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La somministrazione a tempo indeterminato

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

3.3 La somministrazione a tempo indeterminato

La somministrazione di lavoro può essere a tempo indeterminato (c.d. staff leasing): in questa ipotesi la stessa si configura quale contratto commerciale in base al quale una agenzia c.d. «generalista» ovvero «specializzata» si obbliga dietro corrispettivo a fornire, in modo continuativo, ad un utilizzatore (sia esso imprenditore o non) lavoratori da destinare all’esclusivo svolgimento delle attività e dei servizi elencati nell’art. 20 del decreto legislativo n. 276/2003.

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato costituisce una delle novità introdotte dal

33 Sulla questione v., in particolare, S.M

AINARDI, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e riforma del mercato del

lavoro: l’esclusione del pubblico impiego, in Lavoro nelle P.A., 2003, p. 1073 ss.

decreto legislativo n. 276/2003 rispetto alla precedente disciplina del lavoro temporaneo.35 Si è osservato in dottrina come non si capisce più bene che cosa sia la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: «La Legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, aveva dato l’impressione che si volesse introdurre una nuova figura di “somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato”, comportante durata indeterminata della somministrazione, e pertanto del lavoro per l’utilizzatore. Ma non è chiaro se questa possibilità sia stata colta dal legislatore delegato, il quale da un lato sembra intendere la somministrazione a tempo indeterminato alla vecchia maniera, comportante cioè periodi di disponibilità presso il somministratore. Poi però detta regole che sembrano avere senso solo con riguardo a rapporti a tempo indeterminato quanto al lavoro per l’utilizzatore».36

Occorre ricordare che la legge n. 247/2007, all’art. 1, comma 46, aveva abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, senza peraltro «disporre alcunché in merito ai contratti di lavoro già stipulati dalle agenzie di somministrazione con i lavoratori per effetto del medesimo contratto di somministrazione professionale di manodopera, né in relazione ai rapporti giuridici sorti tra utilizzatori e lavoratori medesimi».37 A tal proposito la dottrina ha osservato che, «sostanzialmente ignorata dal mondo imprenditoriale e dagli stessi contratti collettivi, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato ha da subito mostrato una notevole capacità di polarizzare intorno a sé un’attenzione tale da assurgere a simbolo dell’esperienza precaria e della

35 In generale, sulla disciplina del contratto di somministrazione a tempo indeterminato si v. M.L.D

E MARGHERITI,

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in M.MAGNANI,P.A.VARESI (a cura di), Organizzazione del

mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Giappichelli, Torino, 2005, p. 319 ss.

36

G.SUPPIEJ, Mercato del lavoro e somministrazione nella nuova riforma, in Lavoro nella giurisprudenza, 2004,

3, p. 207.

37 M.L

AMBERTI, Somministrazione di manodopera e lavoro a chiamata: simbologia, prassi e tecnica nelle recenti

frantumazione del percorso lavorativo dell’individuo».38 Altra dottrina, invece, evidenziando che nei primi anni di applicazione della disciplina sono stati stipulati soltanto un migliaio circa di contratti staff leasing, replica che «pare davvero una intollerabile forzatura imputare a questo contratto tutti i mali del nostro mercato del lavoro».39

La dottrina, in modo quasi concorde, ha sottolineato come lo strumento normativo utilizzato, quello dell’abolizione, sia abbastanza inusuale in materia, evidenziando, nel contempo, come la stessa non avrebbe avuto rilevanti ripercussioni, considerato il raro utilizzo dello staff leasing nella prassi. Si tratta, però, di certo di un atto dalla forte valenza simbolica che, se letto insieme alle previsioni sul contratto a termine, costituisce l’affermazione del principio secondo il quale un’esigenza stabile di lavoro deve essere soddisfatta con rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con lavoratori assunti e retribuiti dal soggetto che ne utilizza le prestazioni.

Rimane(va) salva la possibilità per le Agenzie per il lavoro di assumere a tempo indeterminato i dipendenti destinati alla somministrazione, riferendosi l’abolizione di cui trattasi al solo contratto (commerciale) tra Agenzia e utilizzatore e non già al contratto (di lavoro) tra Agenzia e lavoratore, per il quale continua ad applicarsi la disposizione di cui all’art. 20, comma 3, decreto legislativo n. 276/2003.

Insomma, se la legge n. 247/2007 aveva, in qualche modo, preso atto del sostanziale fallimento dell’istituto o, quantomeno, del suo limitato utilizzo nella prassi, anche a ragione della sua minore appetibilità rispetto al contratto di appalto di servizi,40 la legge n. 191/2009 (art. 1, comma 143), ripone nuova fiducia nell’istituto, abrogando, come detto, la precedente norma abrogatrice e,

38

M.LAMBERTI, Somministrazione di manodopera e lavoro a chiamata: simbologia, prassi e tecnica nelle recenti

novità normative, cit., p. 6.

39 M.T

IRABOSCHI, Abolire lo staff leasing per incentivare la precarietà, in Boll. Adapt, n. 5/2007.

40 Cfr. E.G

RAGNOLI, Il destino del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, in F. CARINCI,M.

addirittura, spingendosi oltre, fino ad ampliare l’elencazione dei servizi “esternalizzabili” mediante somministrazione a tempo indeterminato, ricomprendendovi, tra l’altro, anche «l’esecuzione di servizi di cura ed assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

Occorre, peraltro, segnalare che, in sede di reintroduzione dell’istituto, la legge n. 191/2009 «ha anche esteso alla contrattazione aziendale territoriale la competenze a prevedere delle ipotesi di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’art. 20 del decreto legislativo n. 276/2003»,41 oltre ad aggiungere l’ulteriore già sopra ricordata ipotesi di ricorso a questo tipo di contratto («in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia»).

Si può accedere alla somministrazione a tempo indeterminato nei casi previsti dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, ossia:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

41 R.R

OMEI, La somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme, in Diritto relazioni industriali, 2012, 4, p. 970.

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;

i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato.42

Secondo autorevole dottrina, «in riferimento a ciascuna delle attività menzionate nel nuovo elenco, sia essa ripresa o no dall’elenco contenuto nella legge del 1960, deve comunque ritenersi che essa possa tuttora costituire oggetto non soltanto di un contratto di somministrazione di lavoro, ma anche di un contratto di appalto. In altre parole, dall’abrogazione della vecchia norma che sanciva la configurabilità di un appalto legittimo avente per oggetto attività dello stesso tipo non può ragionevolmente dedursi alcuno spostamento della linea di confine tra appalto e somministrazione».43

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima ove abbia ad oggetto una

42 Lett. aggiunta dall'art. 1, comma 17 bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 43 P.I

delle attività sopra elencate, anche se tale attività coincida con quella principale svolta dall'impresa utilizzatrice.44 Non mancano, tuttavia, sentenze secondo cui la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è si legittima ove abbia ad oggetto una delle attività espressamente previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 276/2003, essendo, tuttavia, necessario che tali attività abbiano carattere accessorio e non coincidente con l'attività principale svolta dall'impresa utilizzatrice.45

Occorre ricordare che la norma di cui all’art. 1, comma 2, lett. m), della legge 14 febbraio 2003, n. 30 prevedeva l’emanazione di una disciplina delegata che subordinasse l’ammissibilità della somministrazione di manodopera all’esistenza di «ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative». Orbene, «la norma pareva inequivoca nel porre il requisito di una giustificazione per la scelta di ricorrere alla somministrazione di lavoro, fosse esso stabile o temporaneo. Tuttavia, come sopra già osservato, è difficilissimo, se non impossibile, individuare un criterio praticabile ai fini del controllo giudiziale sulla “ragione” addotta per giustificare il ricorso alla somministrazione di lavoro stabile; non si vede, infatti, quale “ragione” o causa possa mai essere allegata dall’imprenditore interessato, se non quella di un suo difetto di capacità o volontà di occuparsi della gestione del personale “commissionato” all’agenzia specializzata, oppure – ma è la stessa cosa detta con altre parole – quella di un risparmio di costi di gestione: “ragione”, questa, di fronte alla quale il giudice, stante l’insindacabilità delle scelte gestionali dell’imprenditore, non avrebbe alcun criterio di valutazione praticabile».46

44

Cfr. Tribunale Roma, 19 novembre 2010, n. 18385, in Rivista italiana diritto lavoro, 2011, 1, II, p. 5. V. anche Tribunale Torino, 11 marzo 2010, n. 604, in Rivista italiana diritto lavoro, 2011, 1, II, p. 51 (s.m.).

45 Cfr. Tribunale Torino, 26 luglio 2010, n. 2246, in Rivista italiana diritto lavoro, 2011, 1, II, p. 51 (s.m.). 46 P.I