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Un esempio virtuoso: la tracciabilità dei rifiuti in Germania

Capitolo III Modalità operative

5. Un esempio virtuoso: la tracciabilità dei rifiuti in Germania

La direttiva europea 2008/98/CE impone agli Stati membri l'adozione di misure volte a garantire il controllo della tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale, affinché la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare danno all'ambiente. L'Unione europea, dunque, non impone un sistema di tracciabilità elettronico per monitorare i rifiuti, ma impone l'adozione di un sistema idoneo a tale scopo.

Tuttavia alcuni paesi europei, come l'Italia, hanno ritenuto opportuno passare da un sistema di identificazione dei rifiuti cartaceo, a un sistema di tracciabilità informatizzato. Fra questi paesi si possono menzionare Germania, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Austria e Olanda che, oltre ad avere adottato un sistema di tracciablità interno ai rispettivi paesi, si sono riuniti in un progetto denominato “EUDIN”27,

al fine di avviare i lavori per garantire l'interoperabilità dei vari sistemi in corso di sviluppo a livello europeo. Questo avviene in conformità al Regolamento n. 1013/2006/CE sul trasporto dei rifiuti, che all'articolo 26 prevede la possibilità per gli Stati membri di

espletare le procedure previste nel regolamento mediante un interscambio elettronico dei dati con firma elettronica.

Per quanto riguarda il sistema di tracciabilità dei rifiuti all'interno dei paesi può essere interessante esaminare il modello tedesco che è operativo dal 2010.

La Germania, infatti, insieme all'Italia, è stata una delle prime nazioni a dare attuazione alla direttiva n. 2008/98/CE.

Il sistema tedesco per la tracciabilità dei rifiuti (Elektronisches

Abfallnachweisverfahren) è stato introdotto con lo scopo di snellire i

processi burocratici di gestione dei rifiuti per le amministrazioni e per le imprese e per aumentare l'efficienza del controllo sui rifiuti pericolosi.

Questo nuovo sistema è stato introdotto a livello legislativo nel febbraio del 2007 ed è diventato operativo a partire dal 1° aprile 2010.

Il modello tedesco coinvolge l'intera filiera dei (soli) rifiuti pericolosi, quindi i soggetti interessati sono il produttore, il trasportatore, il recuperatore e smaltitore e, infine, le amministrazioni competenti. Sono escluse da questo sistema alcune tipologie di operazioni di gestione dei rifiuti pericolosi. In Germania si erano, inoltre, previste norme transitorie per permettere agli operatori di

adattarsi al nuovo sistema.

Questo modello di tracciabilità informatizza le modalità di compilazione dei formulari e dei registri per la gestione dei rifiuti (come fa il SISTRI), anche attraverso l'introduzione di una firma elettronica qualificata. L'invio elettronico sostituisce quello per posta. L'utente deve avere un personal computer collegato ad internet, una carta chip per la firma e un codice che, insieme, permettono di apporre la firma elettronica, un dispositivo idoneo a leggere la carta e, infine, un software.

Per quanto riguarda le modalità operative il sistema funziona nel seguente modo: il produttore del rifiuto inserisce una scheda per ogni CER, che firma digitalmente, prima di consegnare anche una copia cartacea al trasportatore. All'arrivo di quest'ultimo all'impianto, il destinatario firma digitalmente per accettazione del carico. Il ciclo si chiude con l'invio della comunicazione informatica al sistema centrale al quale hanno accesso gli organi di controllo.

Per semplificare la trasmissione dei dati, i 16 Länder tedeschi hanno istituito una centrale comune di coordinamento che riceve, a livello federale, tutti i dati e li inoltra all'autorità di controllo e ai 16

I soggetti obbligati all'iscrizione devono istituire una casella elettronica presso la centrale comune di coordinamento, previa registrazione che si è conclusa il 1° aprile 2010. Al fine di espletare le forme di comunicazioni richieste, i soggetti iscritti possono avvalersi di una serie di operatori che forniscono il servizio di software e

provider. Il ministero dell'ambiente tedesco ha emanato linee guida per

lo sviluppo del software, che può essere sviluppato in proprio o da terzi. La sicurezza del sistema è garantita sia dalla firma elettronica, sia da un sistema di criptazione. Gli organi di controllo possono accedere alla centrale comune di coordinamento dalle loro postazioni mobili.

Per quanto riguarda la comunicazione nel nuovo sistema, si ammette che, in una fase iniziale, i soggetti obbligati dovranno affrontare maggiori oneri in termini economici, organizzativi e temporali. Tuttavia, nel medio-lungo periodo, il nuovo sistema porterà benefici per le aziende in termini di riduzione dei costi, di oneri di amministrazione, comunicazione più veloci e più affidabili.

Conclusioni

I vantaggi per la collettività, derivanti dall'applicazione di un sistema elettronico di tracciabilità, se applicato e gestito correttamente potrebbero avere molteplici risvolti positivi in termini di legalità, di prevenzione dei crimini, di trasparenza sulle attività, di efficienza dei servizi, ai cittadini e soprattutto prevenzione dei danni all'ambiente e alla salute. Inoltre una corretta gestione dei rifiuti riduce fenomeni di concorrenza sleale.

Il SISTRI poteva rivelarsi un buono strumento per contrastare il traffico illecito dei rifiuti che devastano l'ambiente e minano la salute e che nel nostro paese ha comportato vere e proprie emergenze sociali. Tuttavia il sistema, per come è stato progettato, ha trovato da subito difficoltà ad inserirsi nella realtà delle imprese ed è stato oggetto di numerose proroghe. Da ottobre 2013 le imprese stanno sperimentando il SISTRI, ma sono comunque tenute ad adempiere agli obblighi di cui al vecchio sistema di identificazione dei rifiuti; vige infatti il cd. doppio binario.

Il sistema di tracciabilità elettronico, allo stato attuale ha, dunque, fallito uno dei suoi obiettivi: quello di semplificare il

procedimento di tenuta dei registri per le imprese riducendone i costi. Quest'ultime essendo obbligate a compilare sia i registri cartacei, sia le schede SISTRI hanno tempi di gestione dei rifiuti più lunghi e, quindi, devono sopportare maggiori costi.

Inoltre questi maggiori oneri che le imprese oneste hanno dovuto sostenere in questi anni, non sono stati ricompensati da una situazione di maggiore legalità nel trasporto dei rifiuti.

Alla luce delle continue proroghe all'entrata in vigore del sistema è opportuno domandarsi se l'Italia fosse pronta ad attuare un sistema di tracciabilità dei rifiuti come il SISTRI.

Si potrebbe essere tentati di rispondere negativamente a tale quesito, ma credo che il problema non sia tanto la difficoltà di passare da un sistema di identificazione cartaceo dei rifiuti, ad uno di tracciabilità in tempo reale, quanto il modo in cui è stato progettato e attuato il SISTRI.

Vi sono stati, infatti, fin dalla fase di ideazione del progetto, problemi di comunicazione con il mondo delle imprese, anche a causa dell'apposizione del segreto di Stato sul SISTRI, che non hanno permesso di creare un sistema facilmente applicabile in concreto.

i meccanismi del nuovo sistema. Le comunicazioni da parte del Ministero, infatti, inizialmente sono avvenute tramite il sito ufficiale del SISTRI, in cui si davano risposte agli operatori nella sezione delle

FAQ, quando invece vi era bisogno di certezza e quindi di fonti

amministrative, come le circolari o le linee guida, in cui la pubblica amministrazione spiegasse le modalità operative.

Un altro problema rilevante è quello relativo ai controlli. Infatti non vi è chiarezza circa le modalità in cui questi, in concreto, verranno effettuati. Quest'ultimo punto è fondamentale affinché il sistema di tracciabilità funzioni in modo efficace, ma ad oggi permangono vuoti normativi in materia. Se l'obiettivo è quello di sostituire i controlli effettuati tramite i formulari di identificazione con un sistema più immediato ed efficace è indispensabile fare chiarezza normativa su questo punto.

Da un punto di vista prettamente giuridico, dunque, vi è bisogno di certezza in materia di tracciabilità dei rifiuti. Il SISTRI, però, è stato oggetto di numerosi decreti che lo hanno più volte modificato e reso difficile ricostruirne la disciplina. Basti pensare all'esaminata questione delle sanzioni penali per i trasporti legati ai rifiuti pericolosi, in cui erano sorti dubbi interpretativi circa la sanzionabilità

del trasporto dei rifiuti senza formulario di identificazione.

Il 26 giugno è stata indetta la gara per l'affidamento del SISTRI ad una nuova società. Il bando prevede che il nuovo affidatario dovrà effettuare delle semplificazioni al SISTRI e migliorare il sistema. Queste semplificazioni riguardano aspetti tecnici del SISTRI e sono state concordate con le imprese. Non è sufficiente, però, apportare modifiche al sistema senza un contestuale impegno a fare chiarezza normativa da parte del legislatore, soprattutto in materia di controlli.

Il SISTRI dovrebbe partire il 1° gennaio 2016, ma è possibile un'ulteriore proroga.

Quello che è certo è che un sistema di tracciabilità in grado di seguire il percorso dei rifiuti dalla fase della produzione a quella dello smaltimento è opportuno se non necessario.

Bibliografia

ALBERTAZZI B., Il nuovo SISTRI. Come cambiano il M.U.D., i

registri e i formulari, Santarcangelo di Romagna, 2010;

AVCP, deliberazione n.10 del 10 aprile 2014, in www.avcp.it; AMENDOLA G., Ma è vero che il quarto decreto correttivo sui

rifiuti ha liberalizzato il trasporto dei rifiuti industriali anche pericolosi?, in Diritto all'ambiente (www.dirittoambiente.net), 2011;

BERTUZZI R., Rifiuti. SISTRI ultima proroga, in www.lexambiente.it, 2011;

Id., Novità SISTRI. Il Testo Unico. Abrogate tutte le norme

precedenti, ivi;

BOVINO C., Nuovo sistema informatico dei rifiuti, ma che

SISTRI d’Egitto!, in www.claudiobovino.postilla.it, 2010;

DELL'ANNO P., Diritto dell'ambiente, Lavis (TN), CEDAM, 2014;

FICCO P., Sistri, “il grande fratello dei rifiuti”, in Rete

Ambiente (www.reteambiente.it), 2010;

Id., Si chiama abolitio criminis la vera sorpresa del correttivo

Id., Il Sistri non sbaraglia(va) l'ecomafia, al massimo

preoccupa(va) gli ecofurbi, ivi;

Id., SISTRI, come vorrei che fossi, in Rete Ambiente

(www.reteambiente.it), 2012;

GARZIA G., Le responsabilità e i costi di gestione dei rifiuti. La

responsabilità estesa del produttore, in Giampietro F. (a cura di), La nuova disciplina dei rifiuti, Milano, IPSOA, 2011;

PALLOTTA S., Contributo Sistri 2011 tra scadenza del termine e

certezza del diritto, in www.dirittoambiente.net, 2011;

PIEROBON A., Ultime novità (e ombre) sul Sistri, in

www.lexambiente.it, 2010;

RÖTTGEN D., Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(SISTRI), in Giampietro F. (a cura di), La nuova disciplina dei rifiuti,

Milano, IPSOA, 2011;

SANTOLOCI M., Nessuna vacatio legis per le sanzioni sul

trasporto: dopo le modifiche del D.Lgs. n. 205/10, fino al 1 giugno 2011 si applica l'ordinario sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 152/06 (parte quarta), in www.dirittoambiente.net, 2011;

Id., Abolito il SISTRI. Siamo senza parole. Ma non ci venite a

dei rifiuti, in Diritto all'ambiente (www.dirittoambiente.net), 2011;

Id., Ma le forze di polizia, soprattutto locali, come accedono alle

informazioni detenute dal SISTRI?, in Diritto all'ambiente, 2011;

Id., Ripristinato il SISTRI. Ma resta un grande problema: come

accedono al sistema le forze di polizia statali e locali?, ivi;

Id., Il SISTRI si rivela una scatola vuota. Meglio abolirlo

(definitivamente) e tornare al formulario. Rimborsando i soldi alle aziende, in Diritto all'ambiente (www.dirittoambiente.net), 2012;

SCARCELLA A., Il decreto di recepimento della direttiva-

quadro sui rifiuti tra modifiche, abrogazioni, novità, in Cass. Pen.,

fasc.4, 2011, pag. 1302B;

TAPETTO G., Iscrizione/esenzione al SISTRI per numero di

dipendenti, in Riv. Giuridica online lexambiente.it, 2014;

VATTANI V., Ma le forze di polizia, soprattutto locali, come

accedono alle informazioni detenute dal SISTRI?, in Diritto all'ambiente (www.dirittoambiente.net), 2011;

Id., Il SISTRI si rivela una scatola vuota. Meglio abolirlo

(definitivamente) e tornare al formulario. Rimborsando i soldi alle aziende, in www.dirittoambiente.net, 2012;

semplificazione del SISTRI, in www.dirittoambiente.net, 2014;

Id., Un Sistri sempre più per pochi...,in www.dirittoambiente.net, 2014;

VERGINE A.L., Il sistema sanzionatorio penale della Parte IV

del D.Lgs. n. 152/2006 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010, in Giampietro F. (a cura di), La nuova disciplina dei rifiuti, Milano, IPSOA, 2011.