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er gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si fa rinvio al decreto legislativo numero 62 del 2017 con cui sono state stabilite nuove modalità per lo svolgimento degli Esami di Stato della secondaria di II grado. Con esso si recepisce e si integrano i recenti e complessivi cambiamenti dell’intero sistema scolastico, introdotti dalla legge 107 del 13 luglio 2015 con riferimento dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), e in particolare, gli articoli 17 e 18.

Tutte queste disposizioni, senza trascurare ogni indicazione normativa precedente ad esse coerente, prevedono di dare, da quest’anno scolastico 2018 – 2019 una nuova struttura all’Esame di Stato, anche secondo la Circolare 3050 del 4 ottobre 2018 ed i successivi quadri di riferimento pubblicati nel DM 769 del 2018. Tali quadri serviranno per descrivere caratteristiche e obiettivi in base ai quali saranno costruiti il primo e il secondo scritto (diverso per ciascun indirizzo di studi).

Due prove scritte invece di tre, più l’orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico.

Con la circolare 3050, inoltre, sono stati inviati alle scuole anche altri due importanti allegati operativi: Il “Documento di lavoro” elaborato da una commissione di esperti, per la preparazione delle tracce della prima prova scritta, e le Indicazioni per l’elaborazione delle griglie di correzione di entrambe le prove scritte. Esse saranno uguali per tutte le commissioni, così da garantire una maggiore equità e più omogeneità nella correzione.

I requisiti di accesso all’Esame:

Già dall’anno scolastico 2013/14 vengono ammessi all’esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.2, comma 1, dell’O.M. 6 maggio 2011, n.42)

La valutazione sul comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente ed determinazione della media dei voti sia ai fine dell’ammissione all’esame sia della definizione del credito scolastico (Circ. n.46 07-05-2009 Direzione generale P.I.)

Il voto di comportamento concorre, insieme alla valutazione degli apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici (O.M. n.40 8 aprile 2009, C.M. n.46 7 maggio 2009, C.M. n.50 20 maggio 2009).

Sarà requisito di accesso la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI, né lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro.

Per poter essere ammessi alle prove bisognerà:

• aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto,

P

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• avere il 6 in ciascuna disciplina,

• avere la sufficienza nel comportamento.

Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina (o gruppo di discipline) valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.

Per tutti gli studenti viene formulato dal Consiglio di Classe un giudizio di ammissione che fornisce alla Commissione d’esame elementi utili di conoscenza del candidato.

Il credito scolastico:

Il voto finale continuerà ad essere espresso in centesimi. Si darà più peso al percorso di studi: il credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100. Per chi fa l’Esame ci sarà un’apposita comunicazione, entro gli scrutini intermedi, sul credito già maturato per il terzo e quarto anno.

Le prove d’Esame e il punteggio finale:

Le prove scritte passano da tre a due. L’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:

La prima prova scritta di italiano, servirà ad accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Le tre tipologie di prova saranno: tipologia A (due tracce) - analisi del testo, tipologia B (tre tracce) - analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia C (due tracce) - riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità.

Per l’analisi del testo la novità principale riguarda il numero di tracce proposte: gli autori saranno due, anziché uno come accadeva fino ad ora. Questo per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi.

L’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l’interpretazione seguita da una riflessione dello studente.

La tipologia C, il ‘vero e proprio’ tema, proporrà problematiche vicine all’orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che

fornisca ulteriori spunti di riflessione.

La prova, insomma, può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato (comma 3).

Pag. 152 / 214 La seconda prova scritta riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Essa, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva, è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi (comma 4).

Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal comma 9 (cfr anche D.M 37 del 18.01.2019).

Il punteggio finale sarà in centesimi. Si parte dal credito scolastico (fino a 40 punti). Alla commissione spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti. La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti.

A gennaio saranno comunicate agli studenti le materie della seconda prova (D.M 37 del 18.01.2019 – Allegato 2 – Istituti Tecnici – Allegato 3 – Istituti Professionali).

A febbraio, invece, sarà pubblicata l’ordinanza relativa agli esami di Stato.

Il Ministro, infine, ha annunciato che, per sostenere gli studenti nella preparazione, sono previste delle simulazioni nazionali di prima e seconda prova, che si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile.

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