà, per conoscere qual sarà la prima parte et di dove si sarà datto principio, et la seconda, et seguendo sin all’ultima col suo numero; si faranno poi tanti bollettini quanti saranno li capi di fameglia, et se imbussoleranno tutti detti bolletini piegati ugualmente in un capello, et si faranno estrahere a sorte ad uno ad uno da un fanciullo alla presenza del podestà, consoli et consiglio, et il primo nome che sarà estratto habbia et debba havere la prima parte divisa delli detti terreni, il se­ condo estratto la seconda parte, et così seguendo sino all’ultimo nome et per l’ultima parte, scrivendosi il tutto per mano del podestà et scrivano della communità con que­ st’ordine, et ognuno delli detti capi di fameglia debbano obligarsi anco con sigortà di pagare quell’otto ducatoni o quella somma minore, come sarà stabilita, per la misura che riuscirà delli detti terreni, in mano dell’illustrissimo signor marchese o di persona deputanda ogni anno, sin tanto che sarà intieramente sodisfatto di detti suoi crediti che ha contro la detta communità, escludendo però da questo pagamento coloro che non sono debitori della communità per le vettovaglie già distribuite, et coloro ancora che havessero già datto pagamento per detto conto de’ loro terreni, perché questi po­ tranno liberamente disponere delli frutti di detta giova che le tocherà, sin tanto che sarà sodisfatto detto signor marchese de suoi crediti, per seguirne poi di tutti detti ter­

reni la volontà di detto signor marchese, né possano intanto in alcun modo disponere delli detti terreni sotto pena arbitraria a detto signor marchese, et della nullità di tal dispositione.

E perché l’isperienza et prova fatta nelle cose passate et tempi insegna a prove­ dere in miglior forma, si ordina che tutti li debitori, oltre l’obblighi suddetti di pagare a sui tempi, quelli che non haveranno pagato prontamente non solo saranno astretti al pagamento con ogni rigore et essecutati senz’altra dilatione, ma resteranno privi di quella parte di terreno che le sarà tochato, se fra il termine di giorni 25 doppo il gior­ no del pagamento non haveranno pagato, et si darà l’istessa parte ad altri con l’istesso obligo che non possano disponere de frutti sin tanto che non haveranno pagato, et per più sicurezza et a fine che non siano li frutti doppo che saran raccolti, consumati et possano servire per estintione dell’otto ducatoni, et al più utile de’ conduttori, si ordi­ na che tutta la robba d’agosto, cioè grano, segalo et simili debbano, battute che saran­ no, portarsi al castello dalli conduttori et riponersi in una stanza, la quale si serrerà con due chiavi diferenti, una de quali resterà appresso il podestà et l’altra appresso de’ consoli, et quando sarà il tempo si venderanno dette vettovaglie al più utile di detti conduttori, restando però il denaro in mano di detto signor marchese per estintione del suo credito, et l’altri frutti che nasceranno da detta terra restano delli detti con­ duttori.

Et perché alle volte si lassano li terreni vuoti per seminarvi panici o migli, come si suol dire, temporiti, se intenda et siano obligati detti conduttori a mettere nel ca­ stello li detti panici o migli, quando non habbino dato altra robba d’agosto, a segno che ogn’anno siano tenuti mettere in castello li primi frutti che racoglieranno una vol­ ta tanto, et ita etc.

Li quali sopranominati et congregati, sentita la suddetta proposta lettali come sopra, della quale affermano essere apieno informati, et non essendovi alcuno che habbi contradetto, anzi lodato, per ciò restò approvata, et deliberato in tutto com’è sopra, et ita alla presenza del predetto illustrissimo signor marchese.

1645, a 10 ottobre.

Estratto dalla filza delli contratti composti per me Angelo Luchini, podestà et notaro di Groppoli suddetto, ad instanza del molto reverendo Bernardo Castagnola, rettore di detto luogo, per suo interesse, come ha giurato in pectore in tutto come so­ pra, salvo etc.

Il detto Angelo Luchini, podestà et notaro.

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1653, 20 dicembre

Assignatione fatta dagl’h/uomini di Groppoli delli due prati nominati il Vantano e Maxerino per conto del loro debito di soccorsi fatti.

(ASCG-BS, Groppoli, filza n. 16, doc. s. n.).

In Christi nomine, amen. Anno a Nativitate eiusdem corrente 1653, indictione

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