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GLI EFFETTI DELLA CRISI DEL DEBITO SOVRANO SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI: IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE.

LA CRISI DEL DEBITO SOVRANO DELL’EUROZONA.

2.2. GLI EFFETTI DELLA CRISI DEL DEBITO SOVRANO SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI: IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE.

Dal “Rapporto sugli effetti del debito sovrano sul pieno godimento di tutti i diritti umani”50, redatto dalle Nazioni Unite, si evince che la ristrutturazione del debito sovrano può incidere notevolmente ed in senso peggiorativo sulla tutela dei diritti umani.

In particolare, viene evidenziata la necessità di operare un bilanciamento tra gli oneri che derivano allo Stato nella sua qualità di debitore, con gli oneri originati dal rispetto delle norme internazionali in tema di diritti umani51, in conformità ai principi guida delineati dalle Nazioni Unite.

La gestione della crisi del debito sovrano deve comportare inevitabilmente l’esigenza di un contemperamento tra la tutela dei creditori e la tutela dei diritti umani.52 Questa primaria necessità di salvaguardia e protezione dei diritti umani fondamentali si è avvertita, a livello internazionale, soltanto di recente, con la Convenzione Drago- Potter del 1907, in cui veniva vietato, per la prima volta, l’uso della forza bellica per recuperare i debiti contratti da uno Stato.

Da questo momento in poi si assistette ad un’evoluzione della modalità di gestione delle crisi dei debiti sovrani, che ha trovato il suo apice con la Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, in cui gli interessi di natura civile ed economica

50 Somma A. “ Scontro tra capitalismi, crisi del debito e diritti

fondamentali” in Il debito sovrano tra tutela del credito e salvaguardia della funzione dello Stato a cura di Mauro M.R. e Pernazza F.,cit., p.161.

51 Ibidem.

52 Mauro M. R. “ Debito sovrano esteto, tutela dei diritti umani e

salvaguardia degli interessi essenziali dello Stato debitore” in “ Il debito sovrano tra tutela del credito e salvaguardia della funzione dello Stato” a cura di Mauro

degli individui assurgono, per la prima volta, al rango di diritti universalmente riconosciuti e che lo Stato ha il dovere di tutelare in ogni circostanza.53

E’ molto controversa e dibattuta, in dottrina, la possibilità che uno Stato abbia il diritto di ottenere la sospensione dei pagamenti del proprio debito estero in presenza di determinate circostanze esimenti, quali lo stato di necessità, ovvero l’interesse pubblico generale.

Tali criteri sono di difficile applicazione, in quanto, secondo la giurisprudenza internazionale54, lo stato di necessità può essere invocato unicamente nel caso in cui il livello di indebitamento sia tale da compromettere l’esistenza dello Stato stesso. Inoltre, in relazione al concetto di stato di necessità, invocabile da uno Stato sovrano al fine di chiedere ed ottenere una sospensione dei pagamenti dei debiti, si evidenziano due problematiche interpretative legate all’applicazione dell’art. 25 comma I del “Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali” della Commissione di diritto internazionale55, in base al quale “ lo

Stato non può invocare lo stato di necessità come causa di esclusione dell’illiceità di un atto non conforme ad uno dei suoi obblighi internazionali se non quando tale atto: a) costituisca per lo Stato l’ unico mezzo per proteggere un interesse essenziale contro un pericolo grave ed imminente; e b) non leda gravemente un interesse essenziale

53 Op. cit. .

54 Ibidem,p.188. Cfr. per un approfondimento si veda la sentenza, citata dall’autrice, della Corte permanente di arbitrato dell’11 novembre 1992 , in L’

Affaire de l’ indemnitè russe, in Reports of International Arbitral Awards, XI,

dello Stato o degli Stati nei confronti dei quali l’ obbligo sussiste, oppure della comunità internazionale nel suo complesso; comma II “ In ogni caso, lo stato di necessità non può essere invocato da uno Stato come motivo di esclusione dell’illiceità se: a) l’ obbligo internazionale in questione esclude la possibilità di invocare lo stato di necessità; o b) lo Stato ha contribuito al verificarsi della situazione di necessità.

La prima problematica interpretativa riguarda la difficoltà che uno Stato debitore può incontrare nel dimostrare che il proprio comportamento non ha concorso a creare la situazione di necessità; la seconda concerne la difficoltà che uno Stato può avere nel provare il fatto che la sospensione dei pagamenti è l’unico mezzo per salvaguardare la tutela degli interessi essenziali nazionali.

La gestione della crisi dei debiti sovrani è stata aggravata dal fatto che, sia a livello europeo, che a livello internazionale, non sono stati previsti meccanismi vincolanti di ristrutturazione del debito pubblico, né organismi che siano dotati di una specifica competenza in materia.56

Limitandosi all’ambito europeo, è recente la proposta della Commissione per l’istituzione di un meccanismo permanente e specifico per la risoluzione delle crisi debitorie degli Stati sovrani (European Crisis Resolution Mechanism) da istituirsi mediante trattato ovvero direttiva.

Questo meccanismo potrebbe operare attraverso tre organismi: il MES, con la finalità di supportare finanziariamente lo Stato in crisi; la BCE o la Commissione Europea, in

56 Op.cit.

veste di organismo economico supervisore della sostenibilità o meno del debito; la Corte di Giustizia UE, in qualità di organismo giudiziario competente a conoscere delle controversie in materia.57

Tale proposta, ad oggi, non ha avuto seguito.

Sul piano del diritto internazionale, poi, si sta assistendo all’emergere dell’ulteriore esigenza di un diverso approccio nella modalità di gestione stessa della crisi.

Seppur rimanendo dell’ambito dell’adozione di principi non vincolanti58, basati sul concetto responsabilità condivisa tra Stato creditore e Stato debitore nella gestione sostenibile dei debiti sovrani l’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009, ha adottato una serie di regole in tema di finanziamento sovrano responsabile. L’elemento più significativo che emerge da questa iniziativa è l’ adozione del principio della condivisione del debito, in base al quale, viene stabilito che qualora un Stato non sia più in grado di onorare i propri debiti, tutti i creditori sia privati che pubblici hanno il dovere di agire secondo il principio di buona fede, con la finalità di giungere ad una nuova negoziazione del debito in modo equo.

2.3. LE MISURE DI AUSTERITA’ ED I DIRITTI FONDAMENTALI