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I soggetti obbligat

1. Nozione di sistema di tracciabilità

2.1 I soggetti obbligat

I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono individuati dal comma 1 dell'art. 188 ter, recentemente modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 125/2013. in base all'art. 188 ter, comma 1, sono obbligati ad

aderire al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Il comma 3 dell'art. 188 ter demandano a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il compito di specificare le categorie di soggetti di cui al comma 1 e di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis.

In considerazione di ciò è stato adottato il D.M. 24 aprile 201411,

iniziali” gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta; gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, da attività commerciali, di servizio, sanitarie, di demolizione, di costruzione, di scavo, di pesca professionale e acquacoltura; gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006.

La definizione di dipendenti è quella data dall'art. 2, comma 1, lett c), del D.M. 52/2011. Da questa definizione si ricava che il numero di dipendenti è da riferire all'unità locale dell'ente o dell'impresa e non all'impresa o all'ente nella sua globalità. Infatti il D.M. 52/2011 definisce i “dipendenti” come il numero degli addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa.

La dottrina all'indomani dell'emanazione del D.M. 24 aprile 2014 si era divisa su questo tema: c'era chi riteneva che il numero dei

dipendenti dovesse essere calcolato facendo riferimento all'impresa nella sua globalità e chi, al contrario, riteneva che dovesse essere riferito alla singola unità locale12.

A sostegno di quest'ultima interpretazione si rammentava come nella precedente versione dell'art. 188 ter del TUA, così come introdotto dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2010, ove si imponeva l'obbligo di adesione al SISTRI anche alle imprese ed agli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di dieci dipendenti, si precisava che il numero di dipendenti doveva essere calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa. Quindi, secondo questo indirizzo, tale criterio può ora essere assunto ai fini del calcolo dei dipendenti anche per la disposizione di cui al comma 1 del D.M. 24 aprile 2014. Tuttavia si ritiene auspicabile una precisazione da parte del Ministero competente.

In un certo senso un intervento c'è stato, infatti il manuale operativo SISTRI, nel capitolo 2.1 (calcolo dei dipendenti), a conclusione del paragrafo sulla metodologia di calcolo, ha chiarito che “qualora l'ente o l'impresa abbia un numero di dipendenti suddivisi in

diverse unità locali va considerato il numero totale”. Quest'ultima affermazione, però, si pone in contrasto con lo stesso manuale operativo del SISTRI che nel capitolo 2.1 al paragrafo “Riferimenti normativi” richiama l'articolo 188 ter e la definizione di dipendenti di cui all'art. 2 , comma 1, lett c), del D.M. 52/2011.

Parte della dottrina13 ritiene che il chiarimento sul computo del

numero di dipendenti debba essere dato da un'autorità legiferante ( quindi anche da un decreto ministeriale), e non da un atto di indirizzo ministeriale quale potrebbe essere il manuale operativo. Tra le fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento, infatti, non sono considerati gli atti di indirizzo, che quindi non possono avere alcuna autorevolezza applicativa rispetto ad un precetto posto da una norma regolamentare o legislativa. A sostegno di questa tesi vengono portate due argomentazioni: la prima è data dal fatto che, in campo ambientale, vi è un precedente stabilito dal comma 8 dell’art. 18 della legge 179/2002, emesso a regolarizzazione giuridica di “certificazioni INAIL” che erano state prodotte sulla base di atti d'indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, non costituendo fonti di diritto, facevano mancare il presupposto di legalità alle 13 G. Tapetto, Iscrizione/esenzione al SISTRI per numero di dipendenti, in Riv. Giuridica online

certificazioni emesse dall’istituto assicurativo, condizione che ha reso necessario l’intervento del legislatore a regolarizzarle per evitare un danno irreparabile. La seconda è data dal fatto che il sito www.sistri.it, dove è editto il manuale operativo, contiene la “clausola di esclusione di responsabilità”. Dopo avere stabilito che il sito consente al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa al sistema SISTRI e che l'obiettivo è quello di consentire un'informazione aggiornata e precisa, nello stesso sito è stabilito che i soggetti privati e pubblici preposti e coinvolti nella gestione operativa e di controllo del sistema SISTRI non si assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nel sito o generate da esso. Inoltre troviamo scritto che non si può garantire che un documento disponibile in linea riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente e che, pertanto, fanno fede unicamente i testi della legislazione italiana pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale. Per questi motivi, questo orientamento dottrinale ritiene che la frase del manuale “qualora l'ente o l'impresa abbia un numero di dipendenti suddivisi in diverse unità locali va considerato il numero totale”, ancorché considerata come un atto di indirizzo ministeriale, non possa costituire un riferimento di un obbligo come, peraltro, chiaramente indicato

nella clausola di esclusione di responsabilità.