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La somministrazione di lavoro nella pubblica amministrazione

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

3.2 La somministrazione di lavoro nella pubblica amministrazione

Quali sono i soggetti che possono svolgere attività di somministrazione? Come si è avuto modo di osservare, la somministrazione di manodopera è stata codificata in funzione della creazione di posti di lavoro. Tuttavia, detta “legalizzazione” è stata realizzata in un contesto normativo rigoroso, sia con riferimento alle ipotesi in relazione alle quali è possibile far ricorso al nuovo istituto, sia per ciò che, appunto, concerne il piano dei soggetti abilitati. Solo, infatti, i soggetti autorizzati sulla base del possesso di specifici requisiti di professionalità ed affidabilità possono esercitare l’attività di somministrazione di lavoro. La normativa, peraltro, distingue tra agenzie abilitate alla somministrazione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato (per le quali la legge richiede più rigorosi requisiti), e agenzie abilitate solo ad uno o più tipi di somministrazione a tempo indeterminato.Presso il Ministero del lavoro è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro, nel quale possono essere inserite soltanto quelle agenzie che siano in possesso di specifici requisiti giuridici relativi, specie, alla forma societaria e alle competenze professionali. Indispensabile anche il possesso di determinati prerequisiti finanziari, sotto il profilo sia del capitale sociale, sia delle necessarie garanzie.

L’idea di fondo, «del resto in linea con i progetti precedenti e con la legge del 1997, è quella di consentire la formazione di una imprenditorialità sana, la cui serietà e genuinità deve essere filtrata dal controllo della pubblica amministrazione».28

In via generale, i requisiti richiesti per l’iscrizione al predetto albo sono i seguenti: la costituzione in forma di società di capitali (o società cooperativa o consorzio di cooperative); la sede legale (o una sua dipendenza) deve essere ubicata nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di

28 O.M

AZZOTTA, La dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore, in P.RESCIGNO,E.GABRIELLI (diretto da),

adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali (sulla base di quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); l’assenza di condanne in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari.

Il contratto di somministrazione, come detto, può essere stipulato, da un lato, soltanto dalle agenzie a ciò autorizzate, dall’altro, da qualsiasi soggetto privato, imprenditore o no, quale che sia il settore produttivo nel quale lo stesso opera. Per quanto, invece, concerne gli enti pubblici, l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 così recita: «Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni». Ciò aveva fatto pensare che il ricorso alla somministrazione di lavoro, anche a tempo determinato, fosse vietato alla pubblica amministrazione, a fronte della precedente ammissibilità di accesso alla fornitura di lavoro temporaneo. Tuttavia, la predetta norma deve essere letta alla luce dell’art. 86, comma 9, dello stesso predetto decreto che prevede, invece, la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi della somministrazione a tempo determinato, fermo restando il divieto di accesso alla somministrazione tempo indeterminato.29 Per cui deve concludersi che le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro temporaneo.30

Deve evidenziarsi che, in ogni caso, in tale settore pubblico, non si applica la sanzione della costituzione ope legis del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico utilizzatore nell’ipotesi di ricorso indebito alla somministrazione di lavoro.Si legge, a tal proposito, in dottrina: «l’esclusione della sanzione civilistica vale soltanto nei confronti della pubblica amministrazione;

29

Sul tema v. B. BELLETTINI, Il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo nelle pubbliche

amministrazioni, in Nuova rassegna, 2007, p. 1102 ss. D.CASALE, Pubbliche amministrazioni e D.lgs. n. 276/2003:

alcune questioni in tema di somministrazione, in Lavoro nelle PA, 2006, p. 372 ss.

30 Cfr., ad esempio, Tar Piemonte, sez. II, 27 giugno 2006, n. 2711, in Massimario giurisprudenza lavoro, 2006, p.

di conseguenza, non è revocabile in dubbio che nei confronti dell’impresa somministratrice possono trovare applicazione tutte le sanzioni operanti nel settore privato».31

Laddove, dunque, il datore di lavoro sia un’amministrazione pubblica non sarà mai configurabile la fattispecie della costituzione di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della stessa, anche nel caso in cui, appunto, siano state violate le regole in materia. Sotto tale profilo, del resto, una eventuale diversa disciplina sarebbe risultata in contrasto con quanto espressamente previsto dalla normativa in materia di assunzioni dettata dal decreto legislativo n. 165/2001 (artt. 35 e 36) e dallo stesso art. 97, comma 3, della ns. Carta costituzionale. «Poiché, inoltre, la stessa disciplina speciale del lavoro pubblico (art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) fa espressamente salve tutte le altre sanzioni, diverse da quella della costituzione di fatto di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e poiché anche la disciplina legale concernente il contratto di somministrazione esclude, sempre con riferimento alle pubbliche amministrazioni, l’applicabilità solo di tale ultima sanzione (art. 86, comma 1, d.lgs. n. 276/2003), si deve ritenere che, nei confronti di queste, saranno comunque applicabili tutte quelle altre misure repressive stabilite, in generale, dal legislatore per altri comportamenti contra legem dei datori di lavoro utilizzatori».32

È possibile rammentare come la norma di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 196/1997 disponeva l’applicabilità delle norme sul lavoro temporaneo a soggetti imprenditori e non imprenditori, pubblici e privati, con la sola esclusione, nel settore pubblico, delle previsioni sul sistema sanzionatorio di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, previsto dall’art. 10, commi 2 e 3 della stessa predetta legge. In tal ottica, l’estensione al comparto pubblico della sola

31

D.SERRA, La somministrazione di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: inapplicabilità della conversione, cit., p. 47.

32 D.S

ERRA, La somministrazione di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: inapplicabilità della conversione, cit., p. 48.

somministrazione a tempo determinato appare coerente con il previgente assetto normativo, anche se ha fatto nascere dubbi di legittimità costituzionale in relazione al rispetto dei limiti posti dall’art. 6 della legge delega n. 30/2003, che, come prima ricordato, escludeva l’applicabilità della riforma al settore pubblico.33

Occorre rammentare che l’art. 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 vieta espressamente la somministrazione per l’esercizio di funzioni sia direttive, che dirigenziali, anche se qualche incertezza è stata segnalata con riferimento al divieto di somministrazione per i dipendenti che svolgano «funzioni direttive».

Vedremo meglio di seguito trattando della disciplina della somministrazione che i lavoratori somministrati non devono essere computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di previsioni sia di legge, sia di contratto collettivo.34 Se ne deve desumere che la disciplina in tema di dotazione organica delle pubbliche amministrazioni non deve tener conto dei collaboratori legati alla P.A. con contratto di somministrazione di lavoro (a termine).