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La fase comunitaria: la proposta di Regolamento del 2000 e il progetto EPLA

Nel documento IL RECESSO DEL (pagine 125-129)

Nonostante il fallimento dei precedenti progetti sulla creazione di un brevetto comunitario, la volontà degli Stati membri di costruire un sistema che tutelasse le invenzioni in modo unitario continuava ad essere fortemente presente e, ad un decennio dall’insuccesso dell’Accordo del 1989, si diede avvio ad una nuova fase di negoziazioni. Nel frattempo il contesto istituzionale si era modificato non solo a livello generale ma altresì nello specifico per quanto riguarda il brevetto. Infatti nel 1993 è entrato in vigore il Trattato di Maastricht459 che costituisce l’atto fondativo dell’Unione Europea e che segna il momento in cui è stata avviata una nuova tappa di integrazione, non solo economica ma anche politica; invece, per quanto riguarda il brevetto, è importante rilevare che la Corte di giustizia, nell’ambito del contesto

Community Patent Option, 22 IIC 979, 1991; V.DI CATALDO, From the European Patent to Community

Patent, cit., p. 27; A.KAISI, Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive

provisions of the European patent with unitary effect, in EIPR, 2014 p. 172.

458M. SCUFFI, Un brevetto per l’Europa. Dall’Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA, in http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sispi_scuffi.pdf, pp. 1-2. Il cd. protocollo dei litigi [in GUUE L 401/34] aveva istituito un sistema giurisdizionale tripartito: le istituende divisioni di annullamento dell’EPO erano competenti in via principale per le azioni di nullità; i Tribunali dei brevetti nazionali (a derivazione nazionale) erano competenti in relazione ai giudizi di primo grado (in materia di contraffazione e per le domande riconvenzionali di nullità) mentre per garantire un’uniformità di giudizio e di interpretazione, era stata istituita una Corte di Appello Comune (COPAC) che fungeva da collegamento tra i due diversi organi competenti a decidere sulle controversie. Questo modello giurisdizionale è stato ripreso, con gli opportuni adattamenti, dal sistema comunitario dei marchi, modelli e design.

459 Il «Trattato sull’Unione Europea», firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore l’1 novembre 1993, in GU C 191/1992, è l’atto fondativo dell’Unione Europea costituita da tre pilastri: le Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune, nonché la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale.

TRIPs, ha affermato con il parere 1/94 la competenza delle istituzioni della Comunità Economica a stipulare accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale460.

Alla luce di tali cambiamenti, la Commissione presentò l’1 agosto 2000461 una proposta di Regolamento che prevedeva l’istituzione di un brevetto comunitario e contemplava l’adesione della Comunità alla CBE al fine di creare un legame tra il futuro sistema brevettuale e quello della CBE.

Il testo della proposta riprendeva nella sostanza le disposizioni della CBC 1975, mantenendo per il brevetto comunitario la caratteristica dell’unitarietà e dell’autonomia nei confronti del diritto nazionale. Per ottenere la concessione di un brevetto comunitario si sarebbe dovuto fare richiesta all’EPO designando come territorio quello della Comunità462. Tuttavia, rispetto al precedente progetto venne modificato il sistema giurisdizionale ed il regime linguistico.

Infatti, a differenza del meccanismo di commistione tra le competenze degli organi nazionali, organi amministrativi ed organi sovraordinati, venne privilegiato un approccio “centralizzato”, scegliendo in modo radicale di sottrarre ogni competenza agli organi giurisdizionali nazionali ed affidando, sia in primo grado che in appello, la competenza giurisdizionale per le azioni in materia di contraffazione brevettuale e validità del titolo, ad una Corte centralizzata, il «Tribunale Comunitario di Proprietà Intellettuale» (TCPI) le cui decisioni sarebbero state valide nell’intero territorio della Comunità463.

Inoltre, nel tentativo di ridurre il problema degli alti costi di traduzione, si intervenne sul regime linguistico stabilendo l’utilizzo di una delle tre lingue della CBE

460 Con il Parere 1/94, in Raccolta, 1994 p. I-5389 ss., la Corte di giustizia ha riconosciuto il potere della Comunità Europea di stipulare accordi riguardanti i servizi ed in materia di proprietà intellettuale. Si veda per un commento A. MAUNU, The Implied External Competence of the European Community

after the ECJ Opinion 1/94 - Towards Coherence or Diversity?, in Legal Issues of European Integration

1995/2 pp. 115-128; G. TOGNAZZI, Il parere nº 1/94: nuovi sviluppi in tema di relazioni esterne della

Comunità europea, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1996, pp. 75-86.

461 La proposta per un Regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, COM (2000) 412 def.,

venne adottata utilizzando come base giuridica l’art. 308 TCE che richiama la cosiddetta «teoria dei poteri impliciti» in base alla quale un organo internazionale può utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere gli scopi previsti dal Trattato istitutivo dell’organizzazione, anche quando tali mezzi non sono espressamente previsti dal Trattato.

462La Proposta di regolamento fu preceduta dalla presentazione il 5 febbraio 1999 da parte della Commissione del “Libro verde sul brevetto comunitario e il sistema dei brevetti in Europa” ed il 24 marzo 2000 dall’approvazione ufficiale da parte del Consiglio della Comunità della creazione del brevetto comunitario, che affermò l’importanza per il conseguimento degli scopi comunitari.

per la presentazione della domanda di brevetto, la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue nel momento in cui il brevetto veniva concesso, oltre, a fini di opposizione e non di validità, alla traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue della Comunità464.

Anche se inizialmente le negoziazioni sembravano avere successo il progetto fu bloccato, nuovamente, a causa della mancanza di consenso tra gli Stati membri riguardo al sistema giurisdizionale e al regime linguistico465.

Nel frattempo, sotto gli auspici dell’EPO, venne elaborato l’«European Patent Litigation Agreement» (EPLA)466 che, sotto la forma di un protocollo alla CBE, proponeva un sistema giurisdizionale integrato per quanto riguardava le controversie in materia di brevetti europei, al quale gli Stati membri della CBE avrebbero potuto partecipare in modo facoltativo. Ciò che si voleva realizzare con questa proposta era un sistema di risoluzione delle controversie con una giurisdizione e regole procedurali comuni, che potesse essere competente anche rispetto al futuro brevetto

464 H.ULLRICH, Harmonizing Patent Law: The Umtable Union Patent, in Max Planck Instiute for

Innovation and Competition Research Paper n. 12-03, in SSRN, p. 11; si noti che la traduzione in tutte

le altre lingue delle rivendicazioni non era necessaria ai fini della validità ma il mancato deposito delle traduzioni “comprimeva” in modo incisivo la tutela riconosciuta al brevetto comunitario in quanto sussisteva una presunzione di non contraffazione a favore di chi non avesse avuto accesso al testo brevettuale nella propria lingua, dovendo il titolare del brevetto dimostrare la mala fede del contraffattore perché in grado comunque di comprendere la lingua. Sul punto si veda M.SCUFFI, Il

Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedimentali, in C.

HONORATI (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent

Protection. Lights and Shades of the New System), Torino, 2012, p. 78-79.

465 Il disaccordo che si era formato in seno al Consiglio «concorrenza» verteva sul valore (giuridico o puramente informativo) delle traduzioni delle rivendicazioni del brevetto comunitario. Si veda sul punto N. MACHEK, How “unitary” is the Unitary patent?, cit., p. 12; A. KAISI, Finally a single

European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect, cit., p. 172.

466Il progetto dell’European Patent Litigation Agreement (EPLA) trova le sue origini nella Conferenza intergovernativa di Parigi del 1999 con l’istituzione di un «Working Party on Litigation» (WPL) a cui era stato conferito il mandato di predisporre un progetto che tenesse conto di un “sistema giudiziale integrato” a difesa del brevetto europeo. L’Accordo è composto da un «Draft Agreement» e da un «Draft Statute» che vennero redatti nel novembre 2003 e modificati successimene nel 2005. Il testo è visibile sul sito ufficiale EPO al seguente indirizzo: http://legaltexts.arcdev.hu/law-practice/legislative-initiatives/epla.html. Sul progetto EPLA si veda: S. LUGINBÜHL, A stone’s throw

away from a European Patent Court: the European Patent Litigation Agreement, in EIPR, 2003, 25 (6),

p. 256; T.JAEGER, All back to square one? – An assessment of the latest proposals for a patent and

court for the internal market and possible alternatives, in Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper n. 12-01, in SSRN, p. 13; T.JAEGER,M.HILTY,J.DREXL,H.ULLRICH,

Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary, in IIC, 2009, p.

13; J.DREXL, The European unitary patent system: on the “unconstitutional” misuse of conflict of law

comunitario467. Tuttavia nemmeno questo progetto riuscì ad essere portato a compimento in quanto la Commissione riteneva che sconfinasse nelle sue prerogative legislative, mancando la competenza da parte degli Stati europei a concludere accordi internazionali che coprivano materie riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento di decisioni giurisdizionali e l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale468. È probabile, inoltre, che vi fosse il timore che un suddetto sistema, al di fuori del diritto comunitario, avrebbe rafforzato ancor di più la già esistente spaccatura del sistema brevettuale in Europa e bloccato ogni possibilità a livello UE di introdurre un brevetto comunitario469.

Nonostante l’insuccesso sia della proposta della Commissione del 2000 sia del tentativo effettuato in seno all’EPO di costruire un sistema giurisdizionale comune, si deve sottolineare che entrambi questi progetti ebbero una fondamentale importanza. Da un lato la proposta del 2000 costituirà la piattaforma di base da cui partiranno le successive negoziazioni sulla creazione di un brevetto con effetto unitario470; dall’altro il progetto EPLA, oltre ad influenzare il sistema giurisdizionale futuro, ebbe rilevanza da un punto sistematico, in quanto il problema della mancanza di una giurisdizione unificata in merito all’applicazione e all’esecuzione dei diritti a seguito alla concessione del brevetto – che in precedenza era stato sempre trattato unitariamente insieme alla questione di diritto sostanziale relativa alla creazione di un titolo brevettuale unitario – acquisì un’autonoma importanza e verrà trattata da questo momento sempre separatamente471.

Il dibattito sulla creazione di un sistema brevettuale unitario fu nuovamente rilanciato all’inizio del 2006 attraverso una consultazione degli utilizzatori del sistema. La Commissione predispose un questionario finalizzato ad ottenere il loro punto di

467 Il sistema giurisdizionale dell’EPLA prevedeva un tribunale unificato costituito in I grado dalla Court of First Instance, composta da una divisione centrale e delle divisone locali ed in II grado dalla Court of Appeal che avrebbero avuto competenza esclusiva per le azioni di contraffazione e di nullità (in via principale e riconvenzionale) (art. 41). Le Corti nazionali, invece, avrebbero conservato una parallela competenza cautelare per le misure provvisorie elargibili a protezione del brevetto sulla base della propria legislazione domestica (artt. 45-46, 70-75). Si veda per maggiori dettagli M.SCUFFI, Un

brevetto per l’Europa. Dall’Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA, cit., p. 3.

468 T.JAEGER, The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit, in Common Market Law Review, 2010, p. 79.

469 N.MACHEK, How “unitary” is the Unitary patent?, cit., p. 13.

470 A. ILARDI, Il nuovo brevetto europeo, cit., p. 38.

471 T.JAEGER, What’s in the unitary patent package?, in Max Planck Insitute for Innovation and

vista, chiedendo di indicare quali modifiche fossero opportune per migliorare il sistema vigente472. Sulla base delle risposte ottenute la Commissione pubblicò il 3 aprile 2007 una Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Migliorare il sistema dei brevetti in Europa»473. In tale documento veniva prospettata l’esigenza di improntare un sistema brevettuale economico e capace di garantire certezza giuridica474, ricercando il consenso su unico sistema giurisdizionale brevettuale scelto tra l’EPLA o un’ipotesi di compromesso su di un “modello integrato” utilizzabile per la gestione delle liti sia sul brevetto europeo sia sul futuro brevetto comunitario475.

Si procede ora ad analizzare dapprima il percorso che ha portato all’istituzione del brevetto europeo con effetto unitario ed il relativo regime linguistico applicabile e successivamente il percorso che ha portato alla creazione del Tribunale unificato.

Nel documento IL RECESSO DEL (pagine 125-129)