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L’esercizio del potere disciplinare

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SOMMINISTRATO

4.5 L’esercizio del potere disciplinare

Quanto all'esercizio del potere disciplinare, riservato al somministratore, l'utilizzatore deve comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Viene, dunque, posto a carico dell’utilizzatore non già un vero e proprio obbligo, bensì un mero onere (di comunicazione), l’adempimento del quale è condizione per ottenere l’eventuale sanzione a carico del prestatore di lavoro, ma anche ai fini della richiesta di risarcimento danni da parte del somministratore, laddove dal comportamento del lavoratore suscettibile di procedimento disciplinare sia eventualmente derivato un danno. Il ruolo attribuito all’utilizzatore sembra, cioè, essere quello di mero informatore,39 considerato che il potere di valutare il comportamento oggetto di possibile attenzione sul piano disciplinare resta di competenza del datore di lavoro – somministratore, che, sostanzialmente, lo esercita nel proprio interesse, decidendo autonomamente se procedere o meno ad irrogare la sanzione.

Con riferimento, dunque, all’esercizio dei poteri datoriali, «la nuova disciplina non innova rispetto alle disposizioni previgenti relative al rapporto di lavoro interinale, limitandosi a ripetere la separazione funzionale del potere direttivo, che si configura in capo all’utilizzatore, e di quello disciplinare che spetta, invece, al somministratore. La dissociazione tra la titolarità del rapporto e la sua effettiva utilizzazione è coerente con le caratteristiche di un nuovo tipo contrattuale finalizzato a fornire un “servizio” che assicura la medesima utilità propria del lavoro subordinato e che, pertanto, deve essere organizzata dal destinatario finale della prestazione».40

39

Sul punto v.P.ICHINO, Prime note sulla somministrazione di lavoro nel d.lgs 276 del 2003, in Giustizia civile, 2004, p. 98.

40 G.N

ICOSIA, La nuova disciplina della somministrazione di lavoro tra poteri datoriali e diritti del lavoratore,

cit., p. 3. Cfr., altresì, V. SPEZIALE, Il contratto commerciale di somministrazione di lavoro, in Diritto relazioni

Secondo una corrente dottrinale,41 seguita anche da una parte della giurisprudenza,42 l’esercizio del potere direttivo da parte dell’utilizzatore è giustificato in quanto effetto giuridico del collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di lavoro con l’impresa fornitrice.

Altra impostazione, invece, riconduce l’attribuzione dei poteri disciplinari in capo all’utilizzatore ad una sorta di delega implicita conferita dall’agenzia titolare del rapporto di lavoro.43 Nell’ambito di questa opzione interpretativa qualcuno legge nel potere disciplinare dell’utilizzatore una particolare accezione nei termini del potere che si esercita “conformando un’obbligazione altrui”.44 In altre parole, un potere organizzativo la cui titolarità resta, comunque, in capo al somministratore, mentre il suo esercizio, affidato all’utilizzatore, si riflette sul giudizio di adempimento dell’obbligazione di lavoro secondo un’autonoma valutazione dello stesso somministratore.45

La seconda impostazione «avrebbe il vantaggio di ritenere, sempre, e in ogni modo, responsabile l’agenzia di somministrazione nei confronti del lavoratore proprio perché parte del

41 Cfr. R.D

EL PUNTA, La “fornitura del lavoro temporaneo” nella l. n. 196/1997, cit., p. 209; I.CORAZZA,

Dissociazione dei poteri datoriali e collegamento negoziale nel lavoro temporaneo, in Rivista trimestrale diritto procedura civile, 1999, III, p. 65 ss.; A.PERULLI, Profili del collegamento negoziale nel lavoro temporaneo, in Rivista

giur. lavoro, 1999, I, spec. p. 246 ss; R.ROMEI, Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in F. LISO,

U.CARABELLI (a cura di), Il Lavoro temporaneo, Commento alla legge n. 196/1997, Franco Angeli, Milano, 1999, p.

107 ss.; P. TULLINI, Identità e scomposizione della figura del datore di lavoro, in Argomenti diritto lavoro, 2003, p. 93 ss. Contra P.ICHINO, La somministrazione di lavoro, cit., p. 291 ss.

42 Cfr. Cassazione, 27 febbraio 2003, n. 3020, in Foro italiano, 2003, I, p. 1029. 43 Cfr. G. C

ARDONI, Lavoro temporaneo in Francia e regolamentazione legislativa in Italia: un approccio

comparato, in Rivista giur. lavoro, 1997, I, p. 180 ss.; C. ALESSI, Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, in

M.NAPOLI (a cura di), Il pacchetto Treu. Commentario sistematico, in Nuove leggi civ. comm., 1998, p. 1207 ss.; F.

LUNARDON, Gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, in M. NAPOLI (a cura di), Il pacchetto Treu. Commentario

sistematico, in Nuove leggi civili commentate, 1998, p. 1242 ss.; O. BONARDI, L’utilizzazione indiretta dei lavoratori, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 244.

44 Cfr. M.T.C

ARINCI, La fornitura di lavoro altrui, Commento sub art. 2127, in P.SCHLESINGER (diretto da),

Commentario al codice civile, Giuffrè, Milano, 2000, p. 358 s.

45 Cfr. P. B

contratto di lavoro. Si pensi […] alla possibilità di prospettare, in via residuale, una responsabilità in capo al somministratore relativa all’inadempimento dell’obbligazione datoriale di sicurezza; questo pur a fronte di un’esplicita previsione normativa che ne attribuisce invece la titolarità all’utilizzatore».46

Il comma 7 bis, inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dispone che «i lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera».

«Resta salva la facoltà», recita il comma 9 bis, come aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, «per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore».

Sui diritti sindacali e le garanzie collettive dispone l’art. 24 del decreto legislativo n. 276/2003, secondo cui, ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Per tutta la durata della somministrazione, il lavoratore ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Ai lavoratori che dipendono da uno stesso

46 G.N

ICOSIA, La nuova disciplina della somministrazione di lavoro tra poteri datoriali e diritti del lavoratore,

somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo le regoli vigenti in materia e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

Il comma 4 del predetto art. 24 così dispone: «L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati».

Da ultimo, un cenno ai profili assicurativi e contributivi.

«Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo».47

Per quanto, invece, concerne gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il successivo comma 3 ha cura di precisare che gli stessi «sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono

47 Art. 25, comma 1, decreto legislativo n. 276/2003. Al comma 2 si precisa che il somministratore non è tenuto al

determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata».

Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici, infine, trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

Capitolo 5

I VIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ED I RELATIVI