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La posizione delle parti riguardo ai futuri meccanismi di risoluzione delle

Nel documento IL RECESSO DEL (pagine 41-44)

5. Il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione Europea

5.1. La posizione delle parti riguardo ai futuri meccanismi di risoluzione delle

Il ruolo che avrà la Corte di giustizia a seguito del recesso è uno degli aspetti più complessi caratterizzante i negoziati tra l’Unione Europea e il Regno Unito.

Entrambe le parti hanno preso posizione sui meccanismi per risolvere le controversie derivanti dagli accordi che verranno stabiliti per il recesso e per le future relazioni con l’Unione Europea e tali posizioni sono tra loro difficilmente conciliabili.

Il primo Ministro inglese Theresa May, nel discorso tenuto alla conferenza del Partito Conservatore ad ottobre 2016141, ed in seguito il Governo, all’interno del White Paper del febbraio 2017, hanno dichiarato in modo tutt’altro che vago che «metteranno fine alla giurisdizione della CGUE nel Regno Unito»142. Quindi, la rimozione della competenza giurisdizionale della Corte europea costituisce attualmente una delle linee rosse portate avanti dall’esecutivo inglese nelle negoziazioni143.

Il governo inglese ha intenzione di abrogare l’European Communities Act del 1972 – che aveva dato accesso al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento giuridico inglese, stabilendo che questo avesse il primato sul diritto nazionale –attraverso il

140 Sulla possibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia si veda A.RENWICK, The process

of Brexit. What comes next?, in UCL European Institute, gennaio 2017, pp. 32-34; O. GARNER,

Referring Brexit to the Court of Justice of the Euroepan Union: Why Revoking an Article 50 Notice Should be Left to the United Kingdom, in European Law Blog, 14 novembre 2016

[http://europeanlawblog.eu/2016/11/14/referring-brexit-to-the-court-of-justice-of-the-european-union-why-revoking-an-article-50-notice-should-be-left-to-the-united-kingdom/].

141 Discorso alla Conferenza del Partito Conservativo, 2 ottobre 2016. Il testo per intero è disponibile all’indirizzo: http://press.conservatives.com/post/151334637685/rudd-speech-to-conservative-party-conference-2016; D.A.GREEN,Brexit: why did the ECJ become a UK “red line”?, in Financial Times,

12 aprile 2017 (in cui si indagano le ragioni per cui il Primo Ministro inglese ha fatto questa precisa e significativa promessa).

142 HMGOVERNMENT, “The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European

Union White Paper”, punto 2.3, 2 febbrario 2017.

143 HOUSE OF COMMONS (EXITING THE EUROPEAN UNION COMMITTEE), Rapporto su “The

Great Repeal Bill144. Questo atto non comporterà l’abrogazione in toto del diritto dell’Unione europea ma convertirà l’intero acquis communautaire, comprese le decisioni della Corte di giustizia, in diritto inglese. In questo modo verrà evitata l’enorme incertezza che si creerebbe nel caso di un vuoto legislativo e sarà permesso al Parlamento inglese di decidere in un secondo momento quali elementi del diritto dell’Unione mantenere, modificare o eliminare145. Il procedimento, avviato il 29 marzo 2016 con la notifica di recedere, è visto come un importante momento di riappropriazione della sovranità nazionale ed un futuro legame con la Corte di giustizia viene percepito pericoloso in quanto capace di ridurne la portata e di incidere sull’autonomia e sul ruolo dei tribunali inglesi146. Per questo motivo, pur riconoscendo necessario predisporre degli adeguati meccanismi di risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere tra il Regno Unito e l’Unione, viene esclusa in assoluto qualsiasi competenza della Corte di giustizia147.

La presa di posizione delle istituzioni europee si ricava principalmente dagli «Orientamenti» predisposti dal Consiglio Europeo il 29 aprile 2017148 e nelle «Direttive» per la negoziazione dell’accordo di recesso adottate dal Consiglio il 22 maggio dello stesso anno149.

In questi documenti compare una distinzione tra i meccanismi di risoluzione delle controversie ai fini del cd. «Accordo di recesso» e quelli ai fini del futuro accordo150. In connessione a questo aspetto occorre ricordare che nell’ambito dei negoziati Brexit si dovranno raggiungere due diversi accordi: il primo relativo agli aspetti strettamente legati all’accordo di recesso mentre il secondo relativo al futuro rapporto di partenariato tra l’Unione e il Regno Unito.

144 La Camera dei Comuni ha approvato il Great Repeal Bill con oltre 326 voti positivi e 290 voti negativi il 12 settembre 2017. Delle modifiche tecniche a specifici punti potranno essere tuttavia apportate in successive letture del testo.

145 Ivi, punto 10, p. 14.

146 F.CASOLARI,Il labirinto delle linee rosse, ovvero: chi giudicherà la Brexit, in SIDIBlog, 27

aprile 2017 [http://www.sidiblog.org/2017/04/27/il-labirinto-delle-linee-rosse-ovvero-chi-giudichera-la-brexit/]

147 HMGOVERNMENT, “The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European

Union White Paper”, cit., punto 2.4

148 Orientamenti del Consiglio Europeo a seguito della notifica di recesso del Regno Unito, 29 aprile 2017, cit. (si veda nota 89).

149 Le direttive del Consiglio per la negoziazione dell’accordo di recesso, 22 maggio 2017 (si veda nota 91).

Per quanto riguarda l’Accordo di recesso, gli «Orientamenti» affermano che questo «dovrebbe comprendere gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione in ordine all’applicazione e interpretazione dell’accordo stesso» tenendo presente «l’interesse dell’Unione a tutelare in modo efficace la propria autonomia e il proprio ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea»151.

Le «Direttive» ribadiscono il medesimo concetto152 ma aggiungono che per alcune determinate materie – nello specifico gli aspetti che continueranno ad essere regolati dal diritto dell’Unione, i diritti dei cittadini e per l’applicazione e l’interpretazione di altre disposizioni dell’accordo, come quelle regolanti gli aspetti finanziari e le misure che si dovranno adottare per affrontare gli aspetti non regolati dall’accordo – la giurisdizione della Corte di giustizia deve essere mantenuta, prefigurando in tal modo un potere che continuerà potenzialmente all’infinito153.

Una posizione più forte viene presa dal Parlamento europeo nella Risoluzione adottata il 5 aprile 2017 sui “Negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall’Unione europea”. Viene affermato in modo esplicito che la Corte di giustizia dell’Unione Europea deve essere designata come autorità competente per l’interpretazione e l’applicazione dell’Accordo di recesso154.

Per quanto riguarda l’accordo per il futuro partenariato, gli «Orientamenti» statuiscono semplicemente che questo «deve comprendere opportuni meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie che non incidano sull’autonomia dell’Unione, in particolare sui suoi processi decisionali»155. Le «Direttive», invece, essendo confinate alle fasi iniziali delle negoziazioni, non affrontano il tema.

In breve, l’Unione insiste per entrambi gli accordi che qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie non dovrà incidere, in generale, sull’autonomia del proprio ordinamento giuridico, e, nello specifico, sul ruolo affidato dai Trattati

151 Orientamenti del Consiglio Europeo del 29 Aprile 2017, punto 14.

152 Direttive del Consiglio del 22 maggio 2017, punto 17.

153 Ivi, punto 41 e 42.

154 Parlamento europeo, Risoluzione sui “Negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall’Unione Europea”, 5 aprile 2017, punto 17.

istitutivi alla Corte di giustizia che, ai sensi dell’art. 19, par. 1 TUE, è quello di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione dei Trattati156.

5.2. In particolare. La competenza giurisdizionale e consultiva della Corte

Nel documento IL RECESSO DEL (pagine 41-44)