2.5 La responsabilità di liquidatori ed amministratori: punti d
2.5.2 Tutela dei creditori sociali: le idonee garanzie
Altro strumento di cui si possono servire i liquidatori nella fase di riparto nale delle somme rimaste nell'attivo sociale ai soci è la prestazione da parte di questi ultimi delle cosiddette idonee garanzie.
Infatti il secondo comma dell'art. 2491 c.c., ultimo periodo, precisa espres- samente che i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie: l'inciso appena riportato pare aggiun- gersi al vincolo disposto dalla prima parte dello stesso comma dell'art. 2491 di vericare la disponibilità di somme idonee alla soddisfazione integrale ed immediata dei creditori. Spontaneamente viene da chiedersi qual è l'utilità della previsione di idonee garanzie se già esiste l'onere in capo al liquidatore di provare preventivamente tale disponibilità.
La previsione della prestazione di garanzie si giustica per il fatto che la distribuzione ai soci non è vincolata all'eettiva disponibilità attuale di liquidità che servirà a soddisfare i creditori sociali, bensì ai risultati dei bilanci di liquidazione. Per questo, il liquidatore può, a sua discrezione, richiedere ai soci la prestazione delle suddette idonee garanzie per rimediare all'eventualità in cui le risultanze contabili fossero disattese nella realtà.
Dal disposto del secondo comma dell'art. 2491 si evidenzia la volontà del le- gislatore di delegare tale scelta al liquidatore, il quale ha il potere di distribuire acconti ai soci, prima dell'approvazione del bilancio nale di liquidazione, solo se dall'analisi dei bilanci emerga che la ripartizione non incide negativamente sulla posizione dei creditori sociali con ragionevole certezza107ed, in caso di
dubbio, egli può, e anzi dovrebbe, esigere dai soci idonee garanzie per la ripe- tizione di quanto ottenuto con il riparto, ferma restando la sua responsabilità per eventuali danni causati da suoi errori valutativi108.
In dubbio è se il liquidatore possa distribuire ai soci, anche in sede di riparto nale, somme necessarie a coprire debiti meramente eventuali della società - come quelli derivanti da crediti in contestazione o a condizione sospensiva, oppure debiti con scadenza remota nel tempo - a patto che questi forniscano garanzie idonee di restituzione.
Il potere dei liquidatori di richiedere ai soci idonee garanzie in cambio della distribuzione di acconti, viene espressamente previsto dall'art. 2491 c.c., solo nell'ipotesi di acconti sul risultato della liquidazione. Considerando che tali ac- conti sono soggetti alla stessa disciplina che viene applicata alle somme riscosse dai soci sulla base del bilancio nale di liquidazione, disciplina che si fonda - come si è visto - sulla facoltà del creditore di richiedere la ripetizione del valore corrispondente al suo credito al socio che ha percepito le somme, a prescindere dalla sua buona fede, non sembra si possa escludere l'applicabilità della stessa disposizione anche in sede di riparto nale. Tale conclusione tiene conto delle disposizioni contenute nella prima parte dello stesso art. 2491, nonché del già citato art. 2633 c.c., che vincola la rilevanza penale dell'illecito riparto dei
107La ragionevolezza delle misure prese dal liquidatore si misura secondo la professionalità
e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ai sensi dell'art. 2489, secondo comma, c.c..
beni sociali da parte dei soggetti preposti alla liquidazione alla sussistenza di un danno per i creditori. Non si tratta di un reato di mera condotta, bensì di un comportamento pregiudizievole per la categoria dei soggetti previsti dalla norma.
Ne consegue che, anche in sede di riparto nale, la prestazione da parte di chi percepisce le somme di idonee garanzie al ne di garantire un pronto e integrale pagamento del debito in luogo dell'accantonamento delle somme dovute, non può ritenersi di per sè un comportamento illecito dal punto di vista penale: la rilevanza penale sorgerà nel momento in cui si concretizzerà la mancata soddisfazione e quindi il danno eettivo in capo ai creditori, a causa dell'inidoneità delle garanzie prestate.
Inoltre, considerando l'ampia discrezionalità e libertà di decisione attribui- ta dal legislatore al liquidatore, il quale eettua una valutazione prognostica degli eetti della distribuzione di acconti sulla posizione dei creditori sociali e non deve attenersi a nessun limite quantitativo nella decisione del quantum da ripartire, gli acconti di liquidazione possono consistere anche nel 99.99% dell'in- tera quota spettante al socio, diventando così inutile e superua la previsione di un regime giuridico dierente per il riparto nale109.
Del resto, i creditori sociali sono interessati, dal punto di vista economico, alla soddisfazione integrale ed immediata nel momento in cui il loro debito diventi esigibile: se, poi, il pagamento del debito sociale avvenga da parte dei liquidatori, che si siano riutati di distribuire acconti ai soci durante la liquidazione e abbiano dunque mantenuto nella loro disponibilità le somme necessarie al pagamento dei debiti, oppure dalla banca nella quale essi hanno depositato tali somme, ovvero dai soci, i quali abbiano ricevuto e messo a frutto gli acconti della liquidazione, non è di nessun interesse per i creditori stessi. Al contrario, tale aspetto incide pesantemente sull'interesse dei soci che, nei primi due casi non possono sfruttare la possibilità di reimpiegare nel breve periodo le somme originariamente investite nella società perché accantonate dal liquidatore per il pagamento dei debiti sociali che diverranno esigibili in futuro e quindi non presenti nelle loro disponibilità.
Esclusa la responsabilità penale dei liquidatori nell'ipotesi di distribuzio- ne dei beni sociali in cambio di idonee garanzie in sede di riparto nale, un altro aspetto è quello relativo alla responsabilità civile degli stessi in seguito al riparto nale e alla cancellazione della società dal Registro delle imprese. Sembra palese che il requisito della prestazione di idonee garanzie da parte dei soci sia un modo per coprire il rischio di un'eventuale azione di responsa- bilità esercitata dai creditori sociali nei confronti del liquidatore e quindi che, qualora lo stesso non sia assolutamente certo della disponibilità in capo alla società delle somme necessarie a ripagare i debiti sociali esigibili dai rispettivi
titolari in futuro, esso possa, in sede di riparto nale, decidere di richiedere ai soci a cui vengono distribuiti gli acconti, il rilascio di idonee garanzie, come avviene per gli acconti di liquidazione. Le idonee garanzie possono infatti, come l'accantonamento delle somme presso un soggetto terzo, garantire che, a suo tempo, nulla ostacolerà l'integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali.
Tale principio è esplicitamente riconosciuto solo in riferimento alla liquida- zione coatta amministrativa delle banche dagli artt. 91 e 92 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia110, norma che prevedono in capo
ai commissari liquidatori la possibilità di procedere agli accantonamenti o a depositi111ovvero di richiedere idonee garanzie sia in sede di riparto parziale ai
sensi dell'art. 91, comma 7112, che in sede di riparto nale, attraverso l'espresso
richiamo dell'art. 92, comma 5113.
Inne, il liquidatore dovrà assicurarsi che le garanzie rilasciate dal socio siano tali da evitare che il creditore della società subisca un danno dal concorso con altri creditori particolari dello stesso: qualora il liquidatore tema che questo succeda, egli dovrà assicurarsi che le garanzie fornite dal socio siano opponibili anche a questi terzi creditori, per non incorrere in responsabilità114.
Concludendo, dopo tutto quanto detto, è possibile confermare quanto già più volte aermato in precedenza, e cioè che al liquidatore è riconosciuta dal- l'ordinamento italiano una certa discrezionalità nel condurre la procedura li- quidatoria, essendo egli libero nella decisione di eettuare o meno riparti antici- pati e potendo quindi inuenzare le tempistiche della procedura di liquidazione stessa.
Tale ampia discrezionalità è concessa ai liquidatori, poiché essi si trovano nella posizione scomoda di dover bilanciare due tipologie opposte di interesse,
110D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385.
111Il comma 6 dell'art. 91 dispone che nell'eettuare i riparti e le restituzioni, i commis-
sari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata denita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti nanziari corrispon- denti ai riparti e alle restituzioni non eettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al ne della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto. Il seguente articolo, al comma 5, dispone che le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto (...).
112Il comma in oggetto prevede che, nei casi previsti dal precedente comma, ossia nel caso
di pretese creditorie ancora sospese, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possano acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
113Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi
stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.
quelli dei soci, nei confronti dei quali il liquidatore dovrebbe procedere in modo da minimizzare il più possibile il tempo ed i costi connessi alla chiusura, e quelli dei creditori della società, ai quali egli deve assicurare un'integrale e certa soddisfazione di tutte le obbligazioni pendenti,
Tuttavia, a questa libertà si aanca l'eventualità della responsabilità, non solo nei confronti dei liquidatori, qualora il liquidatore abbia chiuso la procedu- ra troppo frettolosamente senza garantire la disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali ex art.2491, secondo comma, c.c., ma anche verso i soci, nell'eventualità in cui egli abbia protratto troppo a lungo la distribuzione dell'attivo o la chiusura del procedimento.
Solo se i liquidatori eserciteranno il loro potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489, c. 1, c.c.) secondo i criteri della professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico (art. 2489, c. 2, c.c.), in modo da assicurare la soddisfazione dei soci e parallelamente da garantire la soddisfazione dei creditori nei termini dettati dall'art. 2491, allora essi saranno esenti da responsabilità nei confronti di entrambe le categorie.