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L'iscrizione al sistema: profili giuridic

Capitolo III Modalità operative

1. L'iscrizione al sistema: profili giuridic

Nell'ambito della normativa ambientale vige la regola che ogni operazione o attività che possa provocare un impatto ambientale sia preventivamente autorizzata dalla Pubblica Amministrazione. La necessità di assicurare tutela ai primari interessi pubblici della protezione della salute umana e dell'ambiente in via preventiva rendono, infatti, indispensabile una limitazione al principio costituzionale della libertà di iniziativa economica, attraverso lo strumento delle autorizzazioni.

Tuttavia, ormai da tempo vige, anche in questa materia, un regime semplificato, che può considerarsi un'applicazione del principio di autocertificazione, già codificato nella legge 241/1990 (si tratta della denuncia di inizio attività di cui all'art. 19). In base a tale regime semplificato, il soggetto interessato non deve attendere il consenso preliminare della Pubblica Amministrazione, ma può agire attestando la piena conformità del suo progetto alla disciplina vigente.

rifiuti, per cui una deroga al regime autorizzatorio è espressamente prevista dalla normativa europea. La direttiva 2008/98/CE agli articoli 24 e 25 prevede “deroghe all'obbligo di autorizzazione” e detta le “condizioni” a cui gli Stati membri possono derogarvi.

Il legislatore italiano ha previsto delle procedure semplificate all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 sostituendo l'autorizzazione con una comunicazione di inizio attività da inviare alla provincia competente. L'esercizio delle operazioni di recupero può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione. Successivamente le imprese che hanno effettuato la comunicazione vengono iscritte, dalla Provincia, in un apposito registro.

In materia di trasporto dei rifiuti la norma di riferimento è l'articolo 261 della direttiva 2008/98/CE, la quale stabilisce che per i

soggetti ivi elencati che non siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro.

In conformità alla direttiva, il D.Lgs. 152/2006 all'art. 212 1 L'art. 26 stabilisce che “Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all’obbligo di

autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro: degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale (lett a); dei commercianti o degli intermediari (lett b); e degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 24 (lett c). Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la

prevede l'obbligo, per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni. Questo Albo, come vedremo, riveste un ruolo anche all'interno della procedura di iscrizione al SISTRI.

Anche per la tracciabilità dei rifiuti, il legislatore ha previsto la forma semplificata dell'iscrizione al sistema, anziché un regime autorizzatorio. La disciplina delle forme di iscrizione è contenuta nell'allegato IA del cd. Testo Unico sul SISTRI (precedentemente contenuto nel D.M. 17 dicembre 2009). Essa si articola in due fasi: una prima fase denominata “iscrizione” che disciplina le modalità in cui la stessa deve avvenire e una seconda denominata “consegna dei dispositivi” che descrive le procedure di distribuzione e di ritiro degli stessi.

In base a quanto stabilito dal Testo Unico SISTRI, i soggetti obbligati ad aderire al sistema devono iscrivervisi prima di dare avvio all'attività, o comunque al verificarsi dei presupposti per i quali la norma prevede l'obbligo di iscrizione. L'art. 188 ter, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 prevede l'obbligo di iscrizione al SISTRI anche per chi produca accidentalmente rifiuti pericolosi, entro tre giorni

lavorativi dall'accertamento della pericolosità del rifiuto. Quindi anche i soggetti che normalmente non producono rifiuti pericolosi, qualora dovessero imbattersi in uno di questi, dovranno iscriversi al sistema pagando i contributi. Tuttavia si ritiene che tale onere possa essere considerato relativo al solo anno in cui si è verificata la produzione accidentale, remunerando, mediante il versamento dei contributi, esclusivamente tale periodo. Il produttore, dunque, laddove questa produzione rimanga un caso isolato, potrà non rinnovare l'iscrizione per l'anno successivo.

In base a quanto previsto dall'allegato IA, i soggetti potranno iscriversi al SISTRI scegliendo fra tre diverse modalità: compilando il modulo online sul sito ufficiale del SISTRI, via fax o telefonicamente indicando nello stesso i dati richiesti. Il DM. 24 aprile 2014 ha stabilito che a partire dal 15 maggio 2014 le procedure di prima iscrizione al sistema possono essere effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale Sistri. I dati così comunicati dagli operatori, devono essere confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e con quelli contenuti

nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali2, gestito dalle sezioni

regionali e provinciali dell'albo Nazionale Gestori.

A seguito di detta verifica il SISTRI procederà alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di produzione.

Le camere di commercio, le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio e le sezioni dell'Albo Gestori Ambientali contatteranno gli operatori, con le modalità e i recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna USB.

Al momento dell'iscrizione si devono indicare i soggetti delegati3, ai quali viene associato un certificato elettronico, che

consente l'individuazione univoca della persona fisica delegata e la generazione della sua firma elettronica. Ogni dispositivo USB può contenere al massimo tre certificati elettronici.

I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI che non si iscrivono, dal 2 Disciplinato dall'art.212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui l'iscrizione all'Albo gestori

ambientali costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, nonché le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

3 La definizione di “delegato” è contenuta nel DM. 52/2011 all'articolo 2, lett. b), che recita “il

soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB , al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa.”

1° aprile 2015 incorrono nella sanzione prevista dall'articolo 260 bis, comma 1, del Testo Unico ambientale e quindi in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15500 euro e una sanzione amministrativa pecuniaria più grave in caso di rifiuti pericolosi: da 15500 euro a 93000 euro.

Il sistema prevede la possibilità, per i soggetti che abbiano aderito al SISTRI volontariamente, di cancellare l'iscrizione e tornare al sistema di identificazione dei rifiuti cartaceo. Il manuale operativo articola la procedura in due fasi: la richiesta di cancellazione e la riconsegna dei dispositivi.

La richiesta di cancellazione dell'azienda o dell'unità locale deve essere effettuata in maniera autonoma dagli utenti attraverso l'applicativo “gestione azienda” disponibile in area autenticata. É necessario disporre di un dispositivo USB di un delegato dell'azienda, infatti il sito del SISTRI si precisa che il dispositivo associato ai veicoli non è abilitato a tali operazioni. È inoltre necessario verificare l'assenza di movimentazioni in corso e/o giacenze di rifiuti. Nel caso in cui il non si disponga del dispositivo a causa di furto, smarrimento o danneggiamento gli operatori si dovranno rivolgere al contact

dispongono di veicoli dotati di black box, prima di tutto, esse dovranno disinstallare questo dispositivo e successivamente potranno presentare la richiesta di cancellazione.

Dopo la conferma da parte del SISTRI dell'avvenuta cancellazione, gli operatori dovranno riconsegnare i dispositivi USB delegato al ministero dell'ambiente.

La procedura appena descritta è stata seguita anche da parte di quelle aziende che, a seguito del DM. 24 aprile 2014, non sono più obbligate ad aderire al sistema di tracciabilità telematico. Questa soluzione è stata oggetto di critiche, poiché vi era chi riteneva che la procedura di cancellazione dovesse essere automatica per non gravare su queste imprese non più soggette all'obbligo di iscrizione.