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2.2 Responsabilità contrattuale o extra-contrattuale?

2.2.4 Dierenze fra le due discipline

Le dierenti discipline della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale hanno in comune gli elementi di dolo e colpa, l'idea di danno e parte dei criteri di valutazione (i criteri deniti per la responsabilità contrattuale si applicano anche a quella extracontrattuale per il richiamo del primo comma dell'art. 2056 c.c.).

Parallelamente, esistono, oltre a divergenze minori, quattro grandi mate- rie in cui i due gruppi di norme si dierenziano, cioè l'onere della prova, il risarcimento del danno, la costituzione in mora e la prescrizione58.

Onere della prova

In ordine all'onere della prova, nel caso di responsabilità extracontrattuale, l'onere di provare il fatto illecito in tutti i suoi elementi (fatto dannoso, danno, dolo o colpa del danneggiante), è posto a carico del danneggiato che avanza la pretesa, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Nell'illecito contrattuale, la regola proba- toria dell'art. 1218 deroga al principio generale: a carico del creditore grava l'onere di dimostrare l'esistenza dell'obbligazione (il titolo) e l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'assenza di colpa e quindi di avere adempiuto con diligenza ovvero di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile.

Si determina così un'inversione dell'onere della prova rispetto alle dispo- sizioni generali, anche se la distinzione tra le due discipline si assottiglia con riguardo al prolo della causa non imputabile. Per causa non imputabile ex art. 1218 c.c. si intende un evento esterno alla cerchia del debitore che egli non può evitare con tutti gli accorgimenti ragionevolmente ed economicamente possibili, oltre che con il normale criterio dell'ordinaria diligenza. Come è già stato detto, è necessaria la dimostrazione della precisa causa dell'impossibilità della prestazione dovuta anché il debitore sia libero dall'obbligazione e ciò corrisponde ad attribuirgli il rischio delle cause ignote.

Lo stesso accade nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, attra- verso la concezione oggettiva di caso fortuito e l'applicabilità delle presunzioni di imputabilità previste in tema dagli artt. 2050-2054 c.c. e connesse alla qualità dei soggetti ed alla natura dell'attività. La dierenza fra le due re- sponsabilità si ousca quindi nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, quando il danneggiato è chiamato a dimostrare il fatto dannoso ed il rapporto di cau- salità, mentre il danneggiante è tenuto a dimostrare la prova liberatoria, che può avere oggetto diverso a seconda delle disposizioni civilistiche cui si riferi- sce: l'art. 2048 libera il danneggiante se prova di non aver potuto impedire

58Vedasi a riguardo Visintini, G., op. cit., a p. 3 e ss. e Iudica, G., e Zatti, P., op.

il fatto; l'art. 2050 lo obbliga invece al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; inne l'art. 2051 prevede la liberazione del danneggiante, a patto che questo provi il caso fortuito59.

Risarcimento del danno

Nonostante le norme principali in tema di valutazione del danno nell'ambito dell'illecito contrattuale (artt. 1223, 1226, 1227 c.c.) vengano esplicitamente richiamate dall'art. 2056 nella sfera della responsabilità extracontrattuale, esistono delle dierenze di minore portata fra le due discipline.

Tuttavia, la disposizione di chiusura del Titolo IX riguardante i fatti illeciti, che circoscrive, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, la risarcibi- lità del danno non patrimoniale ai casi previsti dalla legge, fa si che nell'ordi- namento italiano venga ritenuta inesistente l'eventualità del risarcimento del danno morale connesso all'inadempimento contrattuale60.

Altra dierenza è determinata dal mancato richiamo dell'art. 122561 da

parte dell'art. 2056 c.c.: quindi, mentre nella sfera dell'inadempimento (re- sponsabilità contrattuale) è risarcibile solo il danno che si sia potuto prevedere quando è sorto il rapporto contrattuale, se esso non dipende da dolo del debi- tore, nell'illecito extracontrattuale i danni sono risarcibili con il solo limite del principio di causalità, presente agli artt. 1223 (nell'inciso nale conseguen- za immediata e diretta) e 1227 (nell'apertura della disposizione, il legislatore scrive se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno). Dal mancato richiamo dell'art. 1225 nel testo dell'art. 2056, il legislatore sembra far dipendere l'irrilevanza della prevedibilità del danno nella sfera dell'illecito extracontrattuale.

In realtà, in altre occasioni, il mancato richiamo di principi nell'ambito di una o dell'altra sfera di responsabilità non ha frenato la giurisprudenza nell'e- videnziare comunque un'identità di ratio e quindi nell'aermare l'ingiusticata dierenziazione della disciplina62. Inoltre, se si guarda all'evoluzione storica

del testo della disposizione, è evidente il cambiamento di orientamento: il pre- decessore dell'art. 1225 dell'attuale Codice Civile, cioè l'art. 1228 del Codice Civile del 1865, stabiliva che il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento dell'obbligazione non derivi da suo dolo. Il precedente legi- slatore stabiliva la risarcibilità dei danni prevedibili al momento della stipula

59In tal senso, Visintini, G., op. cit., a p. 3. 60Si veda ancora Visintini, G., op. cit., a p. 4.

61L'art. 1225 riguarda la prevedibilità del danno e stabilisce che, ad esclusione dei ca-

si in cui l'inadempimento derivi da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione.

del contratto, mentre quello attuale si riferisce al momento in cui sorge l'ob- bligazione: la dottrina in parola sostiene che la variante possa essere portata a sostegno dell'estensione della disposizione sulla prevedibilità ex art. 1225 c.c. anche all'area extracontrattuale e quindi ai danni derivanti da fatti illeciti. Costituzione in mora

Per quanto attiene la costituzione in mora, la dierenza fra i due ambiti di responsabilità è resa palese dal legislatore all'art. 1219 c.c..

Il secondo comma aerma che la costituzione in mora non è necessaria, qualora il debito derivi da fatto illecito: la disposizione, quindi, esclude espli- citamente la necessità di una richiesta formale di adempimento, se il fatto compiuto dal debitore ricade nella sfera del fatto illecito. Il legislatore quindi prevede un meccanismo automatico di costituzione in mora, che può essere spiegato in generale dall'inammissibilità di una presunzione di tolleranza del ritardo da parte del danneggiato da fatto illecito. Solo nei casi in cui la richie- sta di adempimento è usuale, ad esempio per le obbligazioni la cui esecuzione avviene al domicilio del debitore, allora l'omissione di tale richiesta può essere vista come un atto di tolleranza da parte del creditore.

Si ritiene inne che l'espressa e precisa previsione della disposizione in oggetto al fatto illecito precluda l'estensibilità della regola appena esposta all'ambito della responsabilità contrattuale63.

Prescrizione

L'ultima dierenza fra le due discipline riguarda la prescrizione.

La regola prescrittiva ordinaria, ssata dall'art. 2946, stabilisce che i di- ritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, fatte salve le eccezioni per le quali la legge dispone diversamente.

Una delle eccezioni è tracciata dalla norma seguente, l'art. 2947, che sta- bilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è vericato. In ambi- to extracontrattuale, quindi, il legislatore prevede un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario, accorciandolo ulteriormente per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, per i quali il diritto di risarcimento si prescrive in due anni.

In ambito contrattuale, al contrario, il termine di prescrizione è quello generale stabilito dall'art. 2946 c.c., cioè un termine decennale, fatte salve le ipotesi contemplate agli articoli seguenti (artt. 2948-2952) che prevedono invece dei termini più brevi.

2.2.5 Concorso della responsabilità contrattuale ed ex-