• Non ci sono risultati.

Le semplificazioni intervenute e i problemi irrisolt

Capitolo III Modalità operative

1. Le difficoltà del sistema Profili general

1.1 Le semplificazioni intervenute e i problemi irrisolt

Il SISTRI è nato con l'intento di semplificare le procedure e gli adempimenti del “vecchio” sistema cartaceo e ridurre così i costi per le imprese. Il Ministro dell'ambiente stimava di diminuire del 50% i costi di cui al sistema del MUD e del formulario di identificazione dei rifiuti.

Tuttavia, ad oggi, le imprese sono tenute ad adempiere a un doppio regime. Esse devono tenere la documentazione cartacea e inoltre compilare le schede SISTRI, con conseguente allungamento dei tempi di gestione dei rifiuti e dei trasporti e un incremento dei costi (oggi i rifiuti viaggiano con 4 copie del formulario e 2/3 copie della scheda SISTRI).

Il sistema, inoltre, è risultato troppo oneroso, soprattutto per le piccole e piccolissime imprese che nel nostro paese rappresentano un numero significativo rispetto alle grandi imprese. Il costo del contributo annuo, infatti, oscillava tra i 120 e 800 euro per i produttori

di rifiuti pericolosi e fra i 500 e i 2000 euro quello per un impianto di stoccaggio. A tale proposito il D.M. 9 luglio 2010 ha introdotto dei contributi ridotti per alcune categorie di produttori, come per le imprese con meno di 10 dipendenti e gli imprenditori agricoli con meno di 10 addetti.

Altri costi che le imprese devono sostenere sono quelli che concernono i dispositivi e i costi per il caricamento dei dati.

Secondo parte della dottrina sarebbe stato opportuno fornire un

software gratuito, magari sul sito del ministero dell'ambiente, e per

l'hardware definire e rendere accessibili le specifiche tecniche degli strumenti necessari a realizzare il sistema. Questo in omaggio alle regole della concorrenza e del mercato2.

Per quanto riguarda le critiche agli eccessivi costi imposti alle piccole imprese, è da rilevare che il recente D.M. 24 aprile 2014 ha escluso dall'obbligo di aderire al sistema per gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che occupano sino a 10 dipendenti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, indipendentemente dal numero di dipendenti. A tale

proposito prima di questo decreto era intervenuto il D.L. 101/20133

che nell'intento di semplificare il sistema aveva già escluso dall'obbligo di iscrizione al SISTRI i produttori di rifiuti non pericolosi.

La scelta di escludere i soggetti dall'obbligo di aderire al SISTRI in base al criterio del numero di dipendenti appare criticabile, poiché si è supposto che un'impresa con meno di 10 dipendenti produca meno rifiuti pericolosi di una con più dipendenti, ma non sempre è così. Sarebbe stato, forse, più opportuno prevedere l'esclusione dal SISTRI in base alla quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotta.

Come si è visto nel capitolo II sono sorti problemi interpretativi circa il computo del numero di dipendenti. La dottrina si è divisa fra chi ritiene che il numero sia da riferire alla singola unità locale dell'ente o dell'impresa e chi, al contrario, ritiene che il computo deve essere effettuato considerando l'ente o l'impresa nella sua globalità. A tale proposito il manuale SISTRI ha chiarito che si deve fare riferimento al numero totale dei dipendenti suddivisi nelle unità locali. Rimane il problema che il chiarimento è arrivato da una fonte che non ha nessun valore giuridico.

Quest'ultimo “difetto” si riscontra anche nelle modalità con cui, inizialmente, sono avvenute le comunicazioni sul nuovo sistema di tracciabilità da parte della pubblica amministrazione agli operatori interessati, ossia tramite le FAQ (frequently asked questions), prive di valore giuridico. Parte della dottrina auspicava che le comunicazioni avvenissero tramite gli usuali strumenti a disposizione della pubblica amministrazione, come per esempio le circolari o le linee guida che hanno portata regolatoria. Purtroppo molte comunicazioni avvengono tramite il sito del SISTRI, senza trovare collocazione in fonti normative o comunque in atti amministrativi, rischiando di creare problemi interpretativi ponendosi, talvolta, in contraddizione con disposizioni normative.

Quanto appena esposto trova riscontro nelle semplificazioni effettuate tramite la pubblicazione di nuove guide SISTRI, in data 18 novembre 2011. Infatti solo con il D.M. 25 maggio 2012 queste modifiche apportate al sistema hanno trovato collocazione in un atto amministrativo.

Queste semplificazioni hanno introdotto la possibilità, per il trasportatore di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro 10 giorni dal trasporto, per il produttore, di

effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni dalla data di presa in carico del trasportatore, e per il destinatario, di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 giorni dall'accettazione del rifiuto.

La dottrina4 ha subito criticato le sopracitate semplificazioni,

poiché in questo modo il SISTRI sarebbe svuotato di ogni potenziale e reale efficacia. Infatti il sistema è stato creato per tracciare i rifiuti in tempo reale, quindi i dati immessi ed inviati al sistema centrale dagli operatori dovrebbero corrispondere esattamente alla situazione reale in cui si trova in quel momento il rifiuto movimentato. Queste ultime semplificazioni, però, vanno proprio ad incidere sull'aspetto della temporalità dei dati comunicati al sistema. In questo modo anche i soggetti preposti ai controlli, dall'analisi dei dati informatici, non riuscirebbero a capire la situazione reale.

Altre modifiche introdotte con le citate linee guida hanno riguardato la possibilità, per il trasportatore, di prendere in carico e consegnare il rifiuto senza la necessità di inserire il dispositivo USB nel computer del produttore e dell'impianto, utilizzando l'area conducente ad accesso pubblico ad inizio e fine giornata, la possibilità 4 M. Santoloci e V. Vattani, Il SISTRI si rivela una scatola vuota. Meglio abolirlo

(definitivamente) e tornare al formulario. Rimborsando i soldi alle aziende, in www.dirittoambiente.net, 2012.

di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso, la possibilità, per l'intermediario, di compilare la scheda SISTRI per conto del produttore. Infine si è stabilito che le registrazioni cronologiche sono generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del trasportatore.

Fra i vari decreti di semplificazione del sistema, quello che ha apportato maggiori modifiche è il D.M. 24 aprile 2014 che, oltre ad avere escluso dall'obbligo di adesione al sistema alcuni soggetti5, si è

occupato di trasporto intermodale e all'articolo 3 apre la possibilità di ulteriori semplificazioni6 attraverso l'emanazione di successivi decreti.

La norma indica come punti prioritari di ulteriori interventi: la microraccolta, la compilazione offline ed in modalità asincrona delle schede SISTRI e la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici, fra cui la sostituzione delle chiavette USB e delle blackbox.

Il 15 Aprile 2015 si è tenuto un tavolo tecnico tra Ministero dell’Ambiente, Consip7, e i rappresentanti del tavolo tecnico di

concertazione e monitoraggio del SISTRI per decidere del futuro del 5 Op. Cit.

6 Il decreto prevede l'attivazione di tavoli tecnici di approfondimento tematico con i rappresentanti

delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati al fine di valutare le eventuali ulteriori semplificazioni possibili. Queste ultime devono riguardare, in via prioritaria, la microraccolta, la compilazione off-line ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici.

SISTRI e proporre semplificazioni ulteriori che dovranno essere effettuate dalla nuova società che prenderà in gestione il sistema.

Il 26 giugno CONSIP ha indetto, per conto del Ministero dell'ambiente, la gara per la gestione del SISTRI. Quest'ultima recepisce le indicazioni emerse dal tavolo tecnico tenutosi il 15 aprile.

Il bando prevede l'affidamento in concessione di una serie di servizi operativi, tra i quali: la gestione informatizzata dei registri di carico e scarico per i produttori e gli smaltitori, e delle schede di movimentazione per i produttori e i trasportatori, in coerenza con l'attuale flusso cartaceo; la registrazione dei percorsi in modalità

offline, con un modello in grado di evolvere in funzione

dell'evoluzione normativa europea, e attraverso strumenti di mercato, la generazione in automatico del modello unico di dichiarazione ambientale; infine le azioni finalizzate all'ampliamento dell'adesione al servizio da parte dei soggetti non obbligati al SISTRI.