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Trasporto intermodale

Capitolo III Modalità operative

4. Procedure per la movimentazione dei rifiut

4.1 Trasporto intermodale

La movimentazione dei rifiuti non avviene solo tramite mezzi che circolano su strada, ma può anche avvenire per mare o con trasporto ferroviario. Al fine di garantire una completa tracciabilità dei rifiuti si è reso, dunque, necessario dettare apposite regole per il trasporto intermodale che è stato definito come “il movimento di

merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto, e che non implica il trattamento diretto della merce nelle fasi di trasbordo modale"4

In caso di trasporto intermodale sono obbligati ad aderire al SISTRI anche i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali

pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte

4 Commissione dell'Unione Europea, Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (2001) Terminology on combined transport", New

dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. In particolare si tratta del terminalista

concessionario dell'area portuale e dell'impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto, nel caso di trasporto marittimo; dei responsabili degli uffici di gestione merci e degli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto ferroviario.

In materia è intervenuto, recentemente, il DM. 24 aprile 2014 n. 1265, che, all'articolo 2, definisce le modalità di applicazione a regime

del SISTRI al trasporto intermodale, dando attuazione a quanto

disposto nell'art. 188 ter, comma 1, ultimo periodo6 del TU ambiente.

L'articolo 2 del richiamato decreto stabilisce che il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i 5 Recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto

intermodale nonchè specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188- ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

6 “con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il

Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.”

rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni. É opportuno soffermarci sulla definizione di “deposito preliminare”, poiché sono sorti alcuni dubbi interpretativi al riguardo.

Il legislatore nazionale ha da sempre operato una distinzione tra il deposito temporaneo, che rappresenta una deroga al sistema di stoccaggio e si colloca al di fuori della gestione dei rifiuti, in una fase antecedente la raccolta ed il trasporto e che, se rispetta le condizioni previste dalla legge, non è sottoposto ad autorizzazione, ed il deposito

preliminare che, al contrario, si colloca nella gestione dei rifiuti e che

rappresenta una forma di stoccaggio che deve essere autorizzato. Il legislatore europeo, però, non opera una distinzione fra deposito preliminare e deposito temporaneo, stabilendo negli allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE che “Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'art. 3, punto 10”7.

Nei considerando del decreto ministeriale, però, si intuisce che chi ha redatto il testo vorrebbe intendere i depositi che si effettuano 7 Il quale definisce la raccolta come “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il

nell'ambito delle attività intermodali alla stregua di “depositi temporanei”, quindi di depositi che non necessitano di autorizzazione, ma che non devono neanche soggiacere alle condizioni del deposito temporaneo.

In considerazione di quanto esposto, parte della dottrina ritiene improprio richiamare la disposizione europea per legittimare nel nostro ordinamento interno un deposito preliminare che si vorrebbe sottratto agli obblighi di stoccaggio. Tutto questo, peraltro, fatto con uno strumento, il decreto ministeriale, che è un provvedimento meramente regolamentativo e che non può derogare alla legge statale. Secondo questo orientamento dottrinale sarebbe stato opportuno delineare una disciplina di deroga per i depositi effettuati nel contesto del trasporto intermodale soggetto al SISTRI, prevedendo che le attività del trasporto intermodale “non rientrano nelle attività di stoccaggio”8.

I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data di inizio dell'attività di trasporto preliminare alla raccolta. Se tale termine non è rispettato, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale al produttore e 8 V. Vattani, Luci ed ombre del nuovo schema di decreto ministeriale di semplificazione del

all'eventuale intermediario (o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto) immediatamente o comunque non oltre le successive 24 ore. Il produttore entro 24 giorni dalla scadenza del termine per la presa a carico dei rifiuti dopo il deposito, deve provvedere alla presa a carico dei rifiuti in questione per il successivo trasporto e per la loro corretta gestione.

Il rispetto di tali due ultimi termini da parte dell'affidatario dei rifiuti e del produttore sono importanti, poiché hanno la funzione di escludere la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato.

Il soggetto al quale sono affidati i rifiuti, in attesa della presa in carico degli stessi, ha l'obbligo di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della salute.

Il decreto sopra richiamato stabilisce espressamente che la disciplina in esso contenuta non modifica la responsabilità del trasportatore, dell'intermediario o soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore e che detti soggetti rimangono obbligati alla compilazione ed alla sottoscrizione della scheda SISTRI di loro competenza.

Per quanto riguarda specificamente le modalità operative, la procedura è simile a quella vista nel precedente capitolo e dunque il produttore deve compilare e firmare la scheda SISTRI area movimentazione di propria competenza, inserendo in questo caso le informazioni relative a tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale, nell'ordine in cui partecipano al trasporto. Successivamente i soggetti coinvolti nel trasporto compileranno e firmeranno la scheda SISTRI area movimentazione di propria competenza.

É prevista una procedura alternativa in cui la compilazione della scheda SISTRI area movimentazione del produttore può essere effettuata dal soggetto, iscritto al SISTRI, che organizza il trasporto.

In tutti questi casi, ciascuna attività di trasporto può iniziare solo a seguito della compilazione della scheda SISTRI area movimentazione da parte del soggetto che lo precede nella filiera di trasporto.