Accountability elettorale e struttura della competizione
3.1 I sistemi elettoral
3.1.2 Elezione dei Consigli regionali e formula proporzionale
I Consigli delle regioni a statuto ordinario, pur previsti dall’ordinamento costituzionale italiano, si può dire siano stati effettivamente istituiti solo nel momento nel quale è stata promulgata la legge riguardante la normativa elettorale. Con due anni di anticipo rispetto all’indizione dei primi comizi elettorali per l’elezioni dei Consigli, la l. 108/68 poneva alcuni punti di riferimento ben precisi. Il corpo elettorale si sanciva che fosse composto da tutti i cittadini maggiorenni, la durata della consiliatura si stabiliva in cinque anni, il numero di seggi spettanti ad ogni consiglio regionale si commisurava col numero di abitanti residenti in ogni regione, dopodiché in ciascuna regione si delineavano circoscrizioni elettorali il cui perimetro era delimitato dai confini provinciali, per ciascuna provincia si precisava che il numero di eligendi fosse proporzionale alla popolazione residente, la competizione doveva svolgersi tra liste (cui doveva essere associato un simbolo) plurinominali concorrenti, nelle quali il numero di candidati (della singola lista) non doveva superare il numero di seggi della circoscrizione (senza andare al di sotto di un terzo arrotondato all’unità superiore), con la possibilità per ogni candidato di presentare la propria candidatura simultanea in non più di tre circoscrizioni (e in ogni caso sotto lo stesso simbolo), ammettendo per l’elettore l’espressione di preferenza per uno o più candidati nella lista prescelta (anche in questo caso il numero di preferenze esprimibili si commisurava all’ampiezza della circoscrizione, nel caso di quelle più ampie si potevano esprimere un massimo di tre preferenze per lista, per le circoscrizioni più ristrette il limite scendeva a due ed anche fino a una soltanto), il criterio di ripartizione dei voti in seggi di tipo proporzionale prevedeva un primo riparto all’interno delle singole circoscrizioni sulla base di quozienti interi, con recupero dei più alti resti convogliati nel collegio unico regionale, imponendo che i consiglieri regionali, una volta conseguito l’incarico, fossero rappresentanti dell’intera regione senza vincolo di mandato (Agosta 1992).
Scendendo nel dettaglio della normativa, come detto l’assegnazione dei seggi avveniva su base proporzionale, secondo il metodo Hagenbach-Bischoff del quoziente naturale più uno con l’utilizzo dei resti nella fase di attribuzione dei seggi residui nel contesto della circoscrizione regionale (Vassallo e Baldini 2000, 539).
Tale procedura si snodava attraverso i percorsi disposti dall’art.15 della legge 108 del 1968, così di seguito riassumibili: 1) determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista provinciale; 2) ripartizione dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista., dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; trascurando la eventuale parte frazionaria del quoziente; 3) assegnazione ad ogni lista di tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista, se il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore; 4) attribuzione al collegio unico regionale dei seggi rimasti non assegnati; 5) determinazione del numero di seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati e della somma dei voti residuati di ogni lista (che deve essere comunque fatta anche nell’ipotesi che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano stati attribuiti), considerando voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, sono rimasti inefficienti per mancanza di candidati.
Arrivati a questo punto si determina: a) la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione; b) la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali (e a parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista). Si proclamano eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Esaurito il livello provinciale, subentra nell’assegnazione dei seggi il collegio unico regionale, attraverso la determinazione del numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni e del numero dei voti residuati per ciascuna lista, procedendo sia alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno sia alla assegnazione ai questi gruppi di liste dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni, dividendo la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire, trascurando la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si è così ottenuto il quoziente elettorale regionale, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste si divide per
tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste si attribuiscono alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista, dividendo il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti, si attribuisce il seggio alla lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
Una lunga procedura quindi che aveva il solo scopo di distribuire i seggi alle liste in competizione secondo il metodo proporzionale dei quozienti. Il risultato il più delle volte era fortemente influenzato dall’ampiezza della circoscrizione provinciale, tanto più il numero di seggi da assegnare in quest’ultima si riduceva tanto maggiore era la possibilità di un’assegnazione di seggi scarsamente proporzionale, penalizzando le formazioni più piccole, che per questo motivo erano ricompensate attraverso l’assegnazione di seggi col criterio dei resti su base regionale. L’altro elemento caratteristico era la possibilità di espressione di preferenze multiple, segnando al fianco della lista prescelta i numeri cardinali collegati a ciascun candidato della lista, ciò comportava talvolta il coordinamento strategico tra candidati che costituivano vere e proprie “cordate” elettorali per sconfiggere i concorrenti (De Luca 2004).
Questa normativa è rimasta inalterata nel periodo compreso tra le elezioni del 1970 e del 1990, successivamente tale legge è restata in vigore solo per l’assegnazione dell’80% dei seggi del Consiglio, per come sancito dalla legge 43 del 1995, che sarà oggetto del prossimo sottoparagrafo, congiuntamente alle successive riforme (l. cost. 1/1999 e l. 165/2004), il complesso di queste normative ha inserito tratti maggioritari nel sistema, prevedendo prima l’assegnazione del 20% dei seggi delle assemblee sottoforma di premio maggioritario, determinando successivamente anche l’elezione diretta del presidente della Giunta regionale.