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Come nel 2013, anche nell’ultimo esercizio, il Patto presenta caratteristiche comuni alla maggioranza delle regioni, pur conservando per quelle a statuto speciale

Nel documento CORTE DEI CONTI ----------------- (pagine 167-171)

GLI STRUMENTI PER LE POLITICHE PUBBLICHE

4. Come nel 2013, anche nell’ultimo esercizio, il Patto presenta caratteristiche comuni alla maggioranza delle regioni, pur conservando per quelle a statuto speciale

meccanismi di determinazione degli obiettivi stabiliti in base ad una intesa di dette regioni con il Ministero dell’economia.

ILPATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE REGIONI NEL2014

Le regioni a statuto ordinario. La disciplina del patto di stabilità per il 2014 è stata prevista

inizialmente dalla legge di stabilità per il 2013, che ha disposto il tetto massimo delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile2, pari a 20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Un limite calcolato a partire dai dati di rendiconto delle regioni a statuto ordinario per il 2011, al netto dei risparmi richiesti dalle misure disposte dal 2012. In tali importi erano, pertanto, già compresi i risparmi previsti con il DL n. 95/2012 e dalla legge di stabilità 2013. Nel complesso 2.000 milioni in entrambi gli esercizi.

La normativa per il 2014 ha subito modifiche ed integrazioni sia con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013 ai commi 496-501, 522-527) sia, nel corso dell’esercizio, con l’articolo 46 del DL n. 66/2014 e con le disposizioni inserite dal DL n. 133/2014.

La legge di stabilità ha abbassato il tetto massimo di spese finali, che non può essere superato dal comparto nel suo complesso a 19.390 milioni per l’anno 2014 in ragione degli ulteriori risparmi richiesti, pari a 700 milioni per il 2014 (importo che cresce a 941 milioni per ciascuno degli anni dal 2015). Questi valori scontano, poi, l’ulteriore contributo richiesto alle regioni come taglio di risorse previsto dal comma 522 della legge di stabilità 2014. Si tratta di 560 milioni che, secondo una ripartizione data, ciascuna

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Il limite è stabilito in competenza eurocompatibile al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull’indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC’95 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali), l’efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto. Le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile sono:

a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

regione è tenuta a versare, entro il 31 marzo 2014, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale3.

La legge di stabilità ha poi previsto che, a partire dal 2014, il calcolo del tetto di spesa è effettuato solamente in termini di competenza eurocompatibile e, inoltre, cambia la procedura di ripartizione del limite di spesa complessivo tra le regioni. Esso è infatti fissato direttamente dalla legge. Gli importi riferiti a ciascuna regione possono essere modificati, ad invarianza del totale, con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Successivamente l'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge n. 66/2014 ha stabilito un ulteriore contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 (750 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017).

Con l'Intesa del 29 maggio 2014, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni, le regioni hanno individuato gli ambiti e le relative risorse per adempiere a tale nuova prescrizione sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento. Per quanto concerne il saldo netto da finanziare, le regioni hanno concordato una riduzione del Fondo sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020 per 200 milioni di euro4 e la riduzione delle risorse destinate al rinnovamento del materiale rotabile e degli autobus per un importo di 300 milioni56. Per quanto concerne il risparmio ai fini dell'indebitamento netto, le regioni hanno previsto di realizzare il concorso richiesto, attraverso la rinuncia a determinate deroghe al patto di stabilità previste dalla legislazione vigente. Al fine di dare attuazione a questa parte dell'Intesa del 29 maggio 2014, con il decreto legge n. 133/2014 (articolo 42 comma 1) si è modificato l’articolo 46 del DL n. 66/2014 introducendo i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater. In particolare il comma 7-bis dispone che le risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 (e che erano da questa escluse dal patto, devono essere spese dalle regioni, nei limiti dell'obiettivo programmatico già fissato e come modificato dal successivo comma 7-quater). Si tratta di contributi che le regioni ricevono al fine di finanziare particolari settori: scuole paritarie, erogazione di borse di studio universitarie, contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, fondo per il diritto al lavoro dei disabili, libri di testo e materiale rotabile. La certificazione dell'avvenuta spesa è inserita nell'ordinaria certificazione ai fini della verifica del patto di stabilità (comma 7-ter) e qualora la regione non provveda a spendere la sua quota, essa deve versare al bilancio dello Stato la somma corrispondente. In conseguenza della rinuncia alle deroghe al patto di stabilità, il comma 7-quater stabilisce che per l'anno 2014 non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto concernenti le scuole paritarie (legge 147/2013 art. 1, comma 260), le borse di studio universitarie (DL 104/2013, art 2 e legge 147/2013 art. 1, comma 259), i contributi per gli studenti, anche disabili (DL 104/2013, art 1) e il materiale rotabile (legge 147/2013, art. 1, comma 83); per il 2014, infine, non trova applicazione il comma 7 del citato articolo 46, il quale dispone che gli importi imputati a ciascuna regione in sede di intesa al fine del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere sottratti dal limite di spesa

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Le somme versate, specifica la norma, non sono considerate ai fini del patto di stabilità. In caso di mancato versamento, il successivo comma 525 (come modificato dall’art. 42, comma 4 del decreto legge n. 133/2014, legge di conversione n. 164/2014) stabilisce che gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima, entro il termine del 31 ottobre 2014 (il termine era precedentemente fissato al 30 aprile). Non possono essere soggette a tagli le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. La norma dispone inoltre che la regione può indicare alla Ragioneria Generale dello Stato quali risorse tagliare entro il 15 aprile 2014. Il citato art. 42, comma 4, ha inoltre inserito una ulteriore disposizione secondo la quale, fino alla individuazione delle risorse da tagliare alla regione inadempiente, il Ministero dell’economia è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le voci di spesa indicati con dPCM, su proposta del Ministro dell’economia.

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Si tratta del Fondo per lo sviluppo e la coesione (il Fondo per le aree sottoutilizzate FAS), nel quale sono iscritte le risorse nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici.

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Si tratta delle risorse destinate all’acquisto di materiale rotabile stanziate dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 83) che ha incrementato il fondo per l’acquisto dei veicoli del trasporto pubblico locale (istituito dall’articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007) di 300 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015 e 2016. Lo stanziamento è finalizzato all’acquisto di materiale rotabile su gomma e ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat, da destinare al trasporto pubblico locale.

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A seguito dell’Intesa, è stato emanato il decreto 26 giugno 2014, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede a ridurre le suddette risorse.

fissato per il patto di stabilità.

Le regioni a statuto speciale. Anche per le regioni a statuto speciale, gli obiettivi di

risparmio sono definiti dal comma 454 della legge di stabilità 2013, come successivamente modificato dalla legge di stabilità 2014 e dal decreto legge n. 66/2014.

Gli importi indicati nel testo della legge di stabilità 2014 come ulteriormente modificato dall'art. 46, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 sono pari a complessivi di 500 milioni per il 2014 e 703 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. In particolare, tali importi comprendono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica determinato dalla legge di stabilità 2014 pari a 300 milioni per il 2014 (403 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017)7 e il contributo agli obiettivi di finanza pubblica determinato dal decreto legge n. 66/2014 (articolo 46, comma 2) e pari a 200 milioni per il 2014 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Il DL n. 66/2014 indica anche per ciascuna realtà territoriale gli importi degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Come previsto, l’applicazione della normativa è demandata alla definizione di accordi specifici con ciascuna regione e provincia autonoma.

Con le regioni Sicilia e Sardegna gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2014-2017 sono stati inseriti in due accordi recepiti con il DL n. 133/2014 (rispettivamente con i commi 5-8 e 9-13 dell'articolo 42).

Per quanto riguarda la Regione siciliana, l'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile per l'anno 2014 è pari a 5.786 milioni (5.665 milioni per gli anni dal 2015 al 2017). Un importo volto ad assicurare un contributo della Regione in termini di indebitamento netto pari a 400 milioni annui. Sempre in relazione al 2014 l’accordo stabilisce che la Regione non possa impegnare spese correnti, con esclusione di quelle per la sanità, in misura superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari appunto a 400 milioni per ciascun anno alimentano un apposito Fondo (fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali) istituito presso il MEF (articolo 42, comma 8, del DL n. 133/2014).

Per la Sardegna, l'obiettivo del patto per l'anno 2014 è posto pari a 2.696 milioni di euro. Dal patto sono escluse le spese previste dalla normativa vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A.8Anche per la regione Sardegna è previsto un limite agli impegni per spese correnti (con esclusione di quelle per la sanità): essi non possono eccedere l'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013. Con l’accordo è determinato un alleggerimento degli obiettivi precedentemente previsti per la regione. Gli oneri che ne conseguono (320 milioni annui per il periodo di validità dell’accordo) sono coperti a valere sul Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali.

Per la regione Friuli, con la legge di stabilità per il 2015 è stato recepito il protocollo di intesa siglato il 23 ottobre 2014, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e definire il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni dal 2014 al 2017. Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, è stabilito un obiettivo programmatico per l'esercizio 2014 pari a 4.980 milioni (gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, sono stabiliti in 4.798 milioni per il 2015, 4.808 milioni per il 2016, 4.798 milioni per il 2017). Tali obiettivi costituiscono il limite alle spese complessive in termini di competenza eurocompatibile9.

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Un obiettivo che comprende per il 2014 il taglio di risorse [accantonamenti sulle quote delle compartecipazioni ai tributi erariali] pari a 240 milioni stabilito dal comma 526 della medesima legge di stabilità 2014.

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A decorrere dal 2015, invece, l’obiettivo del patto per la Sardegna, dovrà essere il pareggio di bilancio (saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali).

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La disciplina del patto di stabilità per la regione Friuli è riferita al "sistema integrato regionale", definito quale insieme della Regione, degli enti locali del territorio, delle aziende sanitarie, degli enti strumentali e di ogni altro organismo finanziato in via ordinaria e prevalente dalla regione stessa in virtù delle proprie competenze statutarie. L’accordo annuale tra la Regione e il Governo (comma 155) deve stabilire l’obiettivo di risparmio della Regione,

Con l’accordo è poi stato rimodulato il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per il 2014 e per il triennio 2015-2017 già stabilito dalla legge di stabilità 2011 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Ciò determina un onere per i conti pubblici pari a 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. La compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, è posta a carico del Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciale.

La legge di stabilità per il 2015 recepisce, infine, anche l'accordo siglato il 15 ottobre 2014, con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme modificano l’ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall’articolo 104 dello statuto (d.P.R. n. 670/1972) per quanto riguarda il concorso della Regione e delle Province agli obiettivi di finanza pubblica (obiettivi del patto di stabilità e determinazione del contributo alla finanza pubblica per gli anni 2015-2017).

Il comma 408 stabilisce l'obiettivo del patto per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Per il 2014 gli obiettivi sono in termini di avanzo di 32 milioni per la Regione e di 65,5 per la provincia di Bolzano e di un disavanzo entro i 65,5 milioni per la provincia di Trento10.

Viene inoltre rideterminato il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare. Il contributo cosi rideterminato è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo11.12.

Fatta eccezione per le province autonome di Trento e Bolzano e per la Regione Trentino Alto Adige, tutte le regioni hanno avuto a riferimento un obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile.

Il riferimento ad un unico modello di valutazione consente di guardare all’operare del Patto sulla base di modalità di calcolo simili, ancorché permangano differenze riguardo all’estensione delle voci considerate e dei soggetti regionali interessati.

Dal patto di stabilità interno della Regione sono escluse le voci di spesa dalla normativa vigente per le Regioni a statuto ordinario, ad eccezione delle spese per la sanità. Sono inoltre escluse altre voci correlate principalmente ad assegnazioni vincolate dello Stato alla regione o agli enti locali, elencate nell’accordo.

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Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, è previsto il conseguimento del pareggio di bilancio dal 2016, in via transitoria e in via definitiva a decorrere dal 2018. Nei primi due anni questo si applicherà nel senso che gli enti accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d’intesa con il MEF e tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall’anno 2018, invece, viene superato definitivamente l’obiettivo del saldo programmatico previsto dalla normativa vigente. La norma specifica che a decorrere dal 2018 non si applica il saldo programmatico e tutte le altre disposizioni sul patto di stabilità in contrasto con il pareggio di bilancio

11A decorrere dall’anno 2018, lo Stato, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica, potrà modificare i contributi richiesti - sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento – solo per un periodo limitato e per un importo massimo del 10 per cento dei contributi già stabiliti; un ulteriore incremento – sempre per un periodo limitato di tempo e per ulteriori sopravvenute esigenze (come, ad esempio, assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio di bilancio) non potrà anch’esso superare il 10 per cento (per un incremento complessivo non superiore al 20 per cento, stabilito in due tranche (4-septies).

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Va osservato come l’accordo stabilisca che regione e Province autonome siano tenute a recepire nel proprio ordinamento, entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal d.lgs. n. 118/2011. In tal modo anche per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome come per le Regioni a statuto ordinario, potrà essere garantita l’operatività delle disposizioni nei termini indicati dallo stesso decreto 118, posticipati di un anno, a seguito dell’emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali.

5. Il Patto nelle regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto ordinario hanno

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