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2.2 Responsabilità contrattuale o extra-contrattuale?

2.2.1 La responsabilità contrattuale

E' stato detto che la responsabilità contrattuale si genera quando vi è ina- dempimento di un'obbligazione preesistente32. Data l'esistenza di molteplicità

di fonti, sia negoziali che legali, dell'obbligazione (si veda a riguardo l'art. 1173 c.c.), occorre tenere in considerazione che l'ambito della responsabilità contrattuale è molto ampio e va oltre l'inadempimento delle obbligazioni deri- vanti da contratto, anche se queste rappresentano la categoria più abbondante, inuenzando anche la denominazione dell'istituto.

Analizzando le norme dall'art. 1218 in avanti del Codice Civile, è facile ricostruire il quadro complessivo degli eetti dell'inadempimento.

La prima conseguenza è quella sancita dall'art. 1218 c.c., ossia il risarcimen- to del danno, imposto al debitore che non esegua esattamente la prestazione dovuta. Per prestazione non esatta, il legislatore intende sia il mancato o di- fettoso adempimento, sia il ritardo nell'adempimento: in tutte e tre le ipotesi si parla di inadempimento e tutte danno quindi origine a responsabilità per ina- dempimento, all'obbligo cioè di risarcire il danno causato da inadempimento mancato, difettoso o ritardato.

L'ultima ipotesi, quella del ritardo nell'adempiere da parte del debitore, è arontata negli artt. 1219-1223 c.c.. Il ritardo nell'adempimento genera la cosiddetta mora del debitore (dal latino mora, morae che signica appunto ritardo, indugio); la mora è diversa dal semplice ritardo: essa rappresenta la situazione in cui il debitore è considerato giuridicamente inadempiente. Può non coincidere con il ritardo materiale, oppure può venire in seguito a questo o inne prodursi indipendentemente da questo. L'art. 1219 c.c. dispone che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore (mora ex persona); il secondo comma della stessa disposizione elenca tre casi in cui la mora non è necessaria: a) quando il debito deriva da fatto illecito; b) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non

31In tal senso, vedasi Visintini, G., Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in

Enciclopedia giuridica Treccani, Roma: 1990, vol. 26, a p. 1.

voler eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore33.

L'art. 1220 prevede inoltre il caso in cui il debitore abbia oerto la pre- stazione dovuta, ma non possa adempiere perché il creditore non riceve la prestazione: in questo caso, salvo che il creditore no abbia riutato per un motivo legittimo, il debitore non può considerarsi in mora.

L'art. 1222 contempla l'inadempimento di obbligazioni negative: le norme sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare poiché ogni fatto compiuto in violazione di queste, costituisce di per sè inadempimento. Infatti in questo caso particolare, non c'è possibilità di distinzione fra il fatto del non adempimento e la situazione giuridica in cui il debitore viene considerato inadempiente.

Inne, gli eetti della mora sono il risarcimento dei danni provocati dal ritardato adempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c. e il fatto che il debitore in mora debba comunque sopportare il rischio della impossibilità sopravvenuta anche per causa a lui non imputabile, salvo che egli provi che l'oggetto della prestazione - nel caso in cui l'obbligazione abbia ad oggetto la consegna di una cosa precisa - sarebbe comunque perito presso il creditore (art. 1221 c.c.). In aggiunta, il secondo comma dell'art. 1221 precisa che, se l'obbligazione avesse come oggetto la restituzione di una cosa illecitamente sottratta e se si realizzasse la perdita di essa da parte del creditore, il debitore non avrebbe nessuna possibilità di liberarsi dall'obbligo di restituirne il valore34.

Il secondo eetto dell'inadempimento è sancito dall'art. 2740, il quale di- spone che il debitore è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Si tratta quindi di responsabilità di natura patrimoniale che funge da garanzia generica35 e che costituisce essa stessa un

elemento dell'obbligazione: nel momento in cui sorge l'obbligazione, il debitore assoggetta tutti i suoi beni presenti e futuri alla possibile azione del creditore. Il creditore, dal canto suo, per tutelare il proprio interesse, può ricorrere al giudice anché questo disponga l'esecuzione coattiva o forzata, se il debitore non collabora. Questa azione assume diverse forme: l'espropriazione dei beni (art. 2910 c.c.), per soddisfare il credito del creditore, valida solo per le obbli- gazioni con oggetto il pagamento di una somma di denaro o la consegna di cose determinate solo nel genere; oppure forme di esecuzione in forma specica, tra cui la consegna ed il rilascio forzati di una cosa determinata (art. 2930 c.c.), l'esecuzione a spese dell'obbligato di obblighi di fare ovvero la distruzione di quanto fatto in violazione di obblighi di non fare (art. 2933 c.c.).

33Si veda sul punto Iudica, G., e Zatti, P., op. cit., , a p. 235 e ss. 34Si rinvia a Iudica, G., e Zatti, P., op. cit., , a p. 237.

35La garanzia generica si distingue dalle garanzie speciche date dal debitore, come pegno

L'inadempimento ha sempre eetti negativi nella sfera del creditore. L'en- tità di tali eetti dipende da più elementi36: in alcuni casi, infatti, il creditore

dovrà procurarsi in altro modo la prestazione che non ha ottenuto del debitore; in altri casi invece, l'inadempimento può causare una serie di problematiche a catena che hanno conseguenza molto più gravose sul creditore. La questione è quindi no a che punto i guai del creditore possano essere addossate al debi- tore. L'art. 1223 del Codice Civile da la denizione di danno: il risarcimento del danno per l'inadempimento o il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguen- za immediata e diretta. La nozione considera due forme di danno: la perdita, ma anche il mancato guadagno. Il danno risarcibile è poi individuato in base a tre criteri:

ˆ esso deve essere conseguenza immediata e diretta del mancato adempi- mento (art. 1223 c.c.);

ˆ deve essere prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che l'inadempimento sia causato dal comportamento doloso del debitore (art. 1225 c.c.);

ˆ inne, il creditore non deve aver concorso a cagionare il danno37.

I criteri appena esposti rispondono tutti alla nalità prima del legislatore, cioè quella di limitare il risarcimento dovuto dal debitore, ai danni considerati eettivamente legati alla sua condotta, in base a ragionevoli valutazioni38.

Il primo dei criteri riportati evidenzia il nesso di causalità: un qualsiasi fatto è sempre generato da una serie di altri accadimenti e forma insieme a questi una catena causale. Ogni fatto che compone la catena è quindi una concausa dell'evento nale, e quindi condizione necessaria per la sua realizza- zione (condicio sine qua non). Tale concetto di causalità è troppo ampio per il problema in oggetto ed è proprio per porre dei limiti precisi che il legislatore all'art. 1223 c.c. richiede che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, che non vi siano quindi passaggi intermedi tra causa ed eetto e concorso con altri fattori causanti39. Questo criterio porta però ad

un'esagerata restrizione delle cause ed all'esclusione di cause forti, non conti- gue al danno (considerando la catena causale). Per individuare le cause forti

36Si veda ancora Iudica, G., e Zatti, P., op. cit., , a p. 239.

37L'art. 1227 c.c. al primo comma dispone che se il danno è collegato ad un fatto colposo

del creditore, allora il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenza che ne sono derivate. Il secondo comma detta invece che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

38In tal senso, Iudica, G., e Zatti, P., op. cit., , a p. 239. 39Cfr. Iudica, G., e Zatti, P., op. cit., , a p. 240.

tra tutte le concause dell'evento, occorre chiedersi se il fatto sia potenzialmen- te idoneo a produrre il danno che è scaturito come risultato della catena di eventi. Quindi, sulla base di questo ultimo principio, sono cause del danno nale, solo quegli eventi adeguati a produrlo secondo una legge di normalità, cioè secondo ciò che normalmente accade40.

Il secondo criterio specica ulteriormente che il danno risarcibile deve essere prevedibile, non al tempo dell'inadempimento, bensì al tempo della nascita dell'obbligazione.

Il terzo, inne, regola il concorso di colpa e prevede un esonero da responsa- bilità del debitore nell'ipotesi in cui il creditore avrebbe potuto evitare il danno con l'ordinaria diligenza, e una diminuzione del quantum del risarcimento nel caso in cui il fatto colposo del creditore abbia concorso al danno.

Occorre, inne, fare un breve accenno all'art. 1229 che conclude il Capo dedicato all'inadempimento delle obbligazioni e riguarda l'eventuale clauso- la contrattuale di esonero da responsabilità in caso di adempimento41. La

disposizione stabilisce la nullità di qualsiasi patto che esclude o limita pre- ventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave o per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.