I.2. La nascita e l’infanzia dei diritti dell’uomo: i nonni e i padri
I.2.4. L’emancipazione dalla teologia e il ruolo delle guerre di reli-
ligione. Cenni.
Nel ’500 di Vitoria e Las Casas la nascente universalità e
astrattezza dei diritti della persona umana o diviene un feno-
meno recessivo quando si esce dalla cultura di riferimento
(perché gli “altri” sono in sostanza “quasi” uomini, da civiliz-
zare) oppure non riesce ad emanciparsi completamente dalla
stessa, con la conseguenza che, da un lato, affiora il principio in
base al quale ciascun uomo ha dei diritti al di là dell’apparte-
nenza ad una determinata religione
131, e, dall’altro, in ultima
istanza viene tutto ricondotto a Dio e alla somiglianza dell’uo-
mo con lui.
Per potersi parlare di nascita dei diritti dell’uomo, nel senso
sopra specificato di precise posizioni giuridiche soggettive rico-
nosciute in capo a ciascuna persona umana, astrattamente con-
siderata, è necessario il compimento di ulteriori tappe nel pro-
cesso di secolarizzazione e in quello di individualizzazione
132.
131Nella bolla papale del 1537 si legge: «stabiliamo e dichiariamo che i [predetti] indios, e tutti gli altri popoli che in futuro verranno scoperti dai cri- stiani, anche se non sono cristiani, non si possono privare delle loro proprietà, e che è lecito a essi godere della loro libertà e dei loro beni e acquisirne, né che si debbono ridurre in schiavitù» (citato da F. COMPAGNONI, I diritti dell’uomo,
cit., p. 17).
132Vedi G. OESTREICH, Storia dei diritti, cit., il quale, osservando l’amplia- mento e la trasformazione dei diritti umani, nota come, nel corso del tempo, «i fondamenti cristiani dei diritti naturali scomparvero progressivamente. Sulla
Fondamentali, in particolare, per il proseguimento nel cam-
mino dell’emancipazione del diritto naturale dalla teologia
133(e
dall’etica), nonché per una maggior considerazione dell’indivi-
duo come singolo isolato, appaiono elementi diversi, quali il
pensiero illuministico, con il suo portato razionalista e antiec-
clesiatico, le lotte per la libertà religiosa, le teorizzazioni del di-
ritto naturale di Hobbes e Locke.
La componente più discussa è quella relativa al ruolo gio-
cato dalle guerre di religione
134, sotto il duplice aspetto dell’in-
fluenza, favorevole o sfavorevole alla nascita dei diritti umani,
da parte del pensiero della Riforma (si pensi a Martin Lutero e
Giovanni Calvino)
135e degli eventi ad essa connessi, e del gra-
scia del generale processo di deteologizzazione, che percorse la cultura euro- pea, il diritto di natura viene scristianizzandosi»; «le dottrine del diritto natu- rale elessero sempre più a presupposto la ragione umana e la sua autonomia morale… il concetto della ratio perse via via ogni collegamento, sia con la teo- logia, sia, infine, con l’etica»; «la personalità singola, scoperta dal Rinascimen- to e rivalutata dalla Riforma e dagli spiritualisti, venne… assolutizzata» (p. 37).133Anche se – come si vedrà – non mancano persino nel Ventesimo seco- lo teorizzazzioni del diritto naturale che in ultima istanza si rifanno ad una fon- dazione metafisica (cristiana), in sostanza identificando l’ordine naturale con quello divino (per alcuni esempi, quali le teorie di Cotta e Concetti, si rinvia a quanto si osserverà infra, parte I, cap. II, par. II.2.1).
134In proposito si può ricordare l’opinione di chi afferma come «la conce- zione dei diritti umani fu la risposta che l’Europa seppe dare – a suo tempo – al problema di come superare gli effetti politici delle guerre di religione» (J. HA- BERMAS, Legittimazione tramite diritti umani, in ID., L’inclusione dell’altro. Stu-
di di teoria politica, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 231).
135Per una ricostruzione del pensiero del protestantesimo, o, meglio, del- le diverse tendenze al suo interno (nonché per una ricca bibliografia sul tema), con particolare attenzione al rapporto con il potere politico e con la libertà di coscienza, vedi S. SICARDI, Protestantesimo, potere politico, libertà di coscienza, in Studi in onore di Leopoldo Elia, II, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 1585 ss. Quanto alla libertà religiosa, in specifico, viene osservato come, al di là delle differenze fra i vari protestantesimi, essa pian piano passa da una caratterizza- zione in termini strumentali rispetto alla affermazione della «retta dottrina», o da una prospettiva difensiva, all’assunzione di «un significato di principio»
do di importanza da annettere al principio di libertà religiosa
nello sviluppo degli stessi.
Da un lato, infatti, c’è chi afferma che «alcune frange del
protestantesimo, in special modo le sette e il calvinismo euro-
peo-occidentale, con le lotte che sostennero per l’esistenza,
contribuirono non poco alla fondazione e alla concreta attua-
zione dei diritti dell’uomo»
136, dall’altro, chi ritiene che fu so-
prattutto la reazione (e la sconfitta) di dottrine, come quella
calvinista, sostenitrici dell’onnipotenza divina e della predesti-
nazione, a rendere possibile la sopravvivenza e l’evoluzione del
diritto naturale
137.
Quanto al rilievo della libertà religiosa nella fondazione e
nel catalogo dei diritti umani, occorre citare innanzitutto la po-
sizione di chi – e, per tutti, si ricorda Jellinek – considera la li-
bertà di religione e di coscienza il tronco dal quale si ramifica-
no gli altri diritti dell’individuo: «con la convinzione che ci fos-
se un diritto della coscienza, indipendente dallo Stato, fu tro-
(come risulta evidente in particolare nel ’600 inglese) [ibidem, pp. 1603-1604]; sui rapporti fra diritti e protestantesimo vedi anche, con particolare attenzione alla tesi dell’origine religiosa dei diritti di Jellinek, J. LUTHER, L’idea dei diritti
fondamentali nel protestantesimo, in Materiali per una storia della cultura giuri- dica, 2, 1991, pp. 329 ss., che conclude osservando come «i diritti dell’uomo
non sono stati né un’invenzione della riforma, né d’altra parte una minaccia esistenziale per il protestantesimo» e come «l’idea dei diritti fondamentali ha trovato un’eco piuttosto differenziata nel mondo del protestantesimo, forse più forte nei riformati e meno forte presso i luterani» (p. 350).
136G. OESTREICH, Storia dei diritti, cit., p. 32, che, comunque, evidenzia come sulla posizione occupata dalla Riforma esiste un’ampia gamma di opinio- ni che oscillano fra due estremi «da un lato riconducendo i diritti dell’uomo al- l’influenza diretta dei singoli riformatori, dall’altro negando ogni loro affinità col patrimonio spirituale della Riforma».
137In questo senso, da ultimo, cfr. A. BOLAFFI, Etica moderna, cit., spec. p. 78, che ricorda in proposito il pensiero di Cassirer, secondo il quale il dirit- to naturale moderno dovette difendersi, oltre che dalla pretesa di onnipotenza di uno Stato-Leviatano, «dall’illimitato arbitrio divino della rigida dottrina cal- vinista».
vato il punto, dal quale si specificano gli inalienabili diritti del-
l’individuo»
138. Jellinek indica, a dimostrazione della sua teo-
ria, la storia della nascente democrazia americana, dove – a suo
parere – le rivendicazioni per la libertà di coscienza e di reli-
gione rivestono un ruolo fondamentale nella configurazione
del riconoscimento dei diritti e della stessa forma di Stato
139.
Altri, peraltro, ridimensionano la centralità del fattore reli-
gioso, considerandolo una delle radici dei diritti umani, ma
non necessariamente la sola e neppure quella dominante
140: co-
munque sia la lotta del (e contro) il protestantesimo, l’afferma-
zione del principio di libertà religiosa
141, saldano strettamente i
138G. JELLINEK, Die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte, Duncker & Humblot, München-Leipzig, (1895) 1927, trad. it. (a cura di D. Nocilla), Ladichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, Milano, Giuffrè, 2002, p. 104;
vedi anche il passo in cui l’Autore definisce l’idea di consacrare legislativamen- te i diritti inalienabili e inviolabili dell’individuo di origine religiosa, e non po- litica, un «frutto della Riforma e delle sue lotte» (p. 94).
139Quanto a quest’ultimo punto, si da per assunta quella concezione per la quale esiste un legame stretto e imprescindibile fra forma di Stato e diritti fondamentali (in argomento, cfr. il saggio di L. CARLASSARE, Forma di Stato e
diritti fondamentali, in Quad. cost., 1995, pp. 33 ss.).
140 Così W. HUBER, I diritti dell’uomo. Concetto e storia, in Concilium, 1979/4, p. 26. Sul ruolo e sul riconoscimento della libertà religiosa nelle colonie americane, vedi – oltre quanto osservato infra –, tra gli altri, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, G. OESTREICH, Storia dei diritti, cit., p. 64 (ricordato più approfonditamente infra); L. SWIDLER, Diritti umani, cit., pp. 34 ss.; G.
GOZZI, Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia co-
stituzionale, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 6 ss.
141L’affermazione del principio di libertà religiosa viene a chiudere le al- terne vicende che il principio aveva conosciuto nel passato; a titolo esemplifi- cativo, si possono ricordare due eventi, entrambi collocabili all’interno dello stesso “mondo cristiano”: l’adozione dell’editto di Milano dell’imperatore Co- stantino del 313 d.C. («noi dunque dovremmo concedere sia ai cristiani che a tutti gli altri la libera facoltà di seguire la religione che essi desiderano») e, do- po pochi anni, l’emanazione dell’editto di Tessalonica dell’imperatore Teodo- sio del 380 d.C. («è nostra volontà che tutte le persone che si trovano sotto il governo dell’amministrazione della nostra clemenza pratichino la religione che il divino apostolo Pietro ha trasmesso ai romani»).